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TUTTO QUELLO CHE LA RIFORMA DEL LAVORO HA PREVISTO IN MATERIA DI “PARTITE IVA”

TUTTO QUELLO CHE LA RIFORMA DEL LAVORO HA PREVISTO IN MATERIA DI “PARTITE IVA”

MILANO, 16 LUGLIO 2012

SPETT.

CLIENTELA
OGGETTO: TUTTO QUELLO CHE LA RIFORMA DEL LAVORO HA PREVISTO IN MATERIA DI “PARTITE IVA”.
A grande richiesta, affrontiamo in maggior dettaglio la questione “partite Iva” aperta dalla recente riforma del mercato del lavoro. In base a quanto è conosciuto in data odierna, riassumiamo quanto segue:
1) Viene ritenuta falsa la partita Iva con un reddito inferiore ai 18.663 euro annui (per l’anno 2012). Se ha una durata oltre gli otto mesi e/o un fatturato verso un unico committente (o anche se fatturato a più soggetti che siano comunque riconducibili ad un unico centro di interessi) oltre l’80% del volume d’affari in un anno solare e/o una postazione fissa presso una sede del committente (bastano due dei tre presupposti), è considerata co.co.co. per legge e, come tale, soggetta ai presupposti tipici del lavoro a progetto, ivi inclusa l’eventuale sanzione della conversione in rapporto di lavoro dipendente dall’origine. Si, perché, la co.co.co., in presenza di un progetto, si trasforma in una “co.co.pro con partita Iva” e si applica la disciplina delle co.co.pro; in caso di mancanza del progetto, per presunzione di legge, automaticamente si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla prima fattura.
Inoltre, a prescindere dalla presenza o meno di un progetto: nel caso in cui l’attività venga svolta con le stesse modalità degli altri lavoratori dipendenti, la collaborazione è considerata “rapporto dipendente a tempo indeterminato” a partire dalla data della prima fattura.
LA PRESUNZIONE OPERA FATTA SALVA PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL COMMITTENTE;
2) Tale presunzione non opera qualora:
– L’attività che viene svolta richiede delle competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche di grado elevato;
– Oppure, venga svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad euro 18.663 euro annue per il 2012;
– E neanche nel caso in cui le attività lavorative vengano svolte nell’ambito di attività professionali di iscritti agli ordini, registri, albi, ruoli o elenchi professionali, nonché alle prestazioni dilettantistiche (Coni) (a questo proposito, attendiamo un decreto ministeriale che elenchi tali attività in maniera esaustiva);
3) Ma ciò che è fondamentale sapere è che, tali regole si applicheranno ai rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro (18 luglio 2012) e, decorsi 12 mesi a quelli in corso alla predetta data. Il che significa, cari clienti, che Vi danno 12 mesi per mettere a posto eventuali irregolarità.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

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