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DI MAIO SCAVALCA TUTTA LA SINISTRA CON IL DECRETO DIGNITA’

Il Decreto Dignità che attende ancora, ad oggi, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha visto la sua approvazione in Consiglio dei Ministri il giorno 2 luglio u.s.; in forma di decreto legge, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in legge (dopo avere subito eventuali modifiche), entro i 60 giorni dalla pubblicazione.

Le principali tematiche affrontate care al mondo del lavoro, sono le modifiche riguardo ai contratti a tempo determinato e in somministrazione e la modifica delle indennità per il licenziamento illegittimo.

Contratti a tempo determinato:

Il contratto a tempo determinato, adesso, potrà essere stipulato senza causali fino alla durata massima di 12 mesi (acausale), rispetto ai 36 mesi del Jobs Act; oltre i 12 mesi, il contratto a termine potrà essere prorogato solo con determinate causali fino al limite di 24 mesi e non oltre. Le causali che permettono il rinnovo dopo il 12° mese, devono essere giustificati da una di queste tre ragioni: 1. esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, ma anche ragioni sostitutive (sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, ecc…); 2. esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; 3. esigenze relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.

Le proroghe dei contratti a termine sono ridotte da 5 a 4, con un aumento del costo contributivo di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo, già a partire dal primo in aggiunta all’incremento dell’1,4% a carico del datore di lavoro introdotto già dalla legge n. 92/2012.

Si precisa che, la nuova disciplina si applica sia ai contratti a tempo determinato che verranno pubblicati dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge, sia ai contratti a termine già in vigore, ma rinnovati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.

Somministrazione di manodopera: 

Viene equiparata la disciplina della somministrazione a tempo determinato e la nuova disciplina dei contratti a termine.

Indennità per licenziamento illegittimo:

L’indennità per il licenziamento illegittimo di cui al d. lgs. n. 23/2015 (quindi la disciplina dei licenziamenti in vigore per le assunzioni effettuate dal marzo 2015 in poi) è salita nel minimo da 4 a 6 mensilità e nel massimo da 24 a 36 mesi.