SPETT. CLIENTELA
NOVITA’ LEGGE FINANZIARIA: I PREMI DI PRODUTTIVITA’
Previsto dalla manovra estiva di quest’anno, il contratto di produttività incentiva il ricorso al salario di produttività aziendale con il riconoscimento di uno sconto fiscale di lavoratori (imposta sostitutiva Irpef al 10%) e di uno sconto contributivo sia ai lavoratori (100%) che ai datori di lavoro (25%). Si applicherà per la prima volta nell’anno 2011. L’incentivo fiscale (che in pratica ripropone la “detassazione”) sarà riconosciuto fino ad massimo di sei mila euro di salario e soltanto a favore dei lavoratori, con reddito riferito al 2010 non superiore a 40 mila euro. Lo sgravio contributivo è vincolato alla quota del salario di produttività e, comunque, al 5% della retribuzione annua dei lavoratori.
Contratto di produttività, detassazione e decontribuzione.
Introdotto dalla legge n. 122/2010 (la manovra estiva), il contratto di produttività riproduce, in unico schema, i due incentivi della “detassazione” e della “decontribuzione” già operativi negli anni passati. Incentivi che si applicano alle quote di retribuzione previste da accordi o contratti collettivi territoriali oppure aziendali, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
La legge di stabilità come previsto nella manovra estiva, procede alla “determinazione del sostegno fiscale e contributivo”, così rendendo operativo il nuovo istituto per il prossimo anno.
Due gli incentivi previsti dal contratto di produttività: una detassazione e una decontribuzione. La prima agevolazione si applica con esclusivo riferimento dei lavoratori dipendenti e prevede che, sulle quote di retribuzioni previste dal contratto, al massimo fino a sei mila euro lordi di retribuzione, si applica un’ imposta sostitutiva dell’Irpef (incluse le addizionali regionali e comunali) di misura pari al 10%, con esclusivo riferimento ai lavoratori che risultino, nel 2010, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro.
La seconda agevolazione interessa sia i lavoratori che i rispettivi datori di lavoro.
Consiste di uno sgravio contributivo applicabile sempre sulle quote di salario relative al contratto di produttività. Ai lavoratori la riduzione contributiva è totale (100%), che significa un ulteriore aumento di netto paga attorno al 9-10%, quant’è cioè la ritenuta contributiva subita mensilmente in busta paga. I datori di lavoro, invece, ricavano uno sconto contributivo del 25%. In ogni caso, l’importo annuo massimo di salario assoggettabile allo sgravio contributivo è pari al 5% della retribuzione contrattuale che viene percepita dai lavoratori. Richiamando le norme della legge n. 247/2007 (attuazione del protocollo sul welfare), la legge di stabilità vincola l’incentivo contributivo alle risorse stanziate che, anche per l’anno 2011, ammontano a 650 milioni di euro.
Contratti di produttività
Riguarda |
I lavoratori dipendenti |
Quando si applica |
Opera con riferimento alle somme erogate in virtù di accordi o contratti collettivi, territoriali o aziendali, e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività aziendale. |
Vantaggio fiscale |
Vale a favore solo dei lavoratori. Prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’ Irpef (10%) fino a un massimo di 6 mila euro di retribuzione a favore dei lavoratori con reddito, nel 2010, non superiore a 40 mila euro. |
Vantaggio contributivo |
Vale a favore sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Consiste di uno sgravio contributivo, totale (100%) per i lavoratori e parziale (25%) per i datori di lavoro, fino a un importo annuo massimo di salario pari al 5% della retribuzione annuale. |
Porgiamo distinti saluti.
Dott. MONICA MELANI