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Lavoro occasionale

Lavoro occasionale

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI
Riferimenti: Circolare INPS n. 104 del 1° dicembre 2008
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, articolo 22
Decreto Legislativo n. 276/2003, articoli 70 – 73
Nota INAIL n. 9105 del 4 dicembre 2008
L’INPS, con Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, considerato l’esito positivo della prima fase di sperimentazione in occasione delle vendemmie, e il successivo allargamento al settore dell’agricoltura, rende pienamente operativo il sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, estendendone l’applicabilità  anche ai settori del commercio, del turismo e dei servizi.
L’articolo 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l’utilizzo.
In particolare è stato abrogato l’articolo 71 del D.Lgs. n. 276/2003 che ne limitava l’impiego a determinati soggetti, cioè giovani/studenti o pensionati.
Ora, l’INPS con la Circolare n. 104/2008 illustra le regole per i datori di lavoro e le modalità  di utilizzo dei “voucher” lavoro nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.
SOGGETTI DESTINATARI
La nuova disciplina, di cui all’articolo 22 del Decreto Legge n. 112, è intervenuta nel corso della sperimentazione delle prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio, che l’Istituto ha condotto in occasione delle vendemmie 2008.
Tale sperimentazione ha trovato regolamentazione, tra la vecchia e la nuova disciplina normativa, nella Circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008 (vedi informativa AP n. 279 del 23 settembre 2008), che prevedeva la possibilità  di prestazioni occasionali unicamente da parte di studenti e pensionati (previgente articolo 70, comma 1, lettera e – ter del D.Lgs. 276/03).
A seguito dei chiarimenti operativi contenuti nella Circolare n. 104 dell’INPS a partire dal 1° dicembre 2008 risulta pienamente operativo il sistema dei buoni lavoro (voucher) anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, con un regime di applicabilità  solo parziale per le imprese familiari operanti nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).
Il nuovo quadro normativo delimita i confini all’applicazione del sistema di regolarizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) come segue:
 prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età , regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado, limitamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività  lavorativa; per l’individuazione dei “periodi di vacanza” l’INPS richiama quanto gia precisato dal Ministero del Lavoro in materia di lavoro a chiamata, con la circolare n. 4/2005:
– per “vacanze di Natale” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
– per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre
 prestazioni occasionali svolte dalla generalità  dei soggetti prestatori con riferimento a
– manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli;
– lavori di emergenza o di solidarietà ;
– giardinaggio, lavori di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
– consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
La possibilità  di utilizzo del buoni lavoro è offerta anche all’impresa familiare (articolo 230 – bis del codice civile) con due condizioni rispetto all’ordinaria disciplina del lavoro accessorio:
– l’utilizzo vincolato a un tetto di 10 mila euro per anno fiscale;
– l’applicazione del regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato.
Tuttavia, l’impresa familiare, può far ricorso al sistema dei voucher anche per ogni altra tipologia di attività  o prestazione (fuori dal settore commercio, turismo e servizi) anche se non contemplate nell’articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003.
In questi casi, delle due precedenti condizioni, dovrà  essere rispettato solo il limite reddituale dei 10 mila euro. In altre parole, in caso di utilizzo del lavoro accessorio per prestazioni rese fuori dai predetti settori, troverà  applicazione la disciplina contributiva e assicurativa tipica del lavoro accessorio, vale a dire quella ridotta con versamento dell’aliquota del 13% alla gestione separata INPS.
Pertanto, in via esemplificativa, se l’impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui, giovani studenti con meno di 25 anni (di cui al comma 1 lettera e) dell’articolo 70, fuori dai periodi di vacanza come sopra delimitati, troverà  applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4bis dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276/2003.
La circolare dell’INPS precisa che, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, stante la necessità  di apposite modalità  procedurali non saranno operativi in questa fase i buoni lavoro a regime ordinario, cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare tipologia l’istituto si riserva di fornire, entro il gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative.
Di conseguenza, fino all’emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta tipologia d’impresa familiare rimane sospesa la possibilità  di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie prevista dall’articolo 70 comma 1, nelle lettere b), d), e) ed h). In tali casi anche le imprese potranno utilizzare i buoni lavoro sia cartaceo sia telematico.
La Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 ripropone in sostanza le stesse modalità  operative già  definite nella Circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e della Circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (vedi informative AP n. 279/2008 e n. 313/2008) per la sperimentazione in occasione delle vendemmie e successiva applicazione in agricoltura.
LIMITI ECONOMICI
L’INPS sottolinea che l’utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio, da parte dei soggetti destinatari non può dar luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro per ciascun lavoratore in relazione ad un singolo committente.
Secondo le previsioni del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 72, comma 3), il compenso del prestatore che ha svolto attività  di lavoro accessorio è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Inoltre tali attività  non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità , di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
Quanto all’impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività /tipologia di prestazione indipendentemente dalla circostanza di operare nell’ambito della lettera g) del comma 1 dell’articolo 70 ovvero nell’ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del D.Lgs 276/2003. Dott.ssa Monica Melani

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