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COCOPRO sostituisce titolare Impresa

COCOPRO sostituisce titolare Impresa

IL CO.CO.PRO. SOSTITUISCE IL TITOLARE DELL’IMPRESA
RIFERIMENTI : MINISTERO DEL LAVORO NOTA PROTOCOLLO N. 849 DEL 22 GENNAIO 2009 Il Ministero del Lavoro con nota n. 849 del 22 gennaio 2009, in risposta ad un quesito in merito all’utilizzo del contratto di collaborazione a progetto quale forma contrattuale idonea a regolare la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo, ha confermato l’ammissibilità  dello stesso, salvo poi la verifica da parte del personale ispettivo dell’assenza, in concreto, dei presupposti di tale fattispecie contrattuale. La Consigliera di Parità  della Provincia di Verona ha chiesto il parere del Ministero del Lavoro sulla possibilità  di utilizzare il contratto di collaborazione a progetto per regolare la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo evidenziando due perplessità :
– la prima sulla configurabilità  del lavoro a progetto come contratto di natura autonoma;
– la seconda sulla possibile coincidenza dell’attività  svolta dal collaboratore con quella principale dell’impresa.
Il parere del Ministero
Preliminarmente il Ministero evidenzia che il contratto di collaborazione si caratterizza per:
– l’esistenza di uno specifico progetto o programma o fase di esso, e
– l’autonomia di gestione dello stesso da parte del collaboratore.
Con riferimento al requisito dell’autonomia il Ministero, richiamando l’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, nonché precedenti circolari in materia (n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008), conferma che il collaboratore a progetto è da considerarsi come lavoratore autonomo.
Pertanto, laddove l’articolo 9 lettera c) della Legge n. 53/2000, (“progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo”)
prevede la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo, tale disposizione deve intendersi riferita anche alla fattispecie della collaborazione a progetto, tipologia contrattuale rientrante nella fattispecie del lavoro autonomo.
Con riferimento all’eventuale sovrapposizione tra la prestazione del collaboratore e l’attività  principale dell’azienda, il Ministero afferma che
– il progetto non potrà  sicuramente coincidere con l’oggetto sociale
– ma che deve essere soltanto collegato con esso in modo funzionale.
Si precisa, in ogni modo, che tale affermazione non comporta che, in caso di sostituzione del titolare d’impresa, la prestazione lavorativa svolta dal collaboratore corrisponda al mero svolgimento della normale attività  produttiva tale da identificarsi con l’attività  di lavoro subordinato né che il collaboratore sostituisca o esaurisca l’intera struttura sociale in modo tale da identificarsi con il soggetto titolare. Come sopra ribadito l’attività  di collaborazione deve essere collegata all’oggetto sociale con un rapporto di tipo funzionale.
Alla luce di queste considerazioni il Ministero ritiene ammissibile la sostituzione del titolare d’impresa o di un lavoratore autonomo da parte di un collaboratore a progetto, salvo poi la verifica da parte del personale ispettivo dell’assenza, in concreto, dei presupposti di tale fattispecie contrattuale.
Dott.ssa Monica Melani

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