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regolarizzazioni contributive sulle stock options

regolarizzazioni contributive sulle stock options

SI PARTE CON LE REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE SULLE STOCK OPTIONS.

Si parte con le regolarizzazioni contributive sulle stock options. L’Inps offre una bussola sulla spinosa questione dell’esenzione contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.
La circolare n. 123 dell’11 dicembre 2009 fornisce dei chiarimenti sul regime contributivo e precisa che, entro il 16 marzo 2010, i datori di lavoro che hanno assegnato azioni, possono regolarizzare eventuali situazioni debitorie che si sono venute a creare a seguito di incertezze interpretative.
Ricordiamo che a partire dal 25 giugno 2008 opera il regime di esenzione contributiva, infatti, il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 ha disposto, all’articolo 82, c. 23, l’abrogazione della lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir che prevedeva il regime fiscale agevolato per le stock option che non interessano la generalità dei lavoratori. Si applicava, quindi, sia ai fini fiscali che contributivi il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 314/1997.
Lo stesso articolo 82, a seguito dell’abrogazione del regime fiscale agevolato, ha disposto l’esenzione contributiva di tali redditi a decorrere dalla data di entrata in vigore del dl n. 112/2008 ossia dal 25 giugno 2008, in relazione alle azioni assegnate a decorrere dalla suddetta data.

La circolare n. 123/2009 è intervenuta nel merito stabilendo che l’esenzione si applica anche per i piani azionari non generalizzati che prevedono l’assegnazione a titolo gratuito delle azioni.
La data di assegnazione è importante come spartiacque per regolarizzare i periodi precedenti. Con l’introduzione della circolare 123 l’Inps ci tiene a precisare però che le disposizioni del dl 223/2006 continuano a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore del dl 262/2006, la ratio della norma è quella di evitare che le restrizioni al regime fiscale di favore determinino per i datori di lavoro un aumento del costo del lavoro sulla base di impegni che questi ultimi avevano già assunto nei confronti del loro personale per i piani deliberati prima del 5 luglio 2006 e, contemporaneamente che l’ampliamento della base imponibile per i piani deliberati dal 5 luglio 2006 produca effetti sulle anzianità maturate prima di tali date.
Pertanto, anche per gli esercizi di opzione effettuati dal 3 ottobre 2006 e fino al 24 giugno 2008, in base al dl 223/2006, trovano applicazione le diposizioni dell’art. 51, a condizione però che si tratti di assegnazioni di azioni effettuate con piani di incentivazione deliberati prima del 5 luglio 2006.
Per i piani deliberati dal 3 ottobre 2006 con assegnazione delle azioni fino al 24 giugno 2008, il reddito derivante rileva anche ai fini contributivi, con esclusivo riferimento alle anzianità maturate dal 5 luglio 2006. Le aziende che in relazione alle assegnazioni in esame hanno assolto gli obblighi contributivi in difformità di quanto stabilito dalla circolare 123 possono regolarizzare la propria posizione contributiva utilizzando la procedura prevista per la regolarizzazioni contributive, quindi il DM10/V.

Nel momento in cui per l’azienda scaturisca una somma a debito, la regolarizzazione potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 marzo 2010. Il maggior imponibile assoggettato a contribuzione utile ai fini pensionistici per le sole anzianità maturate dal 5 luglio 2006 in poi, dovrà essere evidenziato nelle denunce individuali separatamente, secondo le modalità che verranno comunicate prossimamente dall’istituto.

DOTT.SSA MONICA MELANI

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