E’ POSSIBILE EFFETTUARE CONTROLLI SUL PC AZIENDALE SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE INFORMATO IL DIPENDENTE?
Ci riferiamo al recente messaggio del Garante della Privacy che ha reso nota la decisione del 18
ottobre 2012, n. 307 relativamente al ricorso presentato al Garante da un dipendente licenziato per
giusta causa dopo che, il suo datore di lavoro aveva verificato una serie di documenti, presenti in
una cartella personale del pc portatile a lui assegnato. Questa verifica era stata effettuata durante la
periodica operazione di back-up dei dati aziendali.
Il Garante, in questa occasione ha ribadito che il fatto che il lavoratore fosse informato
dell’attività di back up dei dati da parte dell’azienda non valeva a renderlo adeguatamente
informato della possibilità che tramite tale operazione la società avrebbe anche potuto
trattare i dati informatici presenti nel computer ai fini di un controllo dell’attività lavorativa.
In altre parole, la società, in questo caso, avrebbe dovuto fornire un’adeguata informativa al
dipendente in ordine al possibile trattamento dei suoi dati personali.
Il Garante ha quindi vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti.
In ogni caso, va precisato che il divieto di utilizzazione dei dati acquisiti in violazione della
normativa sulla privacy non si traduce automaticamente nel divieto di utilizzazione dei dati
stessi nel diverso giudizio civile instaurato dal lavoratore, potendo il Giudice, in piena
autonomia, valutare l’ammissibilità nel procedimento civile di tale tipo di documentazione.