circolare Inps n. 44/2013
Milano, 28/03/2013
Oggetto: circolare Inps n. 44/2013 – contribuzione dovuta sulle
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
dal 01/01/2013 (c.d. “Ticket di licenziamento”).
Spett.le Clientela,
la Legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha portato con sé importanti
modifiche alla legge n. 92/2012, avviando il nuovo sistema di
ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele ed impattando su
alcuni aspetti dell’ASpI; nello specifico, come indicato dalla circolare n.
140/2012 dell’Istituto, rivisitando i criteri impositivi del contributo sulle
interruzioni dei rapporti di lavoro.
È infatti prevista, per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dal 01/01/2013 e con le causali che darebbero
accesso all’Assicurazione sociale per l’impiego, a carico del datore di lavoro
una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (Ticket di
licenziamento), compresi i periodi di lavoro con contratto diverso dal tempo
indeterminato a rapporto proseguito senza soluzione di continuità. Le uniche
eccezioni riguardano:
dimissioni (eccetto per giusta causa o durante il periodo tutelato di
maternità);
risoluzioni consensuali (eccetto quelle frutto di conciliazione presso la
D.T.L. ex art. 7 legge n. 604/1966 sostituito dall’art. 1 comma 40 della
c.d. Legge Fornero, i trasferimenti del dipendente ad altra sede distante
oltre 50 km dalla residenza dello stesso e/o mediamente raggiungibile
in 80 o più minuti con i mezzi pubblici);
decesso del lavoratore.
Per l’anno 2013 il massimale mensile ASpI è fissato in 1.180,00 euro e,
dunque, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da
versare sarà dunque pari a 483,80 euro (41%). Per i rapporti inferiori a 12
mesi tale contributo (che è scollegato dalla prestazione individuale e
indipendente dalla tipologia contrattuale, sia essa full time o part time) dovrà
essere oggetto di rideterminazione in proporzione al numero di mesi di durata
del rapporto di lavoro (tenendo presente che si considera mese intero quello
con prestazione lavorativa protratta per almeno 15 giorni calendariali) e dovrà
essere sempre assolto in unica soluzione.
L’Istituto rammenta che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di
versamento del Ticket di licenziamento sono:
datori di lavoro che debbano versare il contributo d’ingresso nelle
procedure di mobilità (fino al 31/12/2016);
licenziamenti a seguito di cambi d’appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro che garantiscono la continuità
occupazionale (periodo 2013-2015);
interruzione di rapporti a tempo indeterminato nel settore delle
costruzioni edili, per completamento attività e chiusura del cantiere
(periodo 2013-2015).
Dal punto di vista operativo, l’Inps ed il Ministero del Lavoro di concerto
comunicano che l’assoluzione dell’obbligo contributivo debba avvenire
entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a
quella del mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Il pagamento dei
ticket di licenziamento arretrati, ovvero intervenuti nel periodo gennaio-marzo
2013, potrà avvenire senza aggravio di oneri accessori entro il 16/06/2013.
al 10% per 18 mesi dalla data di assunzione. Il contributo ordinario rimane
pari invece al solo 1,31% per i dipendenti somministrati.
Sul contributo addizionale (1,40%), in riferimento ai rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato, potranno operare le riduzioni contributive previste per le
assunzioni a tempo determinato agevolate.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.
Dott.ssa Monica Melani
Sono necessarie ulteriori precisazioni in merito all’ASpI che si caratterizza per
un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da
maggiorazioni contributive. Si ricorda che il primo è dovuto in misura piena
(1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera lo sgravio
contributivo ex legge n. 183/2011; lo stesso dicasi per quelli mantenuti in
servizio al termine del periodo di formazione. Per i lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità assunti in apprendistato il carico contributivo datoriale rimane pari