Oggetto: co.co.co. senza progetto per i call center
Spett. le Clientela,
con l’art. 24-bis del Dl. 83/2012 è stato disciplinato l’istituto del lavoro a progetto nei call center. Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce come sia possibile derogare alla stipulazione di co.co.pro senza progetto per i call center che svolgano attività outbound, ovvero, citando testualmente la definizione dell’attività fornita dal Ministero del Lavoro, “il contatto, per un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizi riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la stipula di tali accordi senza progetto è quella di rispettare la paga minima prevista da Ccnl. La circolare ministeriale n. 14/2013 precisa infatti che, nei casi di collaborazione con corrispettivi inferiori ai minimi da contrattazione collettiva, scatterà la sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e indeterminato (anziché il recupero del differenziale previsto nei casi di corrispettivi indadeguati). Per i call center che effettuino attività inbound e
outbound con almeno 20 addetti (limite da calcolare computando sia il personale dipendente che quello in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) intenzionati a delocalizzare l’attività all’estero, è previsto l’obbligo di comunicazione al Ministero (e all’Autorità garante per la protezione dei dati personali) con almeno 120 giorni d’anticipo.