Oggetto: nuovi limiti di reddito per gli assegni per il nucleo familiare
2 l’incremento del 15% della misura della prestazione per tutti gli altri nuclei famigliari con figli (tabelle dalla 13 alla 19);
3 per i nuclei con almeno quattro figli/equiparati entro i 26 anni, la rilevanza, nel calcolo dell’Anf, dei figli/equiparati tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti.
Il reddito rilevante complessivo del nucleo familiare preso in considerazione per la determinazione della prestazione si compone di tutti i redditi conseguiti dagli appartenenti al nucleo familiare nell’anno solare antecedente il 01/07 di ogni anno. Indipendentemente comunque dai limiti tabellari indicati dall’Istituto, è necessario che almeno il 70% di detto reddito provenga da entrate di lavoro dipendente e pensione. Le uniche entrate non rilevanti ai fini di questo computo sono:
1 redditi derivanti da TFR;
2 Anf;
3 rendite vitalizie Inail;
4 pensioni di guerra;
5 pensioni tabellari dei militari di leva infortunati;
6 indennità di accompagnamento per invalidi, ciechi parziali, sordomuti, minori mutilati e invalidi civili.
Gli assegni per il nucleo familiare spettano anche ai lavoratori part-time (nella misura intera per i rapporti sopra le 24 ore settimanali e solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa per i contratti verticali od orizzontali sotto le 24 ore) e a collaboratori e professionisti privi di altra copertura, previo versamento aggiuntivo dello 0,72% per prestazioni non pensionistiche.
La domanda – che deve essere presentata a partire dal mese di febbraio per le prestazioni relative all’anno precedente – e la relativa erogazione, saranno rispettivamente indirizzata ed effettuata dal datore di lavoro, (anche dopo la risoluzione del rapporto entro il limite di 5 anni) qualora il richiedente eserciti attività di lavoro dipendente (utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare) oppure direttamente dall’Inps, qualora il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a termine, lavoratore iscritto alla gestione separata o abbia diritto agli Anf in quanto beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Infine, ricordiamo che le domande compilate dai dipententi dovranno pervenire in fotocopia al nostro Studio prima delle elaborazioni del mese di luglio 2013.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.