IL MODULO Qu.I.R. IL T.F.R. IN BUSTA PAGA
MILANO, 13 FEBBRAIO 2015
Spettabile
Clientela
OGGETTO: T.F.R. IN BUSTA PAGA: IL MODULO PER LA Qu.I.R.
Spettabile clientela,
è all’esame del Consiglio di Stato, il Dpcm che dovrà disciplinare gli aspetti tecnici, per la monetizzazione immediata del TFR in busta paga, con decorrenza 1 marzo 2015. Il decreto prevede il modello Qu.I.R. “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione”.
Per i lavoratori del settore privato, la legge di stabilità per l’anno 2015, ha stabilito la possibilità di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto (ora chiamato “PIR”, ossia parte integrativa di retribuzione) mensilmente in busta paga.
La misura è introdotta in via sperimentale, per un triennio che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2008 (40 mesi in tutto). Il tfr maturato prima del 1 marzo 2015 non può essere monetizzato. La scelta è irrevocabile, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30 giugno 2018.
Rimarranno congelati gli eventuali versamenti in tutto o in parte da effettuare a favore dei fondi di previdenza complementare.
CONDIZIONI: il lavoratore deve avere un’anzianità di servizio minima di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro (rapporto di lavoro in corso).
I datori di lavoro obbligati sono i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo, datori di lavoro domestico e di quelli sottoposti a procedure concorsuali nonché per coloro che versano in situazione di crisi ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 297/1982 (in ristrutturazione del debito, con cassa integrazione straordinaria o Cig in deroga).
AZIENDE DAI 50 DIPENDENTI IN SU: la quota tfr confluirà in busta paga mensilmente.
AZIENDE FINO AI 49 DIPENDENTI: la quota tfr confluirà in busta paga trimestralmente.
Questo perché le aziende fino a 49 dipendenti potranno accedere se vorranno al finanziamento agevolato. Vale a dire che possono fare richiesta di finanziamento agevolato alle banche e agli altri intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro che dovrà essere stipulato dal ministro dell’economia e delle finanze e da quello del lavoro con l’ABI. Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del Tfr calcolato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. e sarà garantito da apposito fondo presso l’Inps ed anche dallo Stato.
Il Tfr che confluisce nella busta paga mensile concorre a determinare la base imponibile IRPEF ordinaria.
Nessuna conseguenza invece per quanto concerne il bonus 80 euro.
Infatti è previsto all’art. 1 comma 27 che il tfr erogato in busta paga non assume rilevanza ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13 comma 1 bis del TUIR.
Il TFR è espressamente escluso dall’imponibile ai fini contributivi.
Vi aggiorneremo a breve su ulteriori novità. Porgiamo cordiali saluti.
MONICA MELANI