ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Visite mediche, l’irreperibilita’ costa cara

Visite mediche, l’irreperibilita’ costa cara

VISITE MEDICHE, L’IRREPERIBILITA’ COSTA CARA

La mancata o l’inattesa indicazione dell’indirizzo presso cui è reperibile il lavoratore sul certificato di malattia, comporta la perdita dell’indennità di malattia, per tutte le giornate attestate dalla stessa certificazione. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 22747/2009.

I chiarimenti sono stati sollecitati da una sede territoriale dell’istituto di previdenza. La normativa in materia (illustrata dall’Inps, tra l’altro, nella circolare n. 129/1990) stabilisce che, quando la visita medica di controllo non sia esperibile perché la certificazione medica risulta carente di indirizzo o lo riporti incompleto o inesatto, il lavoratore perde il diritto dell’indennità di malattia fino a quando non venga segnalato l’indirizzo mancante o incompleto o inesatto. Nel quesito, in particolare, si chiedono precisazioni operative sui termini di decorrenza di tale sanzione, termini non indicati dalla normativa, anche al fine di uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale poiché alcune sedi sanzionano l’intero evento di malattia, mentre altre sedi applicano la sanzione soltanto sul singolo certificato oggetto di visita di controllo. La sede Inps interpellante, peraltro, ritiene che, se il lavoratore è sanzionabile in quanto negligente nel non fornire correttamente il proprio indirizzo di reperibilità (e quindi i certificato è da considerarsi mancante di un requisito essenziale, come previsto dalla normativa), la sanzione non possa essere limitata al singolo certificato oggetto di visita medica di controllo, se anche i precedenti manchino dello stesso requisito essenziale.

RISPOSTA DELL’INPS:
L’Inps ricerca la risposta in giurisprudenza. Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza della corte di cassazione, spiega, l’indicazione dell’esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia, in quanto strumentale alla regolare effettuazione delle eventuali visite mediche di controllo. Pertanto, la mancanza o l’inesattezza oppure l’incompletezza dell’indirizzo (purché tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta senz’altro la perdita della prestazione previdenziale per l’intero evento di malattia, o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva di requisito in questione. Tuttavia, aggiunge l’Inps, l’applicazione della sanzione secondo queste modalità può non aver luogo solo qualora l’istituto (la sede) sia in grado di reperire altrimenti e agevolmente nei propri archivi il dato mancante (per esempio, da precedenti eventi di malattia o da precedenti accessi domiciliari).
Diversa è l’ipotesi di indicazione di un indirizzo insufficiente per il reperimento del lavoratore, ma uguale a quello riportato sul certificato di residenza: in tal caso, ove si tratti di prima malattia, il lavoratore può essere giustificato sebbene con l’avvertenza che, per eventuali successivi eventi di malattia, dovrà assolutamente indicare l’indirizzo esatto e completo.

DOTT.SSA MONICA MELANI

Comments are closed.