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Il contratto di produttività

Il contratto di produttività

NOVITA’ IMPORTANTE: IL CONTRATTO DI PRODUTTIVITA’
Imposta sostitutiva al 10% e sconto contributivo sui premi

Il contratto di produttività, previsto dalla manovra estiva di quest’anno, incentiva il ricorso al salario di produttività aziendale con il riconoscimento di uno sconto fiscale ai lavoratori (imposta sostitutiva Irpef al 10%) e di uno sconto contributivo sia ai lavoratori (100%) che ai datori di lavoro (25%). Si applicherà per la prima volta nell’anno 2011. l’incentivo fiscale (che in pratica ripropone la detassazione) sarà riconosciuto fino a un massimo di 6 mila euro di salario e soltanto a favore dei lavoratori, con il reddito riferito al 2010 non superiore a 40 mila euro. Lo sgravio contributivo è vincolato alla quota del salario di produttività e, comunque, al 5% della retribuzione annua dei lavoratori. La novità è prevista nel maxiemendamento del governo alla legge di Stabilità, all’esame della commissione bilancio della Camera.

CONTRATTO DI PRODUTTIVITA’.
Introdotto dalla legge n. 122/2010 (la manovra estiva), il contratto di produttività riproduce, in un unico schema, i due incentivi della detassazione e delle decontribuzione già operativi negli anni passati.

Incentivi che si applicano alle quote di retribuzione previste da accordi o contratti collettivi territoriali oppure aziendali, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate ai risultati riferiti all’andamento economico e agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE.
Due gli incentivi previsti dal contratto di produttività: una detassazione e una decontribuzione. La prima agevolazione si applica con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti e prevede che, sulle quote di retribuzioni previste dal contratto, al massimo fino a 6 mila euro lordi di retribuzione, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (incluse le addizionali regionali e comunali) in misura pari al 10%, con esclusivo riferimento ai lavoratori che risultino, nel 2010, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro.
La seconda agevolazione interessa sia i lavoratori che i rispettivi datori di lavoro. Consiste in uno sgravio contributivo applicabile sempre sulle quote di salario relative al contratto di produttività. Per i lavoratori la riduzione contributiva è totale (100%), che significa un ulteriore aumento di netto paga attorno al 9-10%, quant’è cioè la ritenuta contributiva subita mensilmente in busta paga. I datori di lavoro, invece, ricavano uno sconto contributivo del 25%. In ogni caso, l’importo annuo massimo di salario assoggettabile allo sgravio contributivo è pari al 5% della retribuzione contrattuale che viene percepita dai lavoratori. richiamando le norme della legge n. 247/2007 (attuazione del protocollo sul welfare), il maxiemendamento vincola l’incentivo contributivo alle risorse stanziate che, per l’anno 2011, ammontano a 650 milioni di euro.

COME FUNZIONA L’INCENTIVO
Chi interessa I lavoratori dipendenti del settore privato
Quando opera Opera con riferimento alle somme erogate in virtù di accordi o contratti collettivi, territoriali o aziendali, e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività aziendale.
L’incentivo fiscale Vale a favore solo dei lavoratori. Prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef (10%) fino a un massimo di 6 mila euro di retribuzione a favore dei lavoratori con reddito, nel 2010, non superiore a 40 mila euro.
L’incentivo contributivo Vale a favore sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Consiste di uno sgravio contributivo, totale (100%) per i lavoratori e parziale (25%) per i datori di lavoro, fino a un importo annuo massimo di salario pari al 5% della retribuzione annuale

DOTT.SSA MONICA MELANI

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