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17 marzo festa dell’unità d’Italia

17 marzo festa dell’unità d’Italia

Milano01.03.2011

17 MARZO FESTA DELL’UNITA’ D’ITALIA

Oggetto: compensazione tra il 17 marzo e il 4 novembre

Il 17 marzo, solo per il 2011, per le celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia, sarà festa nazionale a tutti gli effetti.

Scuole e uffici resteranno chiusi. Questa nuova festività è regolarizzata dal decreto legge 5/2011 in Gazzetta Ufficiale dal 23 febbraio 2011.. La decisione del Consiglio dei ministri è stata presa, anche tenendo in considerazione il fatto che quest’anno il 25 aprile coincide con la festività del lunedì dell’Angelo (Pasquetta) e il primo maggio cade di domenica.

Alla giornata si applicheranno le regole stabilite dalla legge 260/49 per le altre festività, ma si devono considerare validi gli art. 2 e 4, mentre l’art.5 non è preso in considerazione.
L’art.2 stabilisce “l’osservanza del completo orario festivo e che è vietato compiere atti giuridici durante il giorno festivo” mentre l’art. 4 impone “l’obbligo di imbandierare gli uffici pubblici”.

La differenza sostanziale, tra una comune festività dal 17 marzo, è il mancano utilizzo dell’art.5 della suddetta legge, che disciplina il trattamento economico alle festività.
Infatti il 17 marzo è da considerarsi una giornata festiva ma senza diritto alla retribuzione.
Questo è stato disposto, attraverso il decreto legge 5/2011, dal Consiglio dei ministri in modo tale da evitare nuovi costi alle imprese private e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si legge dal decreto -comma 1- che per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’ Unità d’Italia .

Praticamente permette ai datori di lavoro di anticipare sul cedolino di marzo la retribuzione della giornata del 4 novembre (festa delle forze armate).
Per inciso si ricorda che il 4 novembre non rientra più tra le giornate festive, essendo stata spostata dalla legge n. 54/1977 alla prima domenica di novembre, mentre ai lavoratori per il 4 novembre, oltre alla retribuzione per lavoro ordinario compete anche una giornata retribuita in più a titolo di festività cadente di domenica nella misura di un sesto dell’orario settimanale di lavoro.
In questo modo le imprese non dovranno retribuire la festività in più, mentre i lavoratori avranno effettivamente una giornata in meno di retribuzione, in quanto la giornata del 17 di marzo risulterà come giornata di riposo compensata dalla retribuzione del 4 novembre.

Peraltro la compensazione con il 4 novembre per l’aspetto della retribuzione del 17 marzo prossimo si applica soltanto alle imprese private e quindi ne sono fuori i datori di lavoro non imprenditori (studi professionali per i dipendenti, i condomini per i portieri, le famiglie per i lavoratori domestici).Tali dipendenti nel caso in cui si assentino per festività nella busta di marzo non verranno retribuiti per la giornata del 17.03.2011; se la colf lavora in tale giorno ha diritto alla normale retribuzione e la maggiorazione per le ore di lavoro prestate del 6o%. Infine per i portieri dei condomini, in relazione alla previsione del Ccnl, se lavorano il 17.03 ricevono la retribuzione maggiorata, se, invece, si assentono per festività, fruiscono, per conservare la retribuzione, di un permesso retribuito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell’Unita’ d’Italia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo e’ considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 22 febbraio 2011

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