Clausola di fidelizzazione
SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: CLAUSOLE DI FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E IL PATTO DI NON CONCORRENZA
Spettabile clientela,
alleghiamo alla presente un fac-simile di un patto di non concorrenza, ma Vi raccomandiamo, in caso di effettiva stipula, di fare riferimento allo studio per la redazione definitiva.
Vi ricordo che il patto di non concorrenza viene normalmente stipulato con figure che hanno posizioni strategiche all’interno dell’azienda, in particolare gli addetti ai settori “Commerciale e sviluppo”, con i quali diventa essenziale stipulare accordi di questo tipo.
Le aziende, infatti, hanno spesso l’esigenza di vincolare i propri dipendenti maggiormente qualificati, ovvero che ricoprono ruoli chiave all’interno della organizzazione del lavoro, in quanto il vincolo discendente dal solo contratto di lavoro non preclude la facoltà per il lavoratore di recedere dal rapporto, con l’unico obbligo di dare il preavviso.
Gli strumenti che possiamo suggerire per rendere più forte il vincolo contrattuale, sono sostanzialmente due: le clausole di durata minima del rapporto di lavoro ed il patto di non concorrenza.
Le clausole di durata minima sostanzialmente sono di due tipi: 1) le clausole che allungano la durata del preavviso ovvero 2) le clausole che stabiliscono una durata minima del rapporto.
1) Esempio di clausola che allunga la durata del periodo del preavviso:
All’interno della lettera di assunzione, si inserisce una clausola come quella che segue:
“ In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione dell’ipotesi di recesso per giusta causa, la durata del preavviso è stabilita in mesi 10, anziché mesi ………….. come previsto dal CCNL………………………; si intende che il preavviso è vincolante per entrambe le parti.
In caso di violazione della clausola di allungamento del periodo di preavviso, entrambe le parti saranno tenute al risarcimento del danno alla controparte, quantificabile sulla base della retribuzione a titolo di mancato preavviso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.”
2) Esempio di clausola di durata minima “bilaterale” garantita dal contratto:
“ Fatto salvo il caso di recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro tra le parti, decorso il periodo di prova, avrà durata minima garantita, fino a tre anni dalla data di firma del presente contratto di assunzione.
In caso di recesso anticipato per motivi diversi da una giusta causa, il sig. …………., dovrà versare alla società, fatto salvo l’eventuale maggior danno, le seguenti somme, a titolo di penale e parziale corrispettivo per l’insegnamento e la formazione impartiti:
Euro ………………….. nel caso di dimissioni tra il 7° e il 12° mese;
Euro ………………….. nel caso di dimissioni tra 13° e il 24° mese;
Euro ………………….. nel caso di dimissioni tra il 25° e il 36° mese.
Il patto di non concorrenza, invece, opera al momento del recesso del rapporto: il lavoratore, infatti, si obbliga a non svolgere attività potenzialmente in concorrenza con quella svolta dal precedente datore di lavoro.
Le clausole di durata minima non hanno una specifica regolamentazione, ma trovano la loro regolamentazione secondo le norme generali in materia di contratti; il patto di non concorrenza, invece, trova la sua esplicita regolamentazione nell’art. 2125 del codice civile: “ il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo,. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni se si tratta di dirigenti e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata nel comma precedente”.
Il fac-simile che alleghiamo alla presente, vuole essere solo un esempio; ci raccomandiamo, ancora, in fase di stipula effettiva, di fare riferimento allo studio. Cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI