ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

mancato pagamento rol

mancato pagamento rol

Spett.le clientela

CIRCOLARE INPS N° 92 DEL 08.07.2011 e messaggio n. 14605 del 13.07.2011.

Oggetto: Mancato godimento di rol ed ex festività, ovvero pagamento dell’indennità sostitutive.

La circolare Inps n.92 del 08.07.2011, ha stabilito le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) e per le ex festività ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.
Il ministero del lavoro, infatti, in relazione al mancato godimento o pagamento dei permessi, (rol ed ex festività) è intervenuto spiegando che in presenza di un accordo nazionale, aziendale o anche individuale, che preveda il termine di fruizione dei permessi e la corresponsione di un’indennità sostitutiva, la scadenza dell’obbligazione contributiva, nonché la collocazione temporale dei contributi, coincidono con lo stesso termine contrattuale, indipendentemente dell’avvenuta corresponsione delle somme retributive.

  1. Natura e caratteristiche dei R.O.L.

Istituto di fonte contrattuale, i permessi per riduzione di orario consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione.
La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari – la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative – fruibili sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Il termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale.
Laddove il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.

Riguardo alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che – secondo gli orientamenti ministeriali – costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL.

2. Disciplina contributiva.
In ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di orario e per le ex festività, nonché all’insorgenza della connessa obbligazione contributiva, il predetto Dicastero ha sostenuto che, in presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.

Messaggio n. 14605 del 13/07/2011



Oggetto: Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. Mancato godimento, ovvero mancato pagamento delle indennità sostitutive.
Termini e modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva. Circolare n. 92/2011. Integrazione alle istruzioni.

Con circolare n. 92/2011 sono stati illustrati criteri e modalità che i datori di lavoro devono seguire nei casi di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) o ex Festività non godute; con il presente messaggio si integrano le istruzioni già fornite.

In ordine alla natura della previsione che regolamenta il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, si precisa che il riferimento può essere costituito sia dalla contrattazione collettiva nazionale sia da quella di secondo livello. Resta sempre possibile, altresì, il ricorso alla pattuizione individuale. In presenza di una siffatta previsione, l’obbligazione contributiva scadrà in coincidenza con il predetto termine. Per quanto riguarda le modalità di assolvimento della contribuzione, si rinvia a quanto precisato al punto 3 della citata circolare n. 92/2011.

Laddove, invece, né la contrattazione né le parti stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva.

Con riferimento alla contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute, si precisa che la stessa potrà essere versata dai datori di lavoro – senza oneri accessori – con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio. A tal fine, l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute dovrà essere sommato alla retribuzione del mese in cui si effettua il pagamento.

Cordiali saluti
(Dott.ssa Monica Melani)

Comments are closed.