Oggetto: le nuove regole per il permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri
Spett. le Clientela,
la riforma Fornero (legge nr. 92/2012) ha apportato due importanti modifiche
all’art. 22, comma 11 del T.U. sull’Immigrazione (D. Lgs. 286/1998) tese, da
un lato, a contrastare il lavoro irregolare degli stranieri e, dall’altro, a favorirne
la permanenza ed il reinserimento nel mercato del lavoro – purchè garantiti da
mezzi leciti – una volta che si trovino già in territorio italiano.
Le innovazioni introdotte riguardano i lavoratori stranieri in possesso di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato – a tempo determinato o
indeterminato – che si trovino a perdere il posto di lavoro, anche per
dimissioni.
Ecco le due novità:
1. è stata raddoppiata – da 6 mesi ad un anno – la durata del c.d. “permesso
di soggiorno in attesa di occupazione”, cioè lo strumento attraverso il quale
il lavoratore straniero che ha perso il proprio posto di lavoro può –
rinnovando il proprio precedente permesso di soggiorno e purchè non si
trattasse di permesso di lavoro stagionale – essere iscritto nelle liste di
collocamento; inoltre, qualora tale lavoratore sia percettore di una
prestazione a sostegno del reddito (ad es. CIG o indennità di
disoccupazione) con durata superiore a quella del titolo di soggiorno, può
soggiornare e rimanere iscritto alle liste di collocamento per tutta la durata
di tale prestazione