OGGETTO:OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI
Spett.le Clientela,
Il 25 agosto 2012 è entrato in vigore il DLgs 173/2012 del Ministero della
Salute che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
individua i contenuti della cartella sanitaria e le modalità di trasmissione
annuale al servizio sanitario da parte del medico competente.
Il medico competente, cioè il medico nominato dal datore di lavoro per
effettuare la sorveglianza sanitaria in azienda, è tenuto a collaborare con il
datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e di protezione alla valutazione
dei rischi per la salute, alla predisposizione e all’attuazione delle misure per
tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori, a formare ed informare
i lavoratori sui possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, deve
istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria contenente: i dati relativi
all’anagrafica del lavoratore; i dati relativi all’azienda; la visita preventiva
effettuata dal medico competente e la comunicazione scritta relativa al giudizio
di idoneità alla mansione. In riferimento a tale cartella, il medico competente
risponde della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni
sanitarie, mentre, per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro di dati
e di informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata
alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
Il decreto del 9 luglio prevede che, entro il primo trimestre dell’anno
successivo all’anno di riferimento, il medico competente debba trasmettere, esclusivamente via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
È stato individuato un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore
del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. Unicamente con
riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle
informazioni scade il 30 giugno 2013. Per la durata del periodo transitorio, con
riferimento a possibili difficoltà di raccolta delle informazioni, sono sospese le
sanzioni previste per il medico competente che non trasmetta ai servizi
predisposti le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.
Dott.ssa Monica Melani