CIRCOLARE INPS N. 137 DEL 12 DICEMBRE 2012
Spett. clientela,
di seguito, illustro i contenuti della circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012; la
circolare sancisce alcuni principi importanti:
a) Il primo principio generale stabilisce che non è possibile applicare gli incentivi in quei casi
in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Pertanto, spiega l’Inps, gli
incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti
sussisteva un obbligo di assunzione e neppure nel caso in cui viene assunto un lavoratore
diverso da quello nei cui confronti sussisteva l’obbligo di assunzione;
b) La circolare stabilisce un altro principio generale: per determinare il diritto agli incentivi e la
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello
stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Pertanto, la durata
massima fissata per l’incentivo all’assunzione va quantificata considerando sia gli incentivi
goduti quando il lavoratore era alle dipendenze sia gli incentivi goduti durante eventuali
periodi di utilizzazione mediante un contratto di somministrazione. Per esempio: nel caso di
assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, la legge prevede le
agevolazioni contributive (contribuzione pari a quella degli apprendisti) per un periodo
massimo di 12 mesi. Di conseguenza, se un datore di lavoro utilizza per sei mesi il
lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell’eventualità che,
successivamente, lo assuma direttamente a termine, avrà diritto all’agevolazione per sei
mesi, anche il rapporto ha durata maggiore.