CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE-MODALITA’ OPERATIVE.
In data 22 dicembre 2012, è stato firmato il decreto contenente le modalità per la fruizione del
congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre,
anche in caso di adozione o affido. Come già esposto in precedenti comunicazioni, l’art. 4
comma 24 e segg., della Legge Fornero (92/2012) introduce, in via sperimentale, per gli anni
2013-2015 il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre. Il congedo obbligatorio
ed il congedo facoltativo del padre, fruibili entro il quinto mese di vita del figlio, vengono
introdotti per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.
La modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo di
due giorni, da parte del padre, è subordinata alla presentazione di una richiesta dei giorni
prescelti per astenersi dal lavoro in forma scritta al datore di lavoro, almeno quindici giorni
prima dei medesimi.
Si precisa che, il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della
madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.
Al contrario, la fruizione da parte del padre del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche
continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti
giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del
congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal
padre. Pertanto, in tal caso, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione
della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni
equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo e la
predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre (tanto
per facilitare la vita di aziende e consulenti!!!!).
Ma vi sembra razionale?