ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

REPLICA DELLA TRASMISSIONE DI SABATO SCORSO FORUM PMI

REPLICA DELLA TRASMISSIONE DI SABATO SCORSO FORUM PMI

Spett. clientela,
stasera alle 20,00 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre) verrà replicata la 9.a
trasmissione di Forum delle Piccole e Medie Imprese; parleremo di somministrazione di
manodopera insieme al dott. Domenico Uggeri, vice presidente di Zucchetti spa, al dott.
Marco Ceresa amministratore delegato di Ranstad Italia Spa, e all’avv. Carlo Galli partner
dello studio legale Marco De Bellis & Partners.
La puntata è interessante e piena di spunti. Buona visione!

OGGETTO: FORUM PMI TRASMISSIONE DI SABATO 24 NOVEMBRE

OGGETTO: FORUM PMI TRASMISSIONE DI SABATO 24 NOVEMBRE

Continua il successo di Forum delle piccole e medie imprese; sabato 24 novembre p.v. alle ore
23,00 su Telelombardia (canale 10 del digitale terrestre) e contemporaneamente sul Tv Sat Sky 511,
andrà in onda l’8° puntata di Forum delle piccole e medie imprese. Parleremo del perché le aziende
straniere non vogliono più investire in Italia e ne parleremo insieme al dott. Giovanni Mocchi vice
presidente di Zucchetti Group, all’avvocato Vittorio Provera dello Studio Trifirò & Partners, al dott.
Luca Martin amministratore di Htlc Network.
Non perdetela!

OGGETTO:OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI

OGGETTO:OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI

Spett.le Clientela,

Il 25 agosto 2012 è entrato in vigore il DLgs 173/2012 del Ministero della
Salute che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
individua i contenuti della cartella sanitaria e le modalità di trasmissione
annuale al servizio sanitario da parte del medico competente.
Il medico competente, cioè il medico nominato dal datore di lavoro per
effettuare la sorveglianza sanitaria in azienda, è tenuto a collaborare con il
datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e di protezione alla valutazione
dei rischi per la salute, alla predisposizione e all’attuazione delle misure per
tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori, a formare ed informare
i lavoratori sui possibili rischi presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, deve
istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria contenente: i dati relativi
all’anagrafica del lavoratore; i dati relativi all’azienda; la visita preventiva
effettuata dal medico competente e la comunicazione scritta relativa al giudizio
di idoneità alla mansione. In riferimento a tale cartella, il medico competente
risponde della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni
sanitarie, mentre, per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro di dati
e di informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata
alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
Il decreto del 9 luglio prevede che, entro il primo trimestre dell’anno
successivo all’anno di riferimento, il medico competente debba trasmettere, esclusivamente via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
È stato individuato un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore
del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. Unicamente con
riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle
informazioni scade il 30 giugno 2013. Per la durata del periodo transitorio, con
riferimento a possibili difficoltà di raccolta delle informazioni, sono sospese le
sanzioni previste per il medico competente che non trasmetta ai servizi
predisposti le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Oggetto: le nuove regole per il permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri

Oggetto: le nuove regole per il permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri

Spett. le Clientela,

la riforma Fornero (legge nr. 92/2012) ha apportato due importanti modifiche
all’art. 22, comma 11 del T.U. sull’Immigrazione (D. Lgs. 286/1998) tese, da
un lato, a contrastare il lavoro irregolare degli stranieri e, dall’altro, a favorirne
la permanenza ed il reinserimento nel mercato del lavoro – purchè garantiti da
mezzi leciti – una volta che si trovino già in territorio italiano.

Le innovazioni introdotte riguardano i lavoratori stranieri in possesso di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato – a tempo determinato o
indeterminato – che si trovino a perdere il posto di lavoro, anche per
dimissioni.

Ecco le due novità:

1. è stata raddoppiata – da 6 mesi ad un anno – la durata del c.d. “permesso
di soggiorno in attesa di occupazione”, cioè lo strumento attraverso il quale
il lavoratore straniero che ha perso il proprio posto di lavoro può –
rinnovando il proprio precedente permesso di soggiorno e purchè non si
trattasse di permesso di lavoro stagionale – essere iscritto nelle liste di
collocamento; inoltre, qualora tale lavoratore sia percettore di una
prestazione a sostegno del reddito (ad es. CIG o indennità di
disoccupazione) con durata superiore a quella del titolo di soggiorno, può
soggiornare e rimanere iscritto alle liste di collocamento per tutta la durata
di tale prestazione

Oggetto: CIRCOLARE INPS NR. 128/2012: Mobilità e apprendistato: disciplina e incentivi applicabili

Oggetto: CIRCOLARE INPS NR. 128/2012: Mobilità e apprendistato: disciplina e incentivi applicabili

Spett. le Clientela,

la circolare INPS nr. 128/2012 ha chiarito – alla luce delle modifiche apportate dalla
riforma Fornero (legge 92/2012) al T.U. dell’apprendistato (D. Lgs. 167/2011) e dello
sgravio contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2012 (legge 183/2011) – le
opzioni possibili in termini di disciplina e di regime contributivo applicabili nel caso
particolare dei giovani che possiedano contemporaneamente sia i requisiti
soggettivi/oggettivi per rientrare nell’ambito della disciplina ordinaria di una delle tre
fattispecie del contratto di apprendistato (T.U. dell’apprendistato, D. Lgs. 167/2011)
sia quelli soggettivi/oggettivi per rientrare nell’ambito della disciplina specifica dei
lavoratori iscritti alle liste di mobilità (legge 223/1991).

In sostanza, in questo caso particolare, i due regimi/discipline sono entrambi
alternativamente applicabili, a discrezione del datore di lavoro e del lavoratore, i quali,
qualora vogliano optare per la disciplina specifica dell’apprendistato per i lavoratori
iscritti alle liste di mobilità, dovranno semplicemente specificare per iscritto nel
contratto di assunzione la clausola di rinuncia alla facoltà di recesso al termine del
periodo di formazione (che rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria
dell’apprendistato).

Ricordiamo qui le differenze fondamentali tra i due regimi:

1. Regime ordinario dell’apprendistato:
1. possesso dei requisiti anagrafici del lavoratore
2. possibilità di recesso al termine del periodo di formazione
3. totale sgravio per i primi 3 anni dei contributi a carico del datore di lavoro fino a
9 dipendenti per gli assunti dal 01/01/2012 al 31/12/2016 (legge di Stabilità
2012)

CIRCOLARE INAIL N. 62/2012: IL RIMBORSO DELLE SPESE NECESSARIE PER IL RECUPERO DELL’INTEGRITA’ PSICOFISICA

CIRCOLARE INAIL N. 62/2012: IL RIMBORSO DELLE SPESE NECESSARIE PER IL RECUPERO DELL’INTEGRITA’ PSICOFISICA

Spett.le Clientela,

Il dlgs. N°81 del 2008 riconferma il diritto degli infortunati e dei
tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica,
senza oneri a loro carico. L’Inail ha il compito di garantire che tale diritto sia
rispettato sostenendo l’onere delle spese connesse alle prestazioni curative
qualora queste non fossero già assicurate dal sistema sanitario nazionale o
erogate direttamente dall’Inail.
La norma in questione comporta il rimborso, a cura e a carico dell’Inail,
delle spese per le prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti Inail (inclusi i
dipendenti pubblici e gli assistiti ex Ipsema) alla sola condizione che le
prestazioni siano riconosciute “necessarie” dai medici dell’Inail. Per ottenere il
rimborso l’assicurato deve fornire idonea prescrizione medica accompagnata
dallo scontrino attestante l’acquisto del farmaco, dal codice fiscale
dell’assicurato stesso e dal codice ministeriale del prodotto. Il rimborso avverrà
solo nell’ipotesi in cui il farmaco sia riconosciuto come necessario, ovviamente
a condizione che questo rientri nell’elenco dei farmaci autorizzati. Il rimborso
per adesso riguarda gli infortuni e le malattie professionali in conseguenza e
limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Al termine
di questa fase di sperimentazione, a condizione che sussistano margini di
miglioramento in termini di risorse disponibili, il rimborso potrà essere esteso
ad altre prestazioni sanitarie, nonché alle cure necessarie nel periodo
successivo alla stabilizzazione dei postumi.

Oggetto: Uniemens individuale integrato

Oggetto: Uniemens individuale integrato

Spett. clientela,
a decorrere dal mese di novembre 2012 (flussi riferiti al periodo di paga ottobre
2012), il sistema Uniemens consente la gestione anche delle denunce retributive e contributive
dei lavoratori pubblici e dello spettacolo precedentemente gestite da INPDAP ed ENPALS di
cui, la Legge 214/2011 ha previsto l’integrazione in Inps.
Il sistema Uniemens è stato integrato di una nuova sezione denominata “ListaPosPA”; tale
sezione sostituirà la vecchia denuncia DMA e conterrà tutte le informazioni utili al calcolo dei
contributi ed all’aggiornamento dei Conti assicurativi dei dipendenti pubblici.
Le ulteriori evoluzioni del sistema riguarderanno l’integrazione della sezione relativa alle
denunce exEnpals nonché, in prospettiva, l’omogeneizzazione delle denunce individuali per
tutti i lavoratori pubblici e privati.
Cordiali saluti.

FORUM DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 7.A TRASMISSIONE “E’ vero che le aziende straniere non investono più in Italia? Se si, perché?

FORUM DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 7.A TRASMISSIONE “E’ vero che le aziende straniere non investono più in Italia? Se si, perché?

Sabato sera 17 novembre p.v. alle 23,00 andrà in onda su Telelombardia (canale 10 digitale
terrestre) e, contemporaneamente sul Tv Sat Sky canale 511, la 7.a puntata di FORUM
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Parleremo del perché le aziende straniere non
investono più in Italia, insieme al dott. Lorenzo Cerofolini amministratore delegato di NARDI
PERSONAL SPA e di VARESE QUADRI SRL, al dott. Giovanni Mocchi vice presidente di
ZUCCHETTI GROUP, all’avv. Vittorio Provera legale del lavoro dello Studio Trifirò &
Partners. Parleremo di art. 18 dello statuto dei lavoratori, di costo del lavoro, del problema
delle infrastrutture, del problema del costo dell’energia.
La trasmissione andrà poi in replica, domenica sera (18 novembre) alle 23,00 su Milanow
(canale 191 del digitale terrestre) e mercoledì 21 novembre p.v. alle ore 20,00 su Antenna 3
(canale 11 del digitale terrestre). Buona visione!

CONTRATTO A TERMINE-L’ACCORDO SINDACALE AZIENDALE RIDUCE L’INTERVALLO FRA DUE RAPPORTI.

CONTRATTO A TERMINE-L’ACCORDO SINDACALE AZIENDALE RIDUCE L’INTERVALLO FRA DUE RAPPORTI.

Spett. clientela,

la circolare del ministero del lavoro n. 27 del 7 novembre 2012 ha stabilito che
basta l’accordo sindacale aziendale a ridurre l’intervallo di attesa tra due contratti a termine a 20/30
giorni in luogo di 60/90 giorni. Tale riduzione, precisa il ministero del lavoro, può avvenire per
“qualunque ipotesi”.
Le aziende interessate alla stipula di accordi sindacali aziendali in tal senso, possono rivolgersi
direttamente alla dott. Melani interno 208.
Cordiali saluti.

Lavoro a progetto nelle aziende di Call Center

Lavoro a progetto nelle aziende di Call Center

Cari clienti,
so che questa circolare è molto attesa. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha
dato del nuovo lavoro a progetto così come definito dalla Riforma del mercato del lavoro del
Ministro Fornero, la sua interpretazione per il tramite della circolare N. 17/2012 ( in allegato alla
presente).
I Consulenti del lavoro nella loro circolare chiariscono inequivocabilmente, quanto segue:

DEFINIZIONE DI OUTBOUND: Si fa riferimento alla circolare del Ministero del
lavoro n. 17 del 14 giugno 2006, nella quale si definisce la descrizione dell’attività di
call center in out bound, come l’attività per cui il compito assegnato al collaboratore è
quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza
di un prodotto o servizio riconducibile ad un signolo committente. Secondo il ministero
del lavoro, la differenza tra servizi out bound e in bound è, di fatto, il comportamento
attivo del lavoratore che da solo è sufficiente a qualificare la prestazione come
obbligazione di risultato (il progetto del servizio out bound) e non come obbligazione di
mezzi (la disponibilità resa dal lavoratore per un determinato periodo a ricevere le
telefonate da parte della clientela- servizio in bound).
LAVORO A PROGETTO: I consulenti del lavoro dall’esame della norma, giungono
alla conclusione: nel settore dei call center in out bound, la norma deve essere
interpretata nel senso che il progetto, in questo settore, può essere genuino anche in
presenza di attività “esecutive o ripetitive” in deroga a quanto contenuto nell’articolo
61, comma 1 del dlgs 276/2003 e introdotto dalla legge 92/2012.
E’ intervenuto poi il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, così come modificato e
convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134, il quale all’art. 24-bis che ha stabilito che
nell’ipotesi in cui le aziende del settore decidessero di gestire il rapporto di lavoro
mediante un contratto a progetto, alcuni requisiti previsti per la generalità dei
lavoratori autonomi non troverebbero applicazione. Le modifiche introdotte dalla
Legge 134 del 7 agosto 2012, fanno sì che per le attività di vendita diretta di beni e di
servizi realizzate attraverso call center “out-bound” sia consentito il ricorso ai
contratti di lavoro a progetto sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva di riferimento.
CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE:
Per il contratto di collaborazione a progetto svolto con le modalità in out bound, il
legislatore ha introdotto una diversa determinazione economica. Viene stabilito che il
lavoro a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva nazionale di riferimento. Pertanto, non è richiesta una valutazione temporale
o professionale della prestazione, come nel caso della generalità di lavoratori a
progetto, ma è necessario che la contrattazione collettiva stabilisca in modo puntuale
come deve essere determinato il compenso per questa prestazione che, sostanzialmente,
assume sempre le stesse modalità di esecuzione della prestazione indipendentemente
dal committente o dalla campagna economica da svolgere. Si farà pertanto riferimento
alla contrattazione collettiva già esistente oppure, a nuovi parametri che la stessa
contrattazione dovesse introdurre in futuro.
Pertanto, con le indicazioni di cui sopra, il contratto di lavoro a progetto può ancora
essere applicato nei call center in out bound.
A disposizione per chiarimenti,

 

porgiamo cordiali saluti.