ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

LEGGE DI BILANCIO 2017: DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

LEGGE DI BILANCIO 2017: DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

Cari utenti,
anche se si tratta ancora di un disegno di legge, mi vorrei soffermare sulle novità previste dall’art. 23 in fatto di detassazione dei premi di risultato per l’anno 2017. Viene aumentato a 3.000 euro, l’ammontare massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva nella misura del 10% (l’importo fissato per l’anno 2016 è pari a euro 2.000). Il predetto limite è elevabile a 4.000 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (per l’anno 2016, il limite è di euro 2.500). Novità assai rilevante è poi l’innalzamento ad euro 80.000 dell’ammontare massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore nell’anno precedente a quello di percezione del premio per poter accedere al regime fiscale agevolato; ricordiamo che, per l’anno 2016, tale limite è di 50.000 euro. In tema di welfare, è poi assai rilevante, la nuova formulazione dell’art. 51, comma 2, TUIR, in base alla quale non concorrono a formare il reddito, “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza, nel compimento degli atti di vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”. Trattandosi ancora di un disegno di legge attualmente all’esame della Camera, vi terremo aggiornati, con l’approvazione definitiva. Buon lavoro.
MONICA MELANI

IL MODULO Qu.I.R. IL T.F.R. IN BUSTA PAGA

IL MODULO Qu.I.R. IL T.F.R. IN BUSTA PAGA

                                                                            MILANO, 13 FEBBRAIO 2015

 

                                                                            Spettabile

                                                                            Clientela

 

OGGETTO: T.F.R. IN BUSTA PAGA: IL MODULO PER LA Qu.I.R.

 

Spettabile clientela,

             è all’esame del Consiglio di Stato, il Dpcm che dovrà disciplinare gli aspetti tecnici, per la monetizzazione immediata del TFR in busta paga, con decorrenza 1 marzo 2015. Il decreto prevede il modello Qu.I.R. “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte integrativa della Retribuzione”.

 

Per i lavoratori del settore privato, la legge di stabilità per l’anno 2015, ha stabilito la possibilità di poter anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto (ora chiamato “PIR”, ossia parte integrativa di retribuzione) mensilmente in busta paga.

 

La misura è introdotta in via sperimentale, per un triennio che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2008 (40 mesi in tutto). Il tfr maturato prima del 1 marzo 2015 non può essere monetizzato. La scelta è irrevocabile, se effettuata, non può più essere revocata e resterà operativa fino al 30 giugno 2018.

 

Rimarranno congelati gli eventuali versamenti in tutto o in parte da effettuare a favore dei fondi di previdenza complementare.

 

CONDIZIONI: il lavoratore deve avere un’anzianità di servizio minima di 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro (rapporto di lavoro in corso).

I datori di lavoro obbligati sono i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo, datori di lavoro domestico e di quelli sottoposti a procedure concorsuali nonché per coloro che versano in situazione di crisi ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 297/1982 (in ristrutturazione del debito, con cassa integrazione straordinaria o Cig in deroga).

 

AZIENDE DAI 50  DIPENDENTI IN SU: la quota tfr confluirà in busta paga mensilmente.

 

AZIENDE FINO AI 49 DIPENDENTI: la quota tfr confluirà in busta paga trimestralmente.

Questo perché le aziende fino a 49 dipendenti potranno accedere se vorranno al finanziamento agevolato. Vale a dire che possono fare richiesta di finanziamento agevolato alle banche e agli altri intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro che dovrà essere stipulato dal ministro dell’economia e delle finanze e da quello del lavoro con l’ABI. Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del Tfr calcolato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. e sarà garantito da apposito fondo presso l’Inps ed anche dallo Stato.

 

Il Tfr che confluisce nella busta paga mensile concorre a determinare la base imponibile IRPEF ordinaria.

Nessuna conseguenza invece per quanto concerne il bonus 80 euro.

Infatti è previsto all’art. 1 comma 27 che il tfr erogato in busta paga non assume rilevanza ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13 comma 1 bis del TUIR.

 

Il TFR è espressamente escluso dall’imponibile ai fini contributivi.

 

Vi aggiorneremo a breve su ulteriori novità. Porgiamo cordiali saluti.

 

                                                                                             MONICA MELANI

                                                              

 

                                                             

SGRAVIO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DAL 1 GENNAIO 2015

SGRAVIO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DAL 1 GENNAIO 2015

                                                                                   Spettabile

                                                                                  Clientela

 Oggetto: CIRCOLARE SUGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI EX L. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).

Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’Inps ha fornito le prime importanti istruzioni in merito alla fruizione del beneficio introdotto dalla Legge n. 190/2014, concernente l’esonero totale dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni  con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015.

Campo di applicazione:

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati compresi quelli del settore agricolo, ma sono escluse le amministrazioni pubbliche. Per datori di lavoro si intendono sia gli imprenditori che i non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi professionali, ecc…..).                                                              

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, anche in regime part time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico. Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job-sharing a tempo indeterminato, purchè le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano riferibili ad ambedue i rapporti  di lavoro: di contro, non vi rientrano le assunzioni contratto di lavoro intermittente o a chiamata, seppur stipulato a tempo indeterminato. Del resto, il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un’indennità di disponibilità, costituisce in ogni caso una forma contrattuale concepita per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo la totale discrezionalità del datore di lavoro (con il solo limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, in relazione ai settori che non siano del turismo, dei pubblici esercizi, dello spettacolo). Ed ancora l’esonero contributivo si ritiene ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati:

Per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;

In attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001;

A scopo di somministrazione.

Condizioni per il diritto all’esonero:

L’agevolazione spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (anche se di apprendistato, domestico o a scopo di somministrazione).

Il beneficio non spetta se nei tre mesi precedenti il 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015), il lavoratore assunto abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate (art. 2359 c.c.), ovvero facenti capo, ancorchè per interposta persona, al datore medesimo o che presentino assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale.

Il beneficio non spetta se:

L’assunzione, ovvero l’utilizzazione mediante contratto di somministrazione, violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;

Il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga per la medesima unità produttiva in cui avviene l’assunzione o l’utilizzazione, e sempre che queste ultime non siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;

L’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.

Il beneficio spetta anche al datore di lavoro privato che:

In attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, co. 4-quater, D. Lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi;

In attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, co. 6, L. n. 428/1990, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze;

Trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ovviamente il datore di lavoro che assume deve essere in possesso della regolarità contributiva (DURC), rispettare gli accordi ed i contratti collettivi, anche di secondo livello, non deve avere violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.

Infine, in ogni caso, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume (principio del cumulo).

DATORI DI LAVORO AGRICOLI:

Per il settore agricolo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato o a scopo di somministrazione), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;

Che  non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Rientrano nella nozione di rapporti di lavoro agricolo esclusivamente quelli instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo.

MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

Premi e contributi dovuti all’Inail;

Il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;

Il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali.

La durata del predetto esonero è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore. In ogni caso, esso non può essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua, adeguata in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), sulla base della minor durata dell’orario di lavoro rispetto a quella stabilita dalla legge o dalla contrattazione. La soglia massima di esonero va riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad euro 671,66 (euro 8.060//00:12); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, questa va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060//00:365 giorni), per ogni giorno di fruizione.

CUMULABILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma lo è con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, Legge n. 68/1999);

L’incentivo per l’assunzione dei giovani genitori (D.M: 19/11/2010);

L’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI;

L’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”

L’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5, D.L. n. 91/2014).

LA SOPPRESSIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI EX LEGGE 407/1990

Con l’introduzione del nuovo sgravio contributivo, sono soppressi con decorrenza 1 gennaio 2015, i benefici contributivi riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi (art. 8, co. 9 L. n. 497/1990).

 

LICENZIAMENTI SECONDO IL JOBS ACT

LICENZIAMENTI SECONDO IL JOBS ACT

 

 

                                                                      Spettabile clientela

 

 

OGGETTO: LE NOVITA’ IN FATTO DI LICENZIAMENTI: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

Con la presente circolare, vogliamo aggiornare tutta la spettabile clientela, circa le novità in fatto di licenziamenti, per i nuovi contratti a tutele crescenti che partiranno con l’entrata in vigore del decreto in oggetto. In data 24 dicembre 2014, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo recante le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; l’indicato decreto entrerà in vigore tra gli ultimi giorni di gennaio ed i primi di febbraio 2015.

 

Premettiamo che se anche l’articolo 18 non è stato esplicitamente abrogato, sostanzialmente, non si applicherà più ai nuovi assunti, fatti salvi i casi che indicheremo di seguito, mentre l’art. 18 resterà operativo per gli assunti prima della riforma.

 

In sintesi, di seguito, le principali novità:

LE TUTELE CRESCENTI NEI LICENZIAMENTI:

Per tutte le aziende:

In caso di licenziamento DISCRIMINATORIO (esempio licenziare la lavoratrice rientrata dalla maternità, anche se il bambino ha già compiuto un anno di vita; questo tipo di licenziamento rischia di rientrare in questa tipologia; mi prendo la responsabilità di quello che dico anche se altri non avranno mai il coraggio di scriverlo):

Se il giudice verifica che il licenziamento è discriminatorio, il lavoratore ha diritto alla reintegra (c.d. tutela reale che per i nuovi assunti non è più l’articolo 18) e ad un risarcimento minimo di n. 5 mensilità di retribuzione globale di fatto;

Per le aziende fino a 15 dipendenti:

Licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo oggettivo/soggettivo:

 

Se il giudice stabilisce che non ricorrono gli estremi del licenziamento, non  è prevista la reintegra, ma un’indennità risarcitoria di 2 mensilità di paga per ogni anno di servizio, tra un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6 mensilità. L’indennità risarcitoria che viene erogata non è soggetta a contributi ma solo all’aliquota Irpef secondo la tassazione separata del t.f.r.. Facciamo notare alla spettabile clientela come ci sia un leggero miglioramento rispetto alla previgente normativa, per quanto riguarda il minimo dell’indennità risarcitoria. In precedenza, infatti, l’indennità minima era di 2,5 mensilità.

Per le aziende oltre i 15 dipendenti:

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

Se il giudice stabilisce che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è prevista la reintegra ma il risarcimento che consiste in un’indennità di 2 mensilità di paga per ogni anno di servizio, tra un minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità.

In altre parole, la regola diventa che il licenziamento di tipo economico genera sempre e soltanto il diritto ad un risarcimento di tipo economico e mai alla reintegra, anche laddove dovesse essere infondato. Questo è l’aspetto più importante della riforma: è evidente che alle aziende converrà d’ora in poi percorrere sempre e soltanto questa strada, anche perché in questo caso al lavoratore licenziato spetterà la NASPI, la nuova indennità di disoccupazione che decorrerà dal 1 maggio 2015 e di cui parleremo diffusamente in circolare successiva. Alle aziende non converrà più percorrere la strada del licenziamento disciplinare o per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo perché rimarranno soggette altrimenti al rischio reintegra.

In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare):

In caso di insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, dimostrata  in giudizio, è prevista la reintegra nel posto di lavoro ed un’indennità risarcitoria fissata dal giudice fino ad un massimo di 12 mensilità di paga, ma il lavoratore può optare al posto della reintegra per un’indennità di 15 mensilità in aggiunta al risarcimento (15 + fino ad un massimo di 12).

CONCILIAZIONE VOLONTARIA: ART. 6 DELLO SCHEMA DI DECRETO

Di importantissima rilevanza è la possibilità per i datori di lavoro di evitare il giudizio e di conseguenza di evitare anche l’arricchimento degli avvocati.

All’articolo 6 del decreto, infatti, è previsto quanto segue: il datore di lavoro può offrire al lavoratore entro 60 giorni (vale a dire i termini per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento), in sede di conciliazione sindacale o commissione di conciliazione della DTL, un importo che non costituisce reddito imponibile né ai fini previdenziali né ai fini fiscali, di un’indennità che va da una mensilità di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, che, in ogni caso, non può essere inferiore a due mensilità e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di assegno circolare.

Abbiamo sottolineato l’importanza della novità, perché è la prima volta che nel ns. ordinamento viene prevista la possibilità di erogare un’indennità netta, vale a dire non soggetta a contribuzione e a tassazione. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

ULTERIORI PRECISAZIONI:

DIRIGENTI: ai dirigenti non si applica il nuovo regime e rimangono valide le previgenti disposizioni dei contratti collettivi.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI: in caso di licenziamento collettivo (art. 4,5 e 24 della Legge n. 223/1991), per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto sulle tutele crescenti, sia la violazione della procedura (art. 4), che dei criteri di scelta (art. 5), comporta l’applicazione del nuovo regime e non dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Tale previsione non modifica la procedura in sede sindacale, ed eventualmente amministrativa, prevista dalla legge per il licenziamento collettivo, né le regole afferenti ai criteri di scelta.

Sul piano delle conseguenze, essa distingue tra lavoratori assunti prima della entrata in vigore del decreto e i lavoratori assunti dopo, come avviene del resto anche per i licenziamenti individuali.

Torneremo più volte su questo argomento. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

MONICA MELANI

OGGETTO: FORUM DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OGGETTO: FORUM DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L’edizione relativa alla prima parte del 2014 di Forum delle piccole e medie imprese, si è appena conclusa. Per tutta l’estate andranno in onda le repliche.
Saremo lieti se vorrete seguire le repliche.
La trasmissione verrà replicata come segue:

–  Ogni Mercoledì alle ore 20,00 su ANTENNA 3 (canale 11 del digitale terrestre);
–  Ogni Sabato alle ore 18,00 e Ogni Domenica alle ore 22,00 su MILANOW (canale 191 del digitale terrestre);

Attendiamo i Vs. commenti. Buona visione.

OGGETTO: SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 50% PER I CONTRATTI IN ROSA

OGGETTO: SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 50% PER I CONTRATTI IN ROSA

In due decreti del 2 settembre 2013, i ministeri del lavoro e dell’economia hanno individuato, per il 2013 e il  2014, i settori e le professioni in cui può operare lo sgravio contributivo del 50% sulle assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi, come previsto dalla Legge n. 92/2012 (riforma Fornero). Tra le altre, sono agevolate tutte le assunzioni in agricoltura, quelle di artigiane e operaie metalmeccaniche specializzate, nonché le assunzioni nel settore delle costruzioni e dei servizi di informazione e comunicazione.

Lo sgravio interessa i datori di lavoro privati, incluse le cooperative, e riguarda anche i contratti a scopo di somministrazione; lo sgravio è del 50% dei contributi dovuti all’Inps e all’Inail a carico del datore di lavoro per una durata che varia a seconda del tipo di assunzione:

1) 12 mesi in caso di contratto a termine, anche in somministrazione;

2) 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine (stabilizzazione);

3) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

QUANDO SPETTA L’INCENTIVO: Lo sgravio spetta per le assunzioni 1) di uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; 2) 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine (stabilizzazione); 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Lo sgravio spetta sulle seguenti assunzioni:

a) Uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;

b) Donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

c) Donne di ogni età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

d) Donne di ogni età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Per donna “priva di impiego regolarmente retribuito” si intende che negli ultimi 6 mesi non è stata prestata attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero se negli ultimi 6 mesi è stata svolta attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui si sia ricavato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (lavoro autonomo: 4.800 euro; lavoro parasubordinato: 8.000 euro).

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

OGGETTO: VIA LIBERA ALLA TOTALIZZAZIONE RETRIBUTIVA

OGGETTO: VIA LIBERA ALLA TOTALIZZAZIONE RETRIBUTIVA

Spettabile clientela,
non perdete il contenuto di questa circolare. Interessa tutti voi!!!! Ci riferiamo alla circolare Inps n. 120 del 6 agosto 2013 che alleghiamo alla presente, che prevede la possibilità di avvalersi della facoltà di sommare i contributi versati in diverse gestioni e ottenere, così, il diritto ad una
pensione, presentando la domanda all’ultimo ente previdenziale di iscrizione. La domanda va presentata dall’interessato o da un erede (in caso di reversibilità). La pensione, unica, ma con oneri a carico di ciascuna gestione, è erogata dall’Inps. In pratica, la circolare Inps, dà attuazione alla nuova facoltà di cumulo dei periodi contributivi introdotta dalla Legge di Stabilità 2013, quale rimedio a favore dei dipendenti (soprattutto pubblici) restati senza facoltà della ricongiunzione gratuita.
Ricordiamo che è stata la legge n. 122/2010 ad abrogare le ricongiunzioni gratuite. Da allora (era il luglio 2010), i lavoratori non possono più spostare i contributi da un fondo ad un altro conservando pienamente i diritti pensionistici, se non a pagamento. L’alternativa, gratuita, è la totalizzazione. Tuttavia, mentre la ricongiunzione consentiva di avere una pensione “retributiva” (cioè calcolata con il vecchio e più conveniente sistema commisurato allo stipendio), la totalizzazione impone il calcolo “contributivo” (cioè in base ai contributi versati
e, dunque, meno conveniente).
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestioni avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente.
Alleghiamo alla presente, il testo della circolare Inps. Buona giornata.
OGGETTO: LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER IL BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

OGGETTO: LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER IL BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

La circolare Inps n. 131/2013 del 18 settembre 2013, ha previsto la procedura per il riconoscimento del bonus assunzione giovani (ne abbiamo parlato prima delle ferie). La procedura ruota intorno all’autorizzazione dell’Inps in base alla disponibilità di risorse. Ricordiamo che il bonus interessa tutti i datori di lavoro in caso di assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni ossia, precisa l’Inps, di giovani che al momento dell’assunzione hanno compiuto 18 anni ma non 30 anni. I giovani devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Il bonus vale sulle assunzioni a tempo indeterminato (per 18 mesi) e sulle stabilizzazioni (per 12 mesi); è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali riconosciuta ai neoassunti, fino all’importo massimo di 650 euro mensili per le assunzioni di giovani di età tra i 18 e i 29 anni effettuate entro il 30 giugno 2015 ad
incremento della forza lavoro aziendale.
Il decreto lavoro ha collegato l’effettività del bonus alla disponibilità di risorse, affidando all’Inps il compito di verificare la condizione mediante specifica procedura, introdotta con la circolare 131. La procedura si presenta complessa prevedendo l’invio di due domande ed il rispetto di tre termini, peraltro perentori: se non si rispettano si decade dall’incentivo. La procedura inoltre può essere pure slegata dall’assunzione, nel senso che quest’ultima può avvenire sia prima che durante la procedura stessa (ma mai dopo). Il primo passo è l’invio della domanda di ammissione all’incentivo, che va fatto on-line con modulo “76-2013” (il servizio però non è ancora disponibile su internet). Nei tre
giorni successivi all’invio della domanda, l’ Inps, verificata la disponibilità di risorse, dà l’ok di “prenotazione” al datore di lavoro sempre per via telematica. L’ok c’è soltanto nel caso di esito positivo della verifica di disponibilità di risorse; l’esaurimento dei fondi, invece, verrà comunicato
dall’Inps con avviso generale su Internet. Dal momento in cui il datore di lavoro riceve il sì della prenotazione, iniziano a decorrere i tre termini perentori:

a) Entro sette giorni lavorativi va fatta l’assunzione del giovane, ossia la stipulazione del contratto di lavoro; l’adempimento non va fatto, ovviamente, qualora l’assunzione sia già stata fatta, come nel caso di assunzioni effettuate dal 7 agosto;
b) Entro 14 giorni lavorativi il datore di lavoro deve presentare la seconda istanza, per comunicare all’Inps l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro; l’Inps precisa che è questa istanza che sostituisce la domanda definitiva di ammissione al beneficio;
c) entro lo stesso termine di 14 giorni lavorativi, infine, deve effettivamente iniziare il rapporto di lavoro, con l’avvio delle prestazioni.
Se vi sembra facile accedere a queste presunte agevolazioni, battete un colpo
Oggetto: nuovi limiti di reddito per gli assegni per il nucleo familiare

Oggetto: nuovi limiti di reddito per gli assegni per il nucleo familiare

Con la circolare n. 85/2013 l’Inps ha reso noti i nuovi limiti reddituali validi da ieri 01/07/2013 per gli assegni familiari. Tali soglie, valide fino al 30/06/2014 per i percettori di reddito da lavoro dipendente, ovvero lavoratori dipendenti, pensionati e iscritti in via esclusiva alla gestione separata, sono il frutto della rivalutazione al 3% del costo della vita registrato dall’Istat tra il
2011 ed il 2012.
Ai fini di questa prestazione occorre prendere in considerazione il nucleo composto dal lavoratore richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche maggiorenni se inabili. In
caso di separazione, la legge n. 54/2006 stabilisce che entrambi i genitori hanno titolo ad ottenere l’Anf, anche se solo uno di essi potrà presentare effettiva domanda.
Parametro fondamentale per il calcolo della prestazione è, appunto, il reddito: a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare viene fissato un importo annuale di riferimento che diminuisce al crescere del reddito. Per la famiglia-tipo, composta da due genitori e due figli minori, si parte da 3.100 euro annui per un redito fino a 14.198,48 euro; per ogni
113,58 euro sopra tale limite si formano tanti scaglioni di reddito per ciascuno dei quali l’importo dell’Anf decresce progressivamente di 1,08 euro.
Le principali novità introdotte riguardano:
1 la rideterminazione dei livelli reddituali e della misura dell’Anf per le famiglie con entrambi od un solo genitore e almeno un figlio minore, privi  di componenti inabili (tabelle 11/12);

2 l’incremento del 15% della misura della prestazione per tutti gli altri nuclei famigliari con figli (tabelle dalla 13 alla 19);

3 per i nuclei con almeno quattro figli/equiparati entro i 26 anni, la rilevanza, nel calcolo dell’Anf, dei figli/equiparati tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti.

Il reddito rilevante complessivo del nucleo familiare preso in considerazione per la determinazione della prestazione si compone di tutti i redditi conseguiti dagli appartenenti al nucleo familiare nell’anno solare antecedente il 01/07 di ogni anno. Indipendentemente comunque dai limiti tabellari indicati dall’Istituto, è necessario che almeno il 70% di detto reddito provenga da entrate di lavoro dipendente e pensione. Le uniche  entrate non rilevanti ai fini di questo computo sono:

1  redditi derivanti da TFR;

2 Anf;

3 rendite vitalizie Inail;

4 pensioni di guerra;

5 pensioni tabellari dei militari di leva infortunati;

6  indennità di accompagnamento per invalidi, ciechi parziali, sordomuti, minori mutilati e invalidi civili.

Gli assegni per il nucleo familiare spettano anche ai lavoratori part-time (nella misura intera per i rapporti sopra le 24 ore settimanali e solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa per i contratti verticali od orizzontali sotto le 24 ore) e a  collaboratori e professionisti privi di altra copertura, previo versamento aggiuntivo dello 0,72% per prestazioni non pensionistiche.

La domanda – che deve essere presentata a partire dal mese di febbraio per le prestazioni relative all’anno precedente – e la relativa erogazione, saranno rispettivamente indirizzata ed effettuata dal datore di lavoro, (anche dopo la risoluzione del rapporto entro il limite di 5 anni) qualora il richiedente eserciti attività di lavoro dipendente (utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare) oppure direttamente dall’Inps, qualora il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a termine, lavoratore iscritto alla gestione separata o abbia diritto agli Anf in quanto beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Infine, ricordiamo che le domande compilate dai dipententi dovranno pervenire in fotocopia al nostro Studio prima delle elaborazioni del mese di luglio 2013.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Oggetto: replica trasmissione di mercoledì 22 maggio.

Oggetto: replica trasmissione di mercoledì 22 maggio.

Spett. le Clientela,
stasera alle ore 20 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre) andrà in onda la replica della trasmissione FORUM DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE, riguardante l’internazionalizzazione delle PMI  e l’obbligo del DVR in scadenza al 31 maggio 2013. Sono ospiti della trasmissione il Dott. Luca Manzoni, Amministratore Delegato di Nuncas Italia SpA, il Dott. Mario Galimberti, Account Manager di Zucchetti SpA, Franco Fedele, Coordinatore Regionale di Confartigianato ed il Dott. Vito Gioia, Amministratore Delegato di AMROP Srl.

Buona visione a tutti!