Spettabile
Clientela
Oggetto: CIRCOLARE SUGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI EX L. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).
Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’Inps ha fornito le prime importanti istruzioni in merito alla fruizione del beneficio introdotto dalla Legge n. 190/2014, concernente l’esonero totale dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2015.
Campo di applicazione:
L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati compresi quelli del settore agricolo, ma sono escluse le amministrazioni pubbliche. Per datori di lavoro si intendono sia gli imprenditori che i non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi professionali, ecc…..).
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, anche in regime part time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico. Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job-sharing a tempo indeterminato, purchè le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano riferibili ad ambedue i rapporti di lavoro: di contro, non vi rientrano le assunzioni contratto di lavoro intermittente o a chiamata, seppur stipulato a tempo indeterminato. Del resto, il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un’indennità di disponibilità, costituisce in ogni caso una forma contrattuale concepita per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo la totale discrezionalità del datore di lavoro (con il solo limite delle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, in relazione ai settori che non siano del turismo, dei pubblici esercizi, dello spettacolo). Ed ancora l’esonero contributivo si ritiene ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati:
Per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
In attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001;
A scopo di somministrazione.
Condizioni per il diritto all’esonero:
L’agevolazione spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (anche se di apprendistato, domestico o a scopo di somministrazione).
Il beneficio non spetta se nei tre mesi precedenti il 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015), il lavoratore assunto abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate (art. 2359 c.c.), ovvero facenti capo, ancorchè per interposta persona, al datore medesimo o che presentino assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale.
Il beneficio non spetta se:
L’assunzione, ovvero l’utilizzazione mediante contratto di somministrazione, violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
Il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga per la medesima unità produttiva in cui avviene l’assunzione o l’utilizzazione, e sempre che queste ultime non siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti;
L’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
Il beneficio spetta anche al datore di lavoro privato che:
In attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, co. 4-quater, D. Lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi;
In attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, co. 6, L. n. 428/1990, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze;
Trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ovviamente il datore di lavoro che assume deve essere in possesso della regolarità contributiva (DURC), rispettare gli accordi ed i contratti collettivi, anche di secondo livello, non deve avere violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
Infine, in ogni caso, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume (principio del cumulo).
DATORI DI LAVORO AGRICOLI:
Per il settore agricolo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Che non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato o a scopo di somministrazione), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
Che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
Rientrano nella nozione di rapporti di lavoro agricolo esclusivamente quelli instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
Premi e contributi dovuti all’Inail;
Il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
Il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali.
La durata del predetto esonero è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore. In ogni caso, esso non può essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua, adeguata in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), sulla base della minor durata dell’orario di lavoro rispetto a quella stabilita dalla legge o dalla contrattazione. La soglia massima di esonero va riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad euro 671,66 (euro 8.060//00:12); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, questa va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060//00:365 giorni), per ogni giorno di fruizione.
CUMULABILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma lo è con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, Legge n. 68/1999);
L’incentivo per l’assunzione dei giovani genitori (D.M: 19/11/2010);
L’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASPI;
L’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”
L’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5, D.L. n. 91/2014).
LA SOPPRESSIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI EX LEGGE 407/1990
Con l’introduzione del nuovo sgravio contributivo, sono soppressi con decorrenza 1 gennaio 2015, i benefici contributivi riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi (art. 8, co. 9 L. n. 497/1990).