ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Autore: syrus

Oggetto: sanzioni ridotte per la presentazione tardiva del quadro RW di unico

Oggetto: sanzioni ridotte per la presentazione tardiva del quadro RW di unico

Spett. le Clientela,
grazie alle modifiche in corso di approvazione al disposto del Dl n. 167/1990 per mezzo della “Legge europea per il 2013”  (prima del 2012 indicata come “Legge comunitaria”), sono state introdotte sensibili  semplificazioni al modello Unico, quali la  scomparsa della sezione III, relativa al monitoraggio fiscale delle movimentazioni Italia-estero, estero-Italia e esteroestero, e ridotte le sanzioni per la presentazione tardiva del quadro RW(pari a 258 euro, riducibile con il ravvedimento operoso) – entro i 90 giorni post dichiarazione – e per l’omessa dichiarazione degli investimenti di natura finanziaria o patrimoniale all’estero (la sanzione minima passa dal 10% al 3%, la massima dal 25% arriva al 15%, raddoppiate se in Paesi in black list, secondo il disposto dell’art. 12 Dl n. 78/2009).

Infine, segnaliamo come  per le situazioni già verificatesi, comprese le contestazioni dell’amministrazione finanziaria e i contenziosi pendenti, in ossequio al principio del  favor rei,  dovrebbero trovare applicazione le nuove disposizioni sopradette, con l’eventualità di dover rideterminare
completamente le sanzioni.

Oggetto: permessi/congedi per gravi motivi di famiglia

Oggetto: permessi/congedi per gravi motivi di famiglia

Spett. le Clientela,
ogni lavoratore, come specificato all’art. 4 della L. n. 53/2000, ha diritto a  tre giorni l’anno di permesso retribuito per gravi motivi di famiglia
(cumulabili con quelli disposti ex L. n. 104/1992), ovvero di  decesso o di grave infermità (ex art. 2, comma 1, lett. d) Dm n. 278/2000) documentata(da strutture sanitarie pubbliche) del  coniuge, di un  parente entro il secondo grado o del convivente (se risultante da certificazione anagrafica), entro  sette giorni dal verificarsi dell’evento. Nella seconda fattispecie, è consentito al lavoratore concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, vale a dire una riduzione di orario nel complesso non inferiore ai giorni di permesso che intende sostituire.
Sempre per gravi e documentati motivi familiari, è possibile richiedere un congedo fino a due anni: un periodo, sia esso continuativo oppure frazionato, nell’arco del quale il dipendente non ha diritto alla retribuz ione, pur conservando il posto di lavoro, che non rientra nei conteggi per anzianità di servizio ne a fini previdenziali. Il lavoratore potrà rientrare anticipatamente da detta licenza, previo preavviso minimo di 7 giorni qualora il datore di lavoro abbia assunto un dipendente a termine in sostituzione, e potrà (se in possesso
dei requisiti necessari) versare i contributi volontari per il riscatto. Disciplinato secondo la contrattazione collettiva, può essere richiesto per:
situazioni di disagio grave personale (eccetto malattia); decesso di familiari (anche con i tre giorni retribuiti già usufruiti); insorgere di determinate  patologie con diritto di assistenza per familiari e affini entro il terzo grado.

Infine, si precisa che esiste la possibilità di cumulare la licenza sopraindicata con il disposto dell’art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001, ovvero un congedo retribuito (fino a un massimo di due anni) per l’assistenza ad un figlio con grave handicap – di cui all’art. 3, comma 3, L. 104/1992 ed accertato da almeno 5 anni ai sensi dell’art. 4, comma 1 della stessa legge – se non già usufruita per il medesimo soggetto. Durante detto congedo si ha diritto ad indennità corrispondente all’ultima retribuz ione ed a  contribuzione figurativa, fino ad un massimale di complessivi 36.152 euro per una licenza di durata annuale (questo limite è oggetto, dal 2002, di rivalutazione annuale sulla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), da corrispondere secondo le modalità previste per le indennità di maternità. Ricordiamo anche, per i datori di lavoro privati, che nella denuncia contributiva è possibile detrarre l’importo della prestazione dall’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all’ente competente.

Oggetto: detassazione 2013 al via il 13 maggio

Oggetto: detassazione 2013 al via il 13 maggio

Spett. le Clientela,

il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2013, ha fissato per il 13 maggio il termine ultimo per la presentazione alle D.T.L. competenti dei  contratti sulla produttività sottoscritti entro il 13 aprile (data di entrata in vigore del Dpcm 22/01/2013) e delle autodichiarazioni di conformità alla disciplina del bonus fiscale (i cui requisiti abbiamo già trattato in due nostre precedenti circolari) per l’anno in corso.

Per gli accordi siglati al 13/04 già depositati sarà sufficiente presentare l’autodichiarazione di cui sopra con il richiamo all’intesa cui fa riferimento.
I contratti di produttività sottoscritti dopo il 13/04 andranno depositati entro 30 giorni dalla firma, insieme alla dichiarazione di conformità al Dpcm 22/01/2013).
È bene sottolineare che le intese efficaci per l’agevolazione sono quell aziendali e territoriali (non quelle nazionali), sottoscritte anche dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Nel caso dell’ultima tipologia di accordi, potranno essere presentati alla D.T.L., oltre che dall’azienda interessata, anche da una delle associazioni firmatarie una sola volta, così da non doversi più ripetere per le altre imprese che lo applicano.

Una volta  depositato l’accordo si è autorizzati a fruire della detassazione, con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e mai
retroattiva. Il Ministero precisa, infine, come le  voci retributive annuali, anche se previste da intese siglate durante l’anno, siano in grado di derogare a tale previsione perché corrisposte, appunto, al termine del periodo.

Circolare “Bonus bebè”

Circolare “Bonus bebè”

Spett. le Clientela,

con la circolare n. 47/2013 l’Inps chiarisce le modalità per ottenere il bonus bebè, incluso nella Riforma del mercato del Lavoro (legge n. 92/2012), ovvero l’opportunità di ricevere (in alternativa al congedo parentale) un  contributo per sostenere gli oneri della rete pubblica/privata accreditata di servizi per l’infanzia o sottoforma di voucher (buoni lavoro). Il beneficio ammonta a  300 euro mensili, fino ad un massimo di sei mesi (tre nel caso di lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata) ed è destinato alle madri lavoratrici di bambini già nati o con data presunta del parto entro il termine di 4 mesi dalla scadenza del bando dell’Istituto.

Si accede al contributo inoltrando  domanda telematica all’Inps – che preparerà l’apposita graduatoria, poiché la copertura finanziaria è limitata a 20 milioni di euro l’anno – indicando:

1. l’agevolazione richiesta (voucher per servizi di  baby sitting o, nel caso del contributo per gli oneri dei servizi per l’infanzia pubblici o
privati accreditati, anche la struttura dove il minore risulta iscritto);

2. il numero di mesi di fruizione del contributo;

3. la rinuncia al medesimo numero di mesi di astensione facoltativa;

4. la dichiarazione  Isee, poiché la priorità in graduatoria sarà appannaggio dei nuclei familiari coi valori più bassi.

Qualora il bonus venisse corrisposto con buoni lavoro, l’Inps erogherà direttamente i voucher (esclusivamente cartacei, da ritirare presso le sedi
provinciali competenti) per complessivi 300 euro ogni mese; in alternativa, il contributo sarà direttamente versato dall’Istituto alla struttura di cui al punto 1 del paragrafo precedente, dietro attestazione dell’effettiva fruizione del servizio (a cura della medesima struttura). Infine, l’Inps ricorda come  le madri lavoratrici siano tenute, prima dell’inizio della prestazione di baby sitting, a darne comunicazione
(attraverso il contact center Inps ai n. 803.164/06.164.164 oppure alla sezione
“Punto cliente” del sito web Inail) completa di:codice fiscale (proprio e del prestatore di lavoro);  luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; date presunte di inizio e fine attività.

Oggetto: requisiti per la validità delle collaborazioni a progetto

Oggetto: requisiti per la validità delle collaborazioni a progetto

Spett. le Clientela,
la legge n. 92/2012 (riforma Fornero) ha innovato la disciplina del lavoro a progetto introdotta con la legge Biagi (Dlgs n. 276/2003), fissando quattro requisiti precisi per la genuinità di tali rapporti di lavoro (instaurati a partire dal  18/07/2012), con l’intento – sulla carta – di arginarne l’utilizzo “improprio”, grazie a disincentivi sul piano normativo ed anche su quello contributivo (a causa dell’inasprimento delle aliquote Inps). Vediamo più nel dettaglio i presupposti, ripresi anche dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 29/2012:

1. il  collegamento a un determinato risultato finale, certo ed individuabile, insieme alle indicazioni specifiche che caratterizzano  l’attività lavorativa che il collaboratore andrà a prestare. L’obiettivo diventa, quindi, parte integrante del contratto, che dovrà essere  obbligatoriamente predisposto in forma scritta;

2. l’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del datore di lavoro  (committente), legata al grado di indipendenza
(dunque di distinzione) di contenuti ed obiettivi, pur rientrando nel normale ciclo produttivo dell’impresa;

3. la  non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, che non può essere banalmente riproposto ma, come accennato al punto  precedente, deve presentare i medesimi elementi di autonomia;

4. il  non svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, ovvero mansioni che escludano ogni margine di autonomia decisionale ed operativa a favore di semplice attuazione di quanto impartito dal datore di lavoro. La circolare ministeriale sopracitata definisce, infatti:

a) compiti meramente esecutivi “tutte le attività in cui al collaboratore  non  residua  alcuna  possibilità  di autodeterminazione nelle modalità esecutive delle stesse”; b) compiti meramente ripetitivi i task derivanti da attività rispetto alle quali non occorrono indicazioni del committente, pur costituendo compiti elementari tali – per natura e contenuto – da non richiederne.

A questo punto è bene riprendere quanto accennato sopra, ovvero come –nelle intenzioni – la legge Fornero abbia previsto meccanismi di opposizione all’abuso del lavoro a progetto. Si tratta di una  doppia presunzione di subordinazione, assoluta  e relativa. La prima prevede il  progetto come elemento cardine per la validità del rapporto e, dunque, in sua assenza (da considerarsi tale anche per carenza di requisiti) risulta illegittimo e  scatta automaticamente la sanzione di conversione dello stesso in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. La presunzione relativa di subordinazione, invece, interviene una volta accertato come l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe (anche riguardo il rispetto di orari, imposizioni direttive, ecc.) a quelle dei lavoratori dipendenti del committente. A quest’ultimo spetta, durante l’eventuale contestazione, l’onere della prova contraria per evitare la sanzione di conversione disposta dal giudice (indipendentemente dalla presenza di un progetto scritto). Il Ministero non esclude, comunque, la possibilità per il collaboratore di svolgere attività analoghe a quelle dei “colleghi” dipendenti, se effettuate adottando modalità  organizzative radicalmente differenti.

Infine, segnaliamo come l’ordinamento preveda alcune  deroghe a dette presunzioni, in particolare per quanto riguarda l’attività  di vendita di beni e servizi attraverso call center outbound, purché il rapporto di collaborazione così configurato rispetti i minimi retributivi previsti dal Ccnl di riferimento. Inoltre, la giurisprudenza individua una serie di attività  borderline di difficile inquadramento come co.co.pro.: in questa “zona grigia” rientrano la distribuzione di bollette, giornali, riviste, elenchi telefonici, gli addetti alle agenzie ippiche, alle pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, facchini, istruttori di autoscuola, letturisti di contatori, magazzinieri, manutentori, muratori e qualifiche operaie d’edilizia, piloti e assistenti di volo,  prestatori di manodopera del settore agricolo, addetti alla segreteria e terminalisti, addetti alla somministrazione di cibi e bevande e, infine, addetti ai  call center per servizi inbound.

Oggetto: contributi ridotti per i neoassunti over 50

Oggetto: contributi ridotti per i neoassunti over 50

Spett. le Clientela,
è imminente la pubblicazione del decreto, appena firmato dal ministro Fornero, che darà il via agli  sgravi contributivi per le assunzioni a partire dal 01/01/2013 di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi. Queste agevolazioni, previste dall’art. 4 della legge 92/2012, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in somministrazione) instaurati con le categorie di cui sopra, comportano il  dimezzamento dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi, che si allungheranno  fino a 18 mesi per le trasformazioni di tali rapporti a tempo indeterminato (e per la medesima durata nel caso di rapporti instaurati direttamente a tempo indeterminato fin dall’assunzione).

Gli sgravi in oggetto sono altresì validi per le assunzioni di  donne (senza limiti d’età) lavoratrici disoccupate da almeno 6 mesi, se residenti in
regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle aree indicate all’art. 2, punto 18), lettera a) del Regolamento CE n. 800/2008; gli stessi incentivi sono inoltre previsti per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Oggetto: ulteriori precisazioni sulla detassazione 2013

Oggetto: ulteriori precisazioni sulla detassazione 2013

Spett. le Clientela,
per l’anno in corso il Dpcm 22/01/2013 e la circolare del Ministero del Lavoro  n. 15/2013 hanno previsto due modalità (cumulabili tra loro) di accesso all’agevolazione Irpef sulle retribuzioni dei lavoratori (esclusivamente del settore privato, con un reddito di lavoro subordinato nel 2012 non superiore a 40.000 euro e secondo accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai sindacati più rappresentativi di rilevanza nazionale), ovvero: incrementi di produttività aziendale;  introduzione di misure di flessibilità.

La detassazione consente di assoggettare una quota di retribuzione di produttività fino a 2.500 euro ad imposta del 10% anziché all’aliquota Irpef ordinaria.

PRODUTTIVITA’ 1, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’

PER QUANTITA’

Il primo  punto sopracitato  comprende voci  retributive,  valorizzate singolarmente all’interno della contrattazione aziendale e in misura variabile ai risultati d’impresa per quantità, rispetto ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Alcuni esempi comprendono: lavoro  straordinario,  completamente  detassabile  (quota  di retribuzione ordinaria più maggiorazione);  lavoro supplementare (part time), detassabile per intero, compresi i compensi per le clausole flessibili e/o elastiche;  lavoro notturno, dove sono detassabili le indennità o le maggiorazioni retributive corrisposte e la retribuzione ordinaria; lavoro festivo, dove è possibile detassare la maggiorazione erogata a coloro che prestano lavoro di domenica e usufruiscono del riposo settimanale in una giornata diversa;  lavoro a turni, con la detassabilità delle indennità o delle maggiorazioni retributive per lavoro normalmente prestato su turni; residui di ferie/permessi/rol non fruiti entro i limiti di legge e di contrattazione collettiva,  premi variabili, come una tantum, provvigioni, ecc.

PRODUTTIVITA’ 2, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’

PER QUANTITA’

La seconda modalità indicata nel decreto nasce dall’accordo con le parti sociali e prevede, per l’accesso alle agevolazioni in oggetto, che siano quantomeno siglati accordi (perché la valutazione di merito è rimessa alla contrattazione collettiva e non è legata al conseguimento effettivo di risultati) relativi a tre misure nelle quattro aree di intervento previste dalla legge, ovvero:

a) flessibilità oraria (ridefinizione degli orari per rendere più efficiente l’attività lavorativa);

b) distribuzione flessibile delle  ferie  (per garantire l’utilizzo continuativo delle medesime strutture);

c) implementazione e sviluppo dell’utilizzo di  nuove tecnologie informatiche;

d) flessibilità delle mansioni (maggiore fungibilità ed integrazione di competenze del personale).

Oltre alle modalità sopraindicate, non è possibile fruire della detassazione senza avere depositato alla D.T.L. competente l’ accordo – di cui  abbiamo accennato all’inizio della presente circolare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme all’autodichiarazione di adesione alla disciplina del bonus fiscale. Questo perché è proprio all’interno dell’intesa che sono evidenziate le voci agevolate di produttività e/o flessibilità che danno diritto all’agevolazione, tenendo presente che – precisa il Ministero del Lavoro – si è autorizzati a fruire del bonus con efficacia dalla data di sigla dell’accordo e mai retroattiva. Solo le  voci retributive annuali, anche se previste da intese siglate durante l’anno, possono derogare a tale previsione perché corrisposte, appunto, al termine del periodo.

Oggetto: sanzioni più morbide per le denunce Inail.

Oggetto: sanzioni più morbide per le denunce Inail.

Spett. le Clientela,
con la nota protocollo 2290/2013 l’Inail “alleggerisce” – di fatto – la posizione delle imprese colpevoli di  mancata  o tardiva denuncia di malattia
professionale, nel caso in cui siano trascorsi significativi periodi di tempo tali da rendere impossibile reperire la documentazione necessaria per la comunicazione, evitando l’irrogazione di sanzioni da 1.290 a 7.745 euro.

L’assicurazione dell’Istituto tutela essenzialmente due tipologie di eventi, ovvero l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale. Scendiamo più nel dettaglio per entrambi al fine di chiarire le posizioni dell’Inail circa le comunicazioni relative:

a) Il primo evento, l’infortunio sul lavoro, riguarda  tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (il
rischio è determinato dallo svolgimento di una certa prestazione lavorativa), da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dall’attività lavorativa per più  di tre giorni. L’obbligo di comunicazione all’Inail (ricordando che una copia deve essere inoltrata anche all’autorità locale di p.s.),  da effettuarsi  entro due giorni dal ricevimento del certificato medico (24 ore nei casi urgenti di infortunio mortale o con pericolo di morte), scatta per qualsiasi infortunio sul lavoro, se prognosticato  non guaribile entro tre giorni; al di sotto di tale termine non costituisce adempimento obbligatorio, salvo il caso in cui una prognosi iniziale inferiore si prolunghi poi oltre il terzo giorno: il datore di lavoro dovrà inoltrare denuncia sempre entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. b) La tutela della  malattia professionale riguarda, invece, le  malattie contratte nell’esercizio e a causa di lavori rientranti nell’ambito di applicazione della tutela contro gli infortuni sul lavoro.

L’adempimento relativo a questa fattispecie è sempre obbligatorio, e il datore di lavoro ha tempo  fino a cinque giorni dal ricevimento del certificato medico attestante la malattia professionale per darne denuncia all’Inail.

È bene ricordare che le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate in forma cartacea o per  via telematica all’Istituto ma,  dal 01/07/2013,
quest’ultima modalità diverrà  esclusiva. Il datore di lavoro che effettui la denuncia di infortunio sul sito Inail è  dispensato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico (da allegare obbligatoriamente per le denunce cartacee).

Come accennato all’inizio della presente circolare, le mancate denunce o le comunicazioni errate sono oggetto di  sanzioni amministrative da parte dell’Inail, in taluni casi anche di entità importante, ovvero: 25,82 euro per mancata/errata indicazione del codice fiscale del
lavoratore per le contestazioni fino al 31/12/2006, elevata a 129 euro per le violazioni dopo tale termine;  penalità da 285 a 1.549 euro per le denunce mancate, tardive, errate o incomplete contestate fino al 31/12/2006, che salgono da 1.290 fino a  7.745 euro per le violazioni contestate dal 01/01/2007.

L’Istituto, comunque, assume una posizione meno “rigida” nell’irrogazione di dette sanzioni qualora, al manifestarsi di una malattia professionale molto dopo l’espletamento di attività lavorativa (che, comunque, non fa assolutamente decadere l’obbligo di comunicazione) non sia possibile reperire la documentazione relativa perché, ad esempio, nel frattempo l’azienda sia cessata oppure sia trascorso il periodo di conservazione dei libri aziendali, a patto di fornire una giustificazione di tale impedimento. L’Inail ribadisce che l’obbligo rimane in capo, nei casi di passaggio da un lavoro ad un altro, a colui che sia stato datore di lavoro in passato al manifestarsi dell’evento. In linea  generale, inoltre, non saranno irrogate sanzioni (comunque sempre commisurate all’entità del comportamento colpevole) qualora il datore di lavoro
fornisca adeguata giustificazione per il ritardo o l’omessa denuncia.

Oggetto: co.co.co. più “rischiose” per i call center

Oggetto: co.co.co. più “rischiose” per i call center

Spett. le Clientela,
il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto un’importante deroga alla centralità del progetto nelle co.co.pro. (volta  – nelle intenzioni  – ad istituire un limite significativo all’abuso ed alla conseguente precarizzazione selvaggia), costituendo un incentivo all’utilizzo delle stesse nell’ambito dei call center che svolgano attività  outbound: citando testualmente la definizione fornita dal Ministero del Lavoro (con la circolare n. 14/2013), si tratta del “contatto, per un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la  stipula di tali accordi senza progetto è quella di  rispettare i minimi tabellari da Ccnl (requisito autorizzativo) del settore di riferimento, pena  la sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e  indeterminato, anziché il semplice recupero del differenziale previsto nei casi di corrispettivi inadeguati.

Qualora non esistesse contrattazione collettiva specifica occorre sempre e comunque rispettare il disposto della Riforma Biagi (Dlgs n.  276/2003), che impone di adattare il compenso minimo del collaboratore per analogia a quello del profilo professionale più “aderente”
ricompreso in un Ccnl. È bene evidenziare come l’eccezione in questione, comunque, riguardi  solamente l’atto di  sottoscrizione del rapporto di
collaborazione, mentre per qualsiasi altro aspetto rimangono assolutamente validi i diritti previsti dalla già citata Legge Biagi.

Infine, per i call center che effettuino attività  outbound e inbound (ovvero l’attività senza iniziativa né libertà di gestione, che corrisponde all’essere a disposizione per rispondere alle chiamate degli utenti/clienti) con almeno 20 addetti, ricordando come il limite vada calcolato computando sia il personale Spett. le Clientela, il Decreto Sviluppo 2012 ha introdotto un’importante deroga alla centralità del progetto nelle co.co.pro. (volta  – nelle intenzioni  – ad istituire un limite significativo all’abuso ed alla conseguente precarizzazione selvaggia), costituendo un incentivo all’utilizzo delle stesse nell’ambito dei call center che svolgano attività  outbound: citando testualmente la definizione fornita dal Ministero del Lavoro (con la circolare n. 14/2013), si tratta del “contatto, per  un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la  stipula di tali accordi senza progetto è quella di  rispettare i minimi tabellari da Ccnl (requisito autorizzativo) del settore di riferimento, pena  la sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e indeterminato, anziché il semplice recupero del differenziale previsto nei casi  di corrispettivi inadeguati.

Qualora non esistesse contrattazione collettiva specifica occorre sempre e comunque rispettare il disposto della Riforma Biagi (Dlgs n. 276/2003), che impone di adattare il compenso minimo del collaboratore per analogia a quello del profilo professionale più “aderente”
ricompreso in un Ccnl. È bene evidenziare come l’eccezione in questione,  comunque, riguardi  solamente l’atto di  sottoscrizione del rapporto di collaborazione, mentre per qualsiasi altro aspetto rimangono assolutamente validi i diritti previsti dalla già citata Legge Biagi.

Infine, per i call center che effettuino attività  outbound e inbound (ovvero l’attività senza iniziativa né libertà di gestione, che corrisponde all’essere a disposizione per rispondere alle chiamate degli utenti/clienti) con almeno 20  addetti, ricordando come il limite vada calcolato computando sia il personale dipendente che quello in servizio con contratti di collaborazione, intenzionati,  invece, a delocalizzare la propria attività all’estero, sono previsti gli obblighi di comunicazione al Ministero  del Lavoro  ed al Garante per la protezione  della privacy (dei lavoratori interessati) con un anticipo pari ad almeno 120 giorni.

Oggetto: notifica preventiva per il lavoro accessorio

Oggetto: notifica preventiva per il lavoro accessorio

Spett. le Clientela,
in tema di voucher lavoro, con la circolare n. 21/2013, l’Inail ricorda come la  Riforma Fornero abbia mantenuto l’obbligo, per il datore di lavoro,  di comunicazione all’istituto prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio (e in caso di successive variazioni), dei propri dati, di quelli del rapporto e della tipologia di attività, attraverso il codice lavorazione.
È bene evidenziare che i  limiti di applicazione del lavoro accessorio sono definiti sulla base di un  tetto massimo di 5.000 euro complessivi per
lavoratore e non più per singolo committente come in passato. Questa limitazione si applica in linea di massima per qualsiasi attività, fatte salve
alcune eccezioni quali:

1 attività svolte a favore di  imprese  e  professionisti (doppio vincolo, limite di 5.000 euro per lavoratore e 2.000 per singolo committente);

2 percettori di  prestazioni a sostegno del reddito (3.000 euro per  lavoratore per il solo 2013);

3 aziende agricole (5.000 euro per pensionati o studenti);

4 piccoli imprenditori agricoli (5.000 euro per tutti).

Le attuali  modalità di comunicazione (inizio prestazione e/o variazione o  annullamento) sono differenziate a seconda del canale di distribuzione dei buoni lavoro:

1 direttamente all’Inail: tramite il numero di fax gratuito 800.657657, il contact center integrato Inps/Inail (al numero gratuito da fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06.164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante) e il sito www.inail.it/Sezione «Punto cliente» – per i voucher  cartacei emessi dalle sedi dell’Inps; ∑ direttamente all’Inps: con invio in tempo reale all’Inail cui la comunicazione è destinata, tramite il sito istituzionale www.inps.it, il contact center integrato Inps/Inail e le sedi Inps per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche Popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica dal sito Inps.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro, l’Inail anticipa che è in corso di formalizzazione specifico accordo con Inps volto a far sì che la comunicazione preventiva pervenga a Inail da Inps in tempo reale, il che consentirà al committente di fruire di un  unico canale, ai fini dei propri adempimenti.