ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: Circolari

Oggetto: co.co.co. senza progetto per i call center

Oggetto: co.co.co. senza progetto per i call center

Spett. le Clientela,
con l’art. 24-bis del Dl. 83/2012 è stato disciplinato l’istituto del  lavoro a progetto nei call center. Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce come sia possibile derogare alla stipulazione di co.co.pro senza progetto per i call center che svolgano attività  outbound, ovvero, citando testualmente la definizione dell’attività fornita dal Ministero del Lavoro, “il contatto, per un arco di tempo predeterminato, dell’utenza di un prodotto o servizi riconducibile ad un singolo committente”. La condizione fondamentale, tuttavia, per la stipula di tali accordi senza progetto è quella di  rispettare la paga minima prevista da Ccnl. La circolare ministeriale n. 14/2013 precisa infatti che, nei casi di collaborazione con corrispettivi inferiori ai minimi da contrattazione collettiva, scatterà la  sanzione di conversione in rapporto a tempo pieno e indeterminato (anziché il recupero del differenziale previsto nei casi di corrispettivi indadeguati). Per i call center che effettuino attività  inbound e
outbound con almeno 20 addetti (limite da calcolare computando sia il personale dipendente che quello in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) intenzionati a  delocalizzare l’attività all’estero, è previsto l’obbligo di comunicazione al Ministero (e all’Autorità garante per la protezione dei dati personali) con almeno 120 giorni d’anticipo.

Oggetto: incentivi alle imprese primavera 2013

Oggetto: incentivi alle imprese primavera 2013

Spett. le Clientela,
sono in arrivo oltre un miliardo di euro di investimenti a sostegno delle attività produttive, ricerca e sviluppo e internazionalizzazione. L’agevolazione più consistente è quella del Fondo per la crescita sostenibile – istituito con riferimento al Dl n. 83/2012 e seguente legge n. 134/2012 – grazie al quale le imprese potranno partecipare ai bandi emanati dal Ministero per lo Sviluppo Economico ed ottenere risorse per il finanziamento (agevolato) di progetti in quattro ambiti principali:

1. r&s in settori tecnologici chiave (ad esempio Ict, nanotecnologie, biotecnologie) e verso gli obiettivi del Programma quadro della
Commissione Europea “Orizzonte 2020”, per la collaborazione internazionale;

2. investimenti produttivi per i comparti che necessitano di recuperare competitività, la riqualificazione di aree di crisi e il potenziamento produttivo mirato al rilancio delle zone in ritardo di sviluppo (es. Mezzogiorno), con l’intento di massimizzare l’impatto occupazionale e
minimizzare quello ambientale;

3. spinta all’internazionalizzazione, favorendo la collaborazione tra reti di imprese (specialmente tra quelle ad elevato contenuto tecnologico)
volta a sviluppare la presenza sui mercati esteri, sulle piazze di scambio virtuali e la promozione del “Made in Italy”;

4. progetti speciali per la  riqualificazione competitiva di aree tecnologiche-produttive di interesse strategico, realizzati anche
attraverso interventi di semplificazione normativa, pianificazione analitica ed interventi infrastrutturali. Anche il Miur promuove, a sua volta, un bando (pubblicato il 13/03/2013 col D.D. 436) per complessivi trenta milioni di euro destinati alle pmi di Campania,  Calabria, Puglia e Sicilia (c.d. regioni della Convergenza) di recente costituzione (start up entro i 6 anni di vita) che attivino progetti di  r&s in  collaborazione con le Università  ed altri  centri di ricerca, anche pubblici. Il Ministero, il cui contributo sarà pari al 50% delle spese di ricerca  industriale e al 25% di quelle di sviluppo sperimentale (destinato ad aumentare per imprese piccole e micro) individua quattro principali ambiti di intervento,  ovvero:

1. “Big data”, per lo sviluppo di nuovi metodi e tecnologie per gestire e valorizzare basi di dati caratterizzate da grande volume, varietà e  velocità, nei settori di comunicazione, salute, energia, mobilità, turismo e politiche pubbliche;

2. “Cultura a impatto aumentato” per l’utilizzo di nuove modalità di  produzione, distribuzione e fruizione del patrimonio culturale, anche
attraverso la combinazione di tecnologie digitali;

3. “Social innovation cluster”, vale a dire aggregazioni di competenze interdisciplinari (imprese, atenei, enti di ricerca), capacità innovative e  di imprenditorialità emergente per rispondere alla domanda di innovazione e al soddisfacimento di bisogni emergenti;

4. “Contamination labs”, dedicato in via esclusiva alle Università del  Sud, per promuovere – attraverso luoghi di incontro – la cultura  imprenditoriale e dell’innovazione tra studenti di differenti discipline.

Per la  presentazione delle domande, da effettuare esclusivamente attraverso il servizio telematico Sirio, c’è tempo fino alle ore 17 del 10/05/2013.

Infine, segnaliamo come dallo scorso mese di marzo siano state attivate due nuove sezioni speciali del Fondo di garanzia a favore delle pmi, dedicate in via esclusiva all’imprenditoria femminile (fino a 300 milioni di credito garantito, con una percentuale riservata alle start up “rosa”) ed ai progetti di internazionalizzazione, attraverso finanziamenti da 18 a 60 mesi per le  aziende che esportano all’estero con sede nei territori di competenza delle Camere di commercio aderenti al protocollo indicato dal MedioCredito Centrale  nella circolare n. 640/2013.

Oggetto: maglie larghe per la detassazione 2013, ma fino ad un certo punto

Oggetto: maglie larghe per la detassazione 2013, ma fino ad un certo punto

Spett. le Clientela,

con la recentissima circolare n. 15 del 03/04/2013, il Ministero del Lavoro riprende e specifica nel dettaglio le modalità di definizione della retribuzione di produttività per l’accesso alla tassazione agevolata del 10% indicate nel Dpcm del 22/01/2013, già oggetto di una nostra precedente circolare.

Il decreto sopracitato individua due vie per la determinazione della retribuzione di produttività, in termini di:

1. quantità, ovvero fondata su indicatori variabili (es. evoluzione fatturato, soddisfazione del cliente, diminuzione di costi a seguito  dell’introduzione di nuove tecnologie, premi, ecc.) secondo l’andamento aziendale e valorizzati distintamente all’interno della contrattazione, in ottica di efficientamento delle performance d’impresa;

2. flessibilità, attraverso l’adozione di misure nelle quattro aree previste dal decreto ministeriale (orari, gestione ferie/permessi, duttilità a livello
di mansioni/fungibilità e implementazione di nuove tecnologie informatiche), non direttamente misurabile in modo “puntuale” ma dal
demandata alla contrattazione collettiva (es. recepimento alla semplice attivazione dell’accordo di flessibilità).

Il Ministero precisa che dette modalità sono da intendersi come  alternative ma cumulabili tra loro, poiché il tetto massimo del bonus in oggetto – fissato in 2.500 euro – può essere raggiunto anche con la somma di premi derivanti da entrambi i punti indicati nel paragrafo precedente. Inoltre, puntualizza come l’incentivo si applichi alle voci retributive erogate nel 2013 non prima della decorrenza dell’accordo di riferimento (il decreto ministeriale prevede che l’accordo sia depositato alla D.T.L. competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione insieme all’autodichiarazione di conformità alla disciplina).
Cari Clienti, sostanzialmente i premi di risultato ed i premi di produttività sanciti da accordi di 2° livello regolarmente depositati in D.P.L. sono detassabili da subito, mentre la circolare n. 15 non chiarisce ancora se gli straordinari, le maggiorazioni turno, ecc.
possano essere detassati; su questo punto, pertanto, dobbiamo rimanere fermi, per evitare pasticci.

Oggetto: mobilità senza incentivi.

Oggetto: mobilità senza incentivi.

Spett. le Clientela,
in via cautelativa l’Inps, con il messaggio n. 4679/2013, anticipa al 31/12/2012 il termine  delle agevolaz ioni contributive per i rapporti
avviati con i lavoratori in mobilità, ponendosi in attesa di delucidazioni ministeriali sulla mancata proroga nella Legge di Stabilità 2013
dell’iscriz ione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle az iende sotto i 15 dipendenti (che,  peraltro, alcuni centri per l’impiego tuttora iscrivono con riserva), c.d. “piccola mobilità”, e le relative agevolazioni connesse in caso di nuove assunzioni.

Ricordiamo come il Ministro Fornero abbia annunciato il mese scorso il varo di un decreto ad hoc per questa fattispecie, con un incentivo all’assunz ione dei lavoratori della piccola mobilità pari a 190 euro mensili, corrisposti per 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o 6 mesi in caso di rapporto a tempo determinato, di lavoratori licenziati a seguito di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, o con procedimento collettivo.

Ad ogni modo, i benefici fiscali non vengono negati, ma “segnalati” per poter essere, eventualmente, “ripresi” dall’Istituto in seguito al
chiarimento atteso da parte del Ministero del Lavoro. Resta inteso che per tutti i rapporti instaurati nel 2012 – e relative trasformazioni a tempo indeterminato di coloro i quali risultassero iscritti nelle liste di mobilità – sarà comunque possibile continuare a fruire delle agevolazioni fino a scadenza.

La posizione idea le per le aziende – a nostro giudiz io – sarebbe que lla di versare la contribuz ione piena per i nuovi assunti in attesa degli sviluppi futuri, anche se appare chiaro come l’eventuale eliminazione dei benefici contributivi in oggetto possa avere ripercussioni concrete sui bilanci previsionali delle imprese che avessero pianificato assunzioni contando anche  sulla disponibilità degli incentivi.

 

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Oggetto: novità modello 730/2013

Oggetto: novità modello 730/2013

Spett. le Clientela,

con il recente provvedimento del 04/03/2013, l’Agenzia delle Entrate ha apportato importanti modifiche ad alcuni quadri del modello 730/2013,
redditi 2012, formali e sostanziali. Vediamole nel dettaglio:
 nel quadro D “Altri redditi”
 Nel quadro E “Oneri e spese”

il rigo D3 assume la denominazione “Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo”;

il rigo D5, invece, “Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere”.

al  rigo E21 viene introdotta la colonna 1  “Cssn – Rc veicoli”, dove indicare i contributi sanitari obbligatori versati col premio di  assicurazione Rc auto, portati in deduzione nella misura eccedente 40 euro;

al rigo E24 “Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose” è possibile anche dedurre le donazioni (massimo 1.032,91 euro per  Ente) per la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, l’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù  Cristo dei Santi degli ultimi giorni e la Chiesa Apostolica in Italia;

la Sezione III, in ossequio all’art. 11 Dl n. 83/2012, prevede per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 30/06/2013 relative a
ciascuna UI residenziale e relative pertinenze (in 10 annualità di pari importo a partire dall’anno di sostenimento), l’innalzamento  della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% ed il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (rispetto  ai 48.000 euro precedenti);

la  Sezione III A, rinominata “Spese per le quali spetta la detrazione del 36 o 41 o 50%” (comprese ricostruzione/ripristino o per gli interventi di  risparmio energetico viene estesa la a seguito di eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza), prevede (anche qui per importi in 10 quote annuali) l’inserimento nella colonna 2 “Periodo 2006/2012” del codice:

1. per le spese relative a fatture del periodo 01/01-30/09/2006, per le quali spetta la detrazione al 41%,

2. per le spese relative a fatture antecedenti il 01/06/2006 o dei periodi 01/10-31/12/2006 e 01/01-25/06/2012, per le quali spetta la detrazione al 36%,

3. per le spese relative a fatture  del periodo 26/06-31/12/2012; detrazione del 55% anche alla sostituzione di scaldabagni  tradizionali con nuovi dispositivi a pompa di calore.

 Nel quadro F “Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati”  al  rigo F3 sono aggiunte la colonna 5  “Cedolare secca”, dove

o Le esenzioni non collegate al reddito imponibile e ulteriori indicare l’eventuale credito relativo (indicato al rigo RX16 col. 4 del  mod. Unico 2012, al punto 39 del mod. Cud 2013 se non conguagliato o al rigo 164 del mod. 730-3/2012 nel caso in cui il  credito utilizzato in compensazione con F24 per il pagamento dell’Imu non sia stato del tutto utilizzato) e la colonna 6 “Di cui già compensata in F24”, ove indicare, appunto, l’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata col modello di pagamento unificato. agevolazioni, da indicare nella Sezione VI ai righi F7 (2012) e F8(2013), devono essere indicate nella colonna 2 di ciascuno con il codice

1. per le esenzioni non collegate al reddito imponibile,

2. per le altre agevolazioni.

 L’8 per mille è destinabile anche alle istituzioni indicate sopra in riferimento al rigo E24.  Nel modello 730-3, ovvero “Prospetto di liquidazione”

o è stato eliminato il rigo 12, riguardante la deduzione per la prima

o è stato inserito il rigo 147 per i redditi fondiari non imponibili ai

o è stato inserito il rigo 148 per il reddito dell’abitazione principale abitazione, fini Irpef, e relative pertinenze (irrilevante a fini previdenziali e assistenziali).

Oggetto: sanzioni ridotte per la presentazione tardiva del quadro RW di unico

Oggetto: sanzioni ridotte per la presentazione tardiva del quadro RW di unico

Spett. le Clientela,
grazie alle modifiche in corso di approvazione al disposto del Dl n. 167/1990 per mezzo della “Legge europea per il 2013”  (prima del 2012 indicata come “Legge comunitaria”), sono state introdotte sensibili  semplificazioni al modello Unico, quali la  scomparsa della sezione III, relativa al monitoraggio fiscale delle movimentazioni Italia-estero, estero-Italia e esteroestero, e ridotte le sanzioni per la presentazione tardiva del quadro RW(pari a 258 euro, riducibile con il ravvedimento operoso) – entro i 90 giorni post dichiarazione – e per l’omessa dichiarazione degli investimenti di natura finanziaria o patrimoniale all’estero (la sanzione minima passa dal 10% al 3%, la massima dal 25% arriva al 15%, raddoppiate se in Paesi in black list, secondo il disposto dell’art. 12 Dl n. 78/2009).

Infine, segnaliamo come  per le situazioni già verificatesi, comprese le contestazioni dell’amministrazione finanziaria e i contenziosi pendenti, in ossequio al principio del  favor rei,  dovrebbero trovare applicazione le nuove disposizioni sopradette, con l’eventualità di dover rideterminare
completamente le sanzioni.

Oggetto: permessi/congedi per gravi motivi di famiglia

Oggetto: permessi/congedi per gravi motivi di famiglia

Spett. le Clientela,
ogni lavoratore, come specificato all’art. 4 della L. n. 53/2000, ha diritto a  tre giorni l’anno di permesso retribuito per gravi motivi di famiglia
(cumulabili con quelli disposti ex L. n. 104/1992), ovvero di  decesso o di grave infermità (ex art. 2, comma 1, lett. d) Dm n. 278/2000) documentata(da strutture sanitarie pubbliche) del  coniuge, di un  parente entro il secondo grado o del convivente (se risultante da certificazione anagrafica), entro  sette giorni dal verificarsi dell’evento. Nella seconda fattispecie, è consentito al lavoratore concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, vale a dire una riduzione di orario nel complesso non inferiore ai giorni di permesso che intende sostituire.
Sempre per gravi e documentati motivi familiari, è possibile richiedere un congedo fino a due anni: un periodo, sia esso continuativo oppure frazionato, nell’arco del quale il dipendente non ha diritto alla retribuz ione, pur conservando il posto di lavoro, che non rientra nei conteggi per anzianità di servizio ne a fini previdenziali. Il lavoratore potrà rientrare anticipatamente da detta licenza, previo preavviso minimo di 7 giorni qualora il datore di lavoro abbia assunto un dipendente a termine in sostituzione, e potrà (se in possesso
dei requisiti necessari) versare i contributi volontari per il riscatto. Disciplinato secondo la contrattazione collettiva, può essere richiesto per:
situazioni di disagio grave personale (eccetto malattia); decesso di familiari (anche con i tre giorni retribuiti già usufruiti); insorgere di determinate  patologie con diritto di assistenza per familiari e affini entro il terzo grado.

Infine, si precisa che esiste la possibilità di cumulare la licenza sopraindicata con il disposto dell’art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001, ovvero un congedo retribuito (fino a un massimo di due anni) per l’assistenza ad un figlio con grave handicap – di cui all’art. 3, comma 3, L. 104/1992 ed accertato da almeno 5 anni ai sensi dell’art. 4, comma 1 della stessa legge – se non già usufruita per il medesimo soggetto. Durante detto congedo si ha diritto ad indennità corrispondente all’ultima retribuz ione ed a  contribuzione figurativa, fino ad un massimale di complessivi 36.152 euro per una licenza di durata annuale (questo limite è oggetto, dal 2002, di rivalutazione annuale sulla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), da corrispondere secondo le modalità previste per le indennità di maternità. Ricordiamo anche, per i datori di lavoro privati, che nella denuncia contributiva è possibile detrarre l’importo della prestazione dall’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all’ente competente.

Oggetto: detassazione 2013 al via il 13 maggio

Oggetto: detassazione 2013 al via il 13 maggio

Spett. le Clientela,

il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2013, ha fissato per il 13 maggio il termine ultimo per la presentazione alle D.T.L. competenti dei  contratti sulla produttività sottoscritti entro il 13 aprile (data di entrata in vigore del Dpcm 22/01/2013) e delle autodichiarazioni di conformità alla disciplina del bonus fiscale (i cui requisiti abbiamo già trattato in due nostre precedenti circolari) per l’anno in corso.

Per gli accordi siglati al 13/04 già depositati sarà sufficiente presentare l’autodichiarazione di cui sopra con il richiamo all’intesa cui fa riferimento.
I contratti di produttività sottoscritti dopo il 13/04 andranno depositati entro 30 giorni dalla firma, insieme alla dichiarazione di conformità al Dpcm 22/01/2013).
È bene sottolineare che le intese efficaci per l’agevolazione sono quell aziendali e territoriali (non quelle nazionali), sottoscritte anche dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Nel caso dell’ultima tipologia di accordi, potranno essere presentati alla D.T.L., oltre che dall’azienda interessata, anche da una delle associazioni firmatarie una sola volta, così da non doversi più ripetere per le altre imprese che lo applicano.

Una volta  depositato l’accordo si è autorizzati a fruire della detassazione, con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e mai
retroattiva. Il Ministero precisa, infine, come le  voci retributive annuali, anche se previste da intese siglate durante l’anno, siano in grado di derogare a tale previsione perché corrisposte, appunto, al termine del periodo.

Circolare “Bonus bebè”

Circolare “Bonus bebè”

Spett. le Clientela,

con la circolare n. 47/2013 l’Inps chiarisce le modalità per ottenere il bonus bebè, incluso nella Riforma del mercato del Lavoro (legge n. 92/2012), ovvero l’opportunità di ricevere (in alternativa al congedo parentale) un  contributo per sostenere gli oneri della rete pubblica/privata accreditata di servizi per l’infanzia o sottoforma di voucher (buoni lavoro). Il beneficio ammonta a  300 euro mensili, fino ad un massimo di sei mesi (tre nel caso di lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata) ed è destinato alle madri lavoratrici di bambini già nati o con data presunta del parto entro il termine di 4 mesi dalla scadenza del bando dell’Istituto.

Si accede al contributo inoltrando  domanda telematica all’Inps – che preparerà l’apposita graduatoria, poiché la copertura finanziaria è limitata a 20 milioni di euro l’anno – indicando:

1. l’agevolazione richiesta (voucher per servizi di  baby sitting o, nel caso del contributo per gli oneri dei servizi per l’infanzia pubblici o
privati accreditati, anche la struttura dove il minore risulta iscritto);

2. il numero di mesi di fruizione del contributo;

3. la rinuncia al medesimo numero di mesi di astensione facoltativa;

4. la dichiarazione  Isee, poiché la priorità in graduatoria sarà appannaggio dei nuclei familiari coi valori più bassi.

Qualora il bonus venisse corrisposto con buoni lavoro, l’Inps erogherà direttamente i voucher (esclusivamente cartacei, da ritirare presso le sedi
provinciali competenti) per complessivi 300 euro ogni mese; in alternativa, il contributo sarà direttamente versato dall’Istituto alla struttura di cui al punto 1 del paragrafo precedente, dietro attestazione dell’effettiva fruizione del servizio (a cura della medesima struttura). Infine, l’Inps ricorda come  le madri lavoratrici siano tenute, prima dell’inizio della prestazione di baby sitting, a darne comunicazione
(attraverso il contact center Inps ai n. 803.164/06.164.164 oppure alla sezione
“Punto cliente” del sito web Inail) completa di:codice fiscale (proprio e del prestatore di lavoro);  luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; date presunte di inizio e fine attività.

Oggetto: requisiti per la validità delle collaborazioni a progetto

Oggetto: requisiti per la validità delle collaborazioni a progetto

Spett. le Clientela,
la legge n. 92/2012 (riforma Fornero) ha innovato la disciplina del lavoro a progetto introdotta con la legge Biagi (Dlgs n. 276/2003), fissando quattro requisiti precisi per la genuinità di tali rapporti di lavoro (instaurati a partire dal  18/07/2012), con l’intento – sulla carta – di arginarne l’utilizzo “improprio”, grazie a disincentivi sul piano normativo ed anche su quello contributivo (a causa dell’inasprimento delle aliquote Inps). Vediamo più nel dettaglio i presupposti, ripresi anche dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 29/2012:

1. il  collegamento a un determinato risultato finale, certo ed individuabile, insieme alle indicazioni specifiche che caratterizzano  l’attività lavorativa che il collaboratore andrà a prestare. L’obiettivo diventa, quindi, parte integrante del contratto, che dovrà essere  obbligatoriamente predisposto in forma scritta;

2. l’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del datore di lavoro  (committente), legata al grado di indipendenza
(dunque di distinzione) di contenuti ed obiettivi, pur rientrando nel normale ciclo produttivo dell’impresa;

3. la  non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, che non può essere banalmente riproposto ma, come accennato al punto  precedente, deve presentare i medesimi elementi di autonomia;

4. il  non svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, ovvero mansioni che escludano ogni margine di autonomia decisionale ed operativa a favore di semplice attuazione di quanto impartito dal datore di lavoro. La circolare ministeriale sopracitata definisce, infatti:

a) compiti meramente esecutivi “tutte le attività in cui al collaboratore  non  residua  alcuna  possibilità  di autodeterminazione nelle modalità esecutive delle stesse”; b) compiti meramente ripetitivi i task derivanti da attività rispetto alle quali non occorrono indicazioni del committente, pur costituendo compiti elementari tali – per natura e contenuto – da non richiederne.

A questo punto è bene riprendere quanto accennato sopra, ovvero come –nelle intenzioni – la legge Fornero abbia previsto meccanismi di opposizione all’abuso del lavoro a progetto. Si tratta di una  doppia presunzione di subordinazione, assoluta  e relativa. La prima prevede il  progetto come elemento cardine per la validità del rapporto e, dunque, in sua assenza (da considerarsi tale anche per carenza di requisiti) risulta illegittimo e  scatta automaticamente la sanzione di conversione dello stesso in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. La presunzione relativa di subordinazione, invece, interviene una volta accertato come l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe (anche riguardo il rispetto di orari, imposizioni direttive, ecc.) a quelle dei lavoratori dipendenti del committente. A quest’ultimo spetta, durante l’eventuale contestazione, l’onere della prova contraria per evitare la sanzione di conversione disposta dal giudice (indipendentemente dalla presenza di un progetto scritto). Il Ministero non esclude, comunque, la possibilità per il collaboratore di svolgere attività analoghe a quelle dei “colleghi” dipendenti, se effettuate adottando modalità  organizzative radicalmente differenti.

Infine, segnaliamo come l’ordinamento preveda alcune  deroghe a dette presunzioni, in particolare per quanto riguarda l’attività  di vendita di beni e servizi attraverso call center outbound, purché il rapporto di collaborazione così configurato rispetti i minimi retributivi previsti dal Ccnl di riferimento. Inoltre, la giurisprudenza individua una serie di attività  borderline di difficile inquadramento come co.co.pro.: in questa “zona grigia” rientrano la distribuzione di bollette, giornali, riviste, elenchi telefonici, gli addetti alle agenzie ippiche, alle pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, facchini, istruttori di autoscuola, letturisti di contatori, magazzinieri, manutentori, muratori e qualifiche operaie d’edilizia, piloti e assistenti di volo,  prestatori di manodopera del settore agricolo, addetti alla segreteria e terminalisti, addetti alla somministrazione di cibi e bevande e, infine, addetti ai  call center per servizi inbound.