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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

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È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: Circolari

circolare Inps n. 44/2013

circolare Inps n. 44/2013

 

Milano, 28/03/2013

 

Oggetto: circolare Inps n. 44/2013 – contribuzione dovuta sulle
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
dal 01/01/2013 (c.d. “Ticket di licenziamento”).

 

Spett.le Clientela,
la Legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha portato con sé importanti
modifiche alla legge n. 92/2012, avviando il nuovo sistema di
ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele ed impattando su
alcuni aspetti dell’ASpI; nello specifico, come indicato dalla circolare n.
140/2012 dell’Istituto, rivisitando i criteri impositivi del contributo sulle
interruzioni dei rapporti di lavoro.

 

È infatti prevista, per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dal 01/01/2013 e con le causali che darebbero
accesso all’Assicurazione sociale per l’impiego, a carico del datore di lavoro
una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (Ticket di
licenziamento), compresi i periodi di lavoro con contratto diverso dal tempo
indeterminato a rapporto proseguito senza soluzione di continuità. Le uniche
eccezioni riguardano:
 dimissioni (eccetto per giusta causa o durante il periodo tutelato di
maternità);
 risoluzioni consensuali (eccetto quelle frutto di conciliazione presso la
D.T.L. ex art. 7 legge n. 604/1966 sostituito dall’art. 1 comma 40 della
c.d. Legge Fornero, i trasferimenti del dipendente ad altra sede distante
oltre 50 km dalla residenza dello stesso e/o mediamente raggiungibile
in 80 o più minuti con i mezzi pubblici);
 decesso del lavoratore.
Per l’anno 2013 il massimale mensile ASpI è fissato in 1.180,00 euro e,
dunque, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da

versare sarà dunque pari a 483,80 euro (41%). Per i rapporti inferiori a 12
mesi tale contributo (che è scollegato dalla prestazione individuale e
indipendente dalla tipologia contrattuale, sia essa full time o part time) dovrà
essere oggetto di rideterminazione in proporzione al numero di mesi di durata
del rapporto di lavoro (tenendo presente che si considera mese intero quello
con prestazione lavorativa protratta per almeno 15 giorni calendariali) e dovrà
essere sempre assolto in unica soluzione.

L’Istituto rammenta che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di
versamento del Ticket di licenziamento sono:
 datori di lavoro che debbano versare il contributo d’ingresso nelle
procedure di mobilità (fino al 31/12/2016);
 licenziamenti a seguito di cambi d’appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro che garantiscono la continuità
occupazionale (periodo 2013-2015);
 interruzione di rapporti a tempo indeterminato nel settore delle
costruzioni edili, per completamento attività e chiusura del cantiere
(periodo 2013-2015).

Dal punto di vista operativo, l’Inps ed il Ministero del Lavoro di concerto
comunicano che l’assoluzione dell’obbligo contributivo debba avvenire
entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a
quella del mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Il pagamento dei
ticket di licenziamento arretrati, ovvero intervenuti nel periodo gennaio-marzo
2013, potrà avvenire senza aggravio di oneri accessori entro il 16/06/2013.

al 10% per 18 mesi dalla data di assunzione. Il contributo ordinario rimane
pari invece al solo 1,31% per i dipendenti somministrati.
Sul contributo addizionale (1,40%), in riferimento ai rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato, potranno operare le riduzioni contributive previste per le
assunzioni a tempo determinato agevolate.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Sono necessarie ulteriori precisazioni in merito all’ASpI che si caratterizza per
un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da
maggiorazioni contributive. Si ricorda che il primo è dovuto in misura piena
(1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera lo sgravio
contributivo ex legge n. 183/2011; lo stesso dicasi per quelli mantenuti in
servizio al termine del periodo di formazione. Per i lavoratori iscritti nelle liste
di mobilità assunti in apprendistato il carico contributivo datoriale rimane pari

 

Invio comunicazioni lavori usuranti (ex DLgs n. 67/2011).

Invio comunicazioni lavori usuranti (ex DLgs n. 67/2011).

Milano, 29/03/2013

Spett.le Clientela,
è imminente la scadenza (fissata per il 31/03/2013) per l’invio al Ministero del
Lavoro delle comunicazioni dei lavori usuranti, identificati dal c.d. “Decreto
Salvi” (art. 2 dm 19/05/1999), per le attività svolte nel 2012. Si tratta di un
adempimento obbligatorio per tutti i datori di lavoro che dal 2011 svolgono
le attività di cui al summenzionato decreto.

Si precisa la duplice tipologia delle segnalazioni in oggetto, da effettuarsi
tramite apposito modello Lav_Us disponibile sul sito del Ministero alla sezione
Cliclavoro:
 denunce di inizio attività, obbligatorie per le c.d. lavorazioni “a catena”
entro 30 giorni dall’inizio, pena una sanzione amministrativa da 500 a
1.500 euro;
 comunicazioni di monitoraggio annuale, ovvero quelle di prossima
scadenza, indicate nel sopra citato decreto del 2011. Nel caso di lavoro
notturno (continuativo o in turni periodici), il mancato adempimento
comporta una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Congedi di maternità e parentali in caso di adozione e

Congedi di maternità e parentali in caso di adozione e

Milano, 02/04/2013

Spett.le Clientela,
l’astensione obbligatoria dal lavoro, secondo il disposto della legge n.
244/2007 e dell’art. 2, cc. 452/456, spetta alla madre adottiva nella misura
di 5 mesi (più precisamente, in analogia con la madre biologica, 5 mesi ed un
giorno) dall’ingresso nella famiglia del bambino. In caso di adozione
internazionale, è possibile fruire della licenza anche prima dell’ingresso del
minore in Italia, per assolvere gli adempimenti della procedura di adozione e
per l’incontro con il bambino. Ulteriore permanenza all’estero può essere
giustificata dietro richiesta di congedo non retribuito. Il diritto in oggetto è
riconosciuto anche se il minore adottato superi i sei anni di età e
spetta per l’intero periodo, anche se durante il congedo questi
raggiunga la maggiore età.

È opportuno precisare come, in caso di interruzione della procedura di
adozione (senza ingresso del minore in Italia), l’assenza del lavoratore dovuta
agli adempimenti dell’iter adottivo possa comunque considerarsi come congedo
di maternità, così come specificato dalla nota n. 39/2010 del Ministero del
Lavoro; è possibile invece godere della licenza in oggetto per un massimo di 3
mesi entro 5 mesi dall’affidamento del minore.

Anche il padre adottivo (o affidatario) ha diritto all’astensione obbligatoria,
secondo le disposizioni di cui all’art. 13 L. n. 53/2000, qualora la madre non
ne faccia richiesta. Nel periodo 2013-2015 ha inoltre diritto ad un giorno di
astensione obbligatoria dal lavoro entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia del
figlio e, in accordo con la madre ed in sostituzione di essa (previo preavviso di
almeno 15 giorni al datore di lavoro), può godere di ulteriori due giorni (anche
continuativi) di licenza, sempre con indennità pari al 100% della retribuzione.

L’astensione facoltativa (congedo parentale), invece, può essere richiesta
nelle ipotesi di adozione nazionale, internazionale o in caso di affidamento,
purché entro otto anni dall’ingresso in famiglia del bambino e non oltre il
compimento della maggiore età dello stesso. Nei primi tre anni dall’ingresso in
famiglia la licenza è indennizzata nella misura del 30% della
retribuzione, nonché coperta da contribuzione figurativa, per un periodo
massimo di sei mesi (da intendersi complessivo tra entrambi i genitori). Il
padre non ha diritto al congedo parentale in caso di affido condiviso, poiché
tale permesso è vincolato all’esclusività dell’affidamento.

Entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato, i genitori
hanno diritto ai riposi c.d. “per allattamento”, come indicato dall’art. 39
D.lgs. n. 119/2011 che l’Inps, con la circolare n. 91/2003, applica anche
nell’ipotesi di affidamento preadottivo e provvisorio; tali permessi, a differenza
dei genitori “biologici”, possono essere utilizzati in luogo del congedo di
maternità o di paternità (appunto non obbligatori come in caso di parto) a
partire dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del minore adottato. Si
ricorda come la madre adottiva possa fruire dei riposi giornalieri durante il
congedo parentale del padre adottivo od affidatario, ma non durante il congedo
di paternità di quest’ultimo. Sempre l’Inps precisa come, se la lavoratrice
madre sia occupata con orario giornaliero di lavoro inferiore a 6 ore, i
riposi in oggetto siano pari solamente ad un’ora (e non due).

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

Conguaglio contributo Ivs al fondo tesoreria

Conguaglio contributo Ivs al fondo tesoreria

Milano, 02/04/2013

 

Spett.le Clientela,
l’Inps ha recentemente comunicato, con il messaggio n. 3678/2013, i termini
per le imprese con almeno 50 addetti che hanno fruito della decontribuzione
nel 2010 e/o 2011, per il versamento della differenza di tfr, pari al
contributo dello 0,5% sulla quota di retribuzione ammessa in
decontribuzione: ci sarà tempo fino al 17/06/2013.

Le imprese sopra menzionate – tenute al versamento mensile al fondo di
tesoreria delle quote di tfr maturate dai dipendenti al netto di un contributo
pari allo 0,5% della retribuzione di riferimento (c.d. addizionale Ivs) – se
ammesse a beneficiare dello sgravio contributivo sulle retribuzioni d i
secondo livello recuperano l’incentivo (diminuzione contributiva nella
misura massima del 25%) applicando lo sgravio anche sul contributo
dello 0,5%; pertanto, l’agevolazione concorre ad implementare la quota da
versare al fondo di tesoreria.

L’Inps evidenzia l’eccezionalità del termine comunicato (inizialmente fissato al
16/03/2012), dovuta alla volontà di semplificare l’insieme degli adempimenti
da assolvere e precisa come a regime la contribuzione andrà effettuata
nello stesso anno di fruizione dell’incentivo, anche nell’eventualità di
somme erogate in relazione a previsioni contrattuali riguardanti annualità
precedenti.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Dott.ssa Monica Melani

AUGURI DI BUONA PASQUA E FORUM DELLE PMI

AUGURI DI BUONA PASQUA E FORUM DELLE PMI

MILANO, 29 MARZO 2013

SPETT. CLIENTELA

Cari clienti,
a tutti un sincero e affettuoso augurio di Buona Pasqua, sperando che i mesi a venire portino
via tutte le tensioni di 4 anni di crisi economica ininterrotta.
Con l’occasione, vi ricordo che domani sabato 30 marzo alle 23,00 circa su Telelombardia (canale
10 digitale terrestre) e contemporaneamente su Sky canale 511, andrà in onda Forum delle piccole e
medie imprese. Parleremo di “NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS:
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE”, insieme al dott. Domenico Uggeri, vice presidente di
Zucchetti Spa, insieme alla dott. Ilaria Re project manager del Consorzio Italbiotec e al dott.
Lorenzo Cerofolini, amministratore delegato di Nardi Personal Spa.
La trasmissione verrà poi replicata domenica alle 22,00 su Milanow (canale 191 del digitale
terrestre) e mercoledì 3 aprile alle 20,00 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre).

Buona visione.
DOTT. MONICA MELANI

CIRCOLARE INPS N. 40/2013 CONGEDI PER IL PAPA’ IN CASO DI PARTO GEMELLARE.

CIRCOLARE INPS N. 40/2013 CONGEDI PER IL PAPA’ IN CASO DI PARTO GEMELLARE.

In caso di parto plurimo, ha chiarito l’Inps, i congedi per il papà non subiscono variazioni, vale a
dire che la durata del congedo obbligatorio (un giorno) e quella del congedo facoltativo (massimo
due giorni) non varia. L’Inps ha poi precisato che, nel caso di congedo obbligatorio, anche nel caso
in cui la madre sia casalinga, il papà ha diritto ad assentarsi per un giorno e spetta anche se il papà
fruisce del congedo di paternità.
Nel caso del padre adottivo o affidatario, entrambi i congedi si applicano anche in questo caso
e, il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di
adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore
di lavoro le date in cui intende usufruirne con anticipo di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro
poi, comunica all’Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens (l’Inps si
riserva di fornire le istruzioni). In allegato, il facsimile di richiesta del congedo per il neo-
papà. Buona serata.

 

 

FACSIMILI RICHIESTE CONGEDI NEO PAPA’

ARRIVO LE DIFFIDE PER I MANCATI VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. MESSAGGIO INPS 3981/2013

ARRIVO LE DIFFIDE PER I MANCATI VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. MESSAGGIO INPS 3981/2013

L’Inps ha annunciato che sta predisponendo l’invio delle diffide ai soggetti che si sono resi
inadempienti in ordine ai versamenti dovuti alla Gestione Separata; le attività di invio delle diffide
dovranno essere completate entro il 15 aprile 2013.
L’invio della diffida con raccomandata A.R., è preliminare alla notifica della denuncia all’Autorità
giudiziaria nel caso in cui il pagamento non sia effettuato nei termini previsti dalla norma.
L’Inps si riserva ancora di intervenire per illustrare le attività da seguire dopo la notifica della
diffida. In ogni caso, le comunicazioni dell’Inps concederanno comunque tre mesi di tempo per
regolarizzare la propria posizione; scaduto il trimestre di tolleranza, il soggetto inadempiente sarà
denunciato per reato alla competente autorità giudiziaria. Pertanto, vi raccomandiamo di non
sottovalutare eventuali avvisi che vi dovessero pervenire.

E’ POSSIBILE EFFETTUARE CONTROLLI SUL PC AZIENDALE SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE INFORMATO IL DIPENDENTE?

E’ POSSIBILE EFFETTUARE CONTROLLI SUL PC AZIENDALE SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE INFORMATO IL DIPENDENTE?

Ci riferiamo al recente messaggio del Garante della Privacy che ha reso nota la decisione del 18
ottobre 2012, n. 307 relativamente al ricorso presentato al Garante da un dipendente licenziato per
giusta causa dopo che, il suo datore di lavoro aveva verificato una serie di documenti, presenti in
una cartella personale del pc portatile a lui assegnato. Questa verifica era stata effettuata durante la
periodica operazione di back-up dei dati aziendali.
Il Garante, in questa occasione ha ribadito che il fatto che il lavoratore fosse informato
dell’attività di back up dei dati da parte dell’azienda non valeva a renderlo adeguatamente
informato della possibilità che tramite tale operazione la società avrebbe anche potuto
trattare i dati informatici presenti nel computer ai fini di un controllo dell’attività lavorativa.
In altre parole, la società, in questo caso, avrebbe dovuto fornire un’adeguata informativa al
dipendente in ordine al possibile trattamento dei suoi dati personali.
Il Garante ha quindi vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti.
In ogni caso, va precisato che il divieto di utilizzazione dei dati acquisiti in violazione della
normativa sulla privacy non si traduce automaticamente nel divieto di utilizzazione dei dati
stessi nel diverso giudizio civile instaurato dal lavoratore, potendo il Giudice, in piena
autonomia, valutare l’ammissibilità nel procedimento civile di tale tipo di documentazione.

SGRAVI A CHI ASSUME DISOCCUPATI

SGRAVI A CHI ASSUME DISOCCUPATI

Spett. clientela,
il messaggio Inps n. 3311 del 25 febbraio 2013, ha confermato per gli anni 2011 e 2012 gli
incentivi per le seguenti tipologie di assunzione:
1) Disoccupati ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali;
2) Lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva per i quali siano scaduti
determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
3) Disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del
trattamento speciale di disoccupazione edile.

L’incentivo è di natura contributiva e per il riconoscimento le aziende hanno dovuto
presentare apposita domanda in via telematica, utilizzando l’apposita procedura presente sul
sito internet dell’Inps.
Nel messaggio 3311, l’Inps comunica di avere concluso le attività istruttorie e di verifica e di
avere predisposto l’elenco delle imprese ammesse agli incentivi, consultabile sul cassetto
previdenziale Inps; alle imprese ammesse alle agevolazioni sono stati automaticamente
attribuiti i codici autorizzazione. Per le operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i
codici Uniemens indicati dall’Inps ed i conguagli potranno essere effettuati a partire dalla
denuncia contributiva relativa al mese di febbraio e fino a quella di aprile 2013. Si tratterà
del recupero degli sgravi per l’anno 2011; per l’anno 2012, infatti, l’Inps ha precisato che le
istanze di ammissione agli stessi benefici per l’anno 2012, potranno essere presentate solo
dopo che saranno pubblicati i relativi decreti ministeriali di attuazione e secondo le
indicazioni che verranno successivamente fornite.
PER L’ANNO 2013, GLI INCENTIVI NON SONO STATI PROROGATI. Cordiali saluti.

OGGETTO: I NEGOZI POSSONO RESTARE APERTI DI DOMENICA

OGGETTO: I NEGOZI POSSONO RESTARE APERTI DI DOMENICA

Alleghiamo alla presente, sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 13 febbraio 2013. La
sentenza della Corte Costituzionale, stabilisce che i negozi possono stare aperti di domenica e,
che le Regioni non possono reintrodurre un divieto che lo Stato ha invece rimosso. Nel caso
specifico, la Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Toscana che, da una
parte, ripristinava l’obbligo di chiusura domenicale per gli esercizi commerciali e, dall’altra,
riaffidava ai Comuni la possibilità di fissare limiti agli orari di apertura e chiusura al
pubblico dei medesimi esercizi. La Corte Costituzionale ha chiarito che la “competenza” di
questa materia, e cioè la tutela della concorrenza, spetta allo Stato e non certo alle Regioni.
Pertanto, le Regioni, almeno su questo punto, non possono legiferare.
Porgiamo cordiali saluti.

corte-costituzionale-27-2013