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Tag: bonus assunzioni giovani

OGGETTO: LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER IL BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

OGGETTO: LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER IL BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

La circolare Inps n. 131/2013 del 18 settembre 2013, ha previsto la procedura per il riconoscimento del bonus assunzione giovani (ne abbiamo parlato prima delle ferie). La procedura ruota intorno all’autorizzazione dell’Inps in base alla disponibilità di risorse. Ricordiamo che il bonus interessa tutti i datori di lavoro in caso di assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni ossia, precisa l’Inps, di giovani che al momento dell’assunzione hanno compiuto 18 anni ma non 30 anni. I giovani devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Il bonus vale sulle assunzioni a tempo indeterminato (per 18 mesi) e sulle stabilizzazioni (per 12 mesi); è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali riconosciuta ai neoassunti, fino all’importo massimo di 650 euro mensili per le assunzioni di giovani di età tra i 18 e i 29 anni effettuate entro il 30 giugno 2015 ad
incremento della forza lavoro aziendale.
Il decreto lavoro ha collegato l’effettività del bonus alla disponibilità di risorse, affidando all’Inps il compito di verificare la condizione mediante specifica procedura, introdotta con la circolare 131. La procedura si presenta complessa prevedendo l’invio di due domande ed il rispetto di tre termini, peraltro perentori: se non si rispettano si decade dall’incentivo. La procedura inoltre può essere pure slegata dall’assunzione, nel senso che quest’ultima può avvenire sia prima che durante la procedura stessa (ma mai dopo). Il primo passo è l’invio della domanda di ammissione all’incentivo, che va fatto on-line con modulo “76-2013” (il servizio però non è ancora disponibile su internet). Nei tre
giorni successivi all’invio della domanda, l’ Inps, verificata la disponibilità di risorse, dà l’ok di “prenotazione” al datore di lavoro sempre per via telematica. L’ok c’è soltanto nel caso di esito positivo della verifica di disponibilità di risorse; l’esaurimento dei fondi, invece, verrà comunicato
dall’Inps con avviso generale su Internet. Dal momento in cui il datore di lavoro riceve il sì della prenotazione, iniziano a decorrere i tre termini perentori:

a) Entro sette giorni lavorativi va fatta l’assunzione del giovane, ossia la stipulazione del contratto di lavoro; l’adempimento non va fatto, ovviamente, qualora l’assunzione sia già stata fatta, come nel caso di assunzioni effettuate dal 7 agosto;
b) Entro 14 giorni lavorativi il datore di lavoro deve presentare la seconda istanza, per comunicare all’Inps l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro; l’Inps precisa che è questa istanza che sostituisce la domanda definitiva di ammissione al beneficio;
c) entro lo stesso termine di 14 giorni lavorativi, infine, deve effettivamente iniziare il rapporto di lavoro, con l’avvio delle prestazioni.
Se vi sembra facile accedere a queste presunte agevolazioni, battete un colpo