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Tag: circolare inps

CIRCOLARE INPS N. 137 DEL 12 DICEMBRE 2012

CIRCOLARE INPS N. 137 DEL 12 DICEMBRE 2012

Spett. clientela,
di seguito, illustro i contenuti della circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012; la
circolare sancisce alcuni principi importanti:

a) Il primo principio generale stabilisce che non è possibile applicare gli incentivi in quei casi
in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Pertanto, spiega l’Inps, gli
incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti
sussisteva un obbligo di assunzione e neppure nel caso in cui viene assunto un lavoratore
diverso da quello nei cui confronti sussisteva l’obbligo di assunzione;

b) La circolare stabilisce un altro principio generale: per determinare il diritto agli incentivi e la
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello
stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Pertanto, la durata
massima fissata per l’incentivo all’assunzione va quantificata considerando sia gli incentivi
goduti quando il lavoratore era alle dipendenze sia gli incentivi goduti durante eventuali
periodi di utilizzazione mediante un contratto di somministrazione. Per esempio: nel caso di
assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, la legge prevede le
agevolazioni contributive (contribuzione pari a quella degli apprendisti) per un periodo
massimo di 12 mesi. Di conseguenza, se un datore di lavoro utilizza per sei mesi il
lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell’eventualità che,
successivamente, lo assuma direttamente a termine, avrà diritto all’agevolazione per sei
mesi, anche il rapporto ha durata maggiore.

Circolare Inps Avviso Importante

Circolare Inps Avviso Importante

OGGETTO: MESSAGGIO INPS N. 16583/2012; MINISTERO DEL LAVORO NOTA
PROTOCOLLO N. 18273/2012 E POI, IMPORTANTISSIMO, LA PUBBLICAZIONE IN
GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE CON IL PREMIO
ALLE STABILIZZAZIONI.

1) TOTALIZZAZIONE CON IL CONTRIBUTIVO: INPS MESSAGGIO N. 16583/2012:
L’Inps, nel messaggio indicato, ha precisato che a domanda degli interessati,
opportunamente informati di tale possibilità, l’Inps liquiderà esclusivamente con il
calcolo contributivo, se più favorevole, le pensioni in totalizzazione anche nei casi in cui
sia stato raggiunto il diritto ad un’autonoma pensione cosa che gli darebbe diritto al
calcolo del pro quota (retributivo o misto);
2) REVOCA DELLE DIMISSIONI, DOPPIA COMUNICAZIONE: Il ministero del
lavoro ha precisato che l’eventuale revoca delle dimissioni o del consenso alla
risoluzione consensuale (possibilità previste per il lavoratore durante la procedura di
convalida) comporta, in caso di comunicazione di cessazione già effettuata, un nuovo
obbligo di comunicazione di cessazione (il ministero sta adeguando il sistema
telematico per consentire di annullare le comunicazioni di cessazione nei casi di revoca
da parte del lavoratore). Che vergogna! Questo significa mettere sempre di più il
piccolo e medio imprenditore alla mercè dei propri dipendenti!
Il Ministero infine chiarisce che anche il termine di 30 giorni entro il quale il datore di
lavoro deve trasmettere l’invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la
risoluzione consensuale decorre dalla cessazione del rapporto, ferma restando la
possibilità di inviare l’invito anche prima.

3) INCENTIVO DI 12MILA EURO A CHI STABILIZZA UNDER30 E DONNE: