CIRCOLARE INPS N. 40/2013 CONGEDI PER IL PAPA’ IN CASO DI PARTO GEMELLARE.
In caso di parto plurimo, ha chiarito l’Inps, i congedi per il papà non subiscono variazioni, vale a
dire che la durata del congedo obbligatorio (un giorno) e quella del congedo facoltativo (massimo
due giorni) non varia. L’Inps ha poi precisato che, nel caso di congedo obbligatorio, anche nel caso
in cui la madre sia casalinga, il papà ha diritto ad assentarsi per un giorno e spetta anche se il papà
fruisce del congedo di paternità.
Nel caso del padre adottivo o affidatario, entrambi i congedi si applicano anche in questo caso
e, il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di
adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore
di lavoro le date in cui intende usufruirne con anticipo di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro
poi, comunica all’Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens (l’Inps si
riserva di fornire le istruzioni). In allegato, il facsimile di richiesta del congedo per il neo-
papà. Buona serata.