ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Tag: contratti aziende

OGGETTO: CONTRATTI FLESSIBILI SEMPRE PIU’ CARI PER LE AZIENDE

OGGETTO: CONTRATTI FLESSIBILI SEMPRE PIU’ CARI PER LE AZIENDE

Per finanziare le nuove prestazioni (Aspi e mini-Aspi) i datori di lavoro dal 1 gennaio 2013
dovranno pagare un contributo addizionale sui contratti a termine (1,4%) e su quelli di
apprendistato (1,61%), nonché la c.d. tassa sui licenziamenti.
Sui licenziamenti che avverranno nel corso dell’anno 2013, infatti, i datori di lavoro dovranno
versare un ticket all’Inps d’importo variabile tra un minimo di euro 459 ed un massimo di
euro 1.377. Aspi e mini aspi verranno alimentate in parte poi, anche dalla contribuzione
ordinaria Inps versata dalle imprese, ma senza ulteriori aggravi di costi; semplicemente, una
parte dei contributi già versata ad Inps (l,61%= 1,31 ctr Ds + 0,30 fondi formazione) verrà
destinata a finanziare la nuova indennità di disoccupazione.
Soffermiamoci adesso sugli aumenti:CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE PER I
CONTRATTI A TERMINE STIPULATI DAL 1 GENNAIO 2013: la contribuzione
addizionale dell’1,4% si applica ai lavoratori assunti con contratto diverso da quello a tempo
indeterminato, il che significa: contratti a termine. Non si applica, tuttavia, ai lavoratori
assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; ai lavoratori assunti a termine per lo
svolgimento delle attività stagionali; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, è
prevista la restituzione al datore di lavoro dell’addizionale, ma limitatamente agli ultimi sei
mesi del rapporto di lavoro (a termine).
La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro sei mesi dalla scadenza del
contratto a termine, riassume lo stesso lavoratore a tempo indeterminato; in tal caso, però,
opera una riduzione pari ai mesi che vanno tra la scadenza e la stabilizzazione.