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Tag: contratti call center

Lavoro a progetto nelle aziende di Call Center

Lavoro a progetto nelle aziende di Call Center

Cari clienti,
so che questa circolare è molto attesa. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha
dato del nuovo lavoro a progetto così come definito dalla Riforma del mercato del lavoro del
Ministro Fornero, la sua interpretazione per il tramite della circolare N. 17/2012 ( in allegato alla
presente).
I Consulenti del lavoro nella loro circolare chiariscono inequivocabilmente, quanto segue:

DEFINIZIONE DI OUTBOUND: Si fa riferimento alla circolare del Ministero del
lavoro n. 17 del 14 giugno 2006, nella quale si definisce la descrizione dell’attività di
call center in out bound, come l’attività per cui il compito assegnato al collaboratore è
quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza
di un prodotto o servizio riconducibile ad un signolo committente. Secondo il ministero
del lavoro, la differenza tra servizi out bound e in bound è, di fatto, il comportamento
attivo del lavoratore che da solo è sufficiente a qualificare la prestazione come
obbligazione di risultato (il progetto del servizio out bound) e non come obbligazione di
mezzi (la disponibilità resa dal lavoratore per un determinato periodo a ricevere le
telefonate da parte della clientela- servizio in bound).
LAVORO A PROGETTO: I consulenti del lavoro dall’esame della norma, giungono
alla conclusione: nel settore dei call center in out bound, la norma deve essere
interpretata nel senso che il progetto, in questo settore, può essere genuino anche in
presenza di attività “esecutive o ripetitive” in deroga a quanto contenuto nell’articolo
61, comma 1 del dlgs 276/2003 e introdotto dalla legge 92/2012.
E’ intervenuto poi il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, così come modificato e
convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134, il quale all’art. 24-bis che ha stabilito che
nell’ipotesi in cui le aziende del settore decidessero di gestire il rapporto di lavoro
mediante un contratto a progetto, alcuni requisiti previsti per la generalità dei
lavoratori autonomi non troverebbero applicazione. Le modifiche introdotte dalla
Legge 134 del 7 agosto 2012, fanno sì che per le attività di vendita diretta di beni e di
servizi realizzate attraverso call center “out-bound” sia consentito il ricorso ai
contratti di lavoro a progetto sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva di riferimento.
CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE:
Per il contratto di collaborazione a progetto svolto con le modalità in out bound, il
legislatore ha introdotto una diversa determinazione economica. Viene stabilito che il
lavoro a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva nazionale di riferimento. Pertanto, non è richiesta una valutazione temporale
o professionale della prestazione, come nel caso della generalità di lavoratori a
progetto, ma è necessario che la contrattazione collettiva stabilisca in modo puntuale
come deve essere determinato il compenso per questa prestazione che, sostanzialmente,
assume sempre le stesse modalità di esecuzione della prestazione indipendentemente
dal committente o dalla campagna economica da svolgere. Si farà pertanto riferimento
alla contrattazione collettiva già esistente oppure, a nuovi parametri che la stessa
contrattazione dovesse introdurre in futuro.
Pertanto, con le indicazioni di cui sopra, il contratto di lavoro a progetto può ancora
essere applicato nei call center in out bound.
A disposizione per chiarimenti,

 

porgiamo cordiali saluti.