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Tag: denunce inail

Oggetto: sanzioni più morbide per le denunce Inail.

Oggetto: sanzioni più morbide per le denunce Inail.

Spett. le Clientela,
con la nota protocollo 2290/2013 l’Inail “alleggerisce” – di fatto – la posizione delle imprese colpevoli di  mancata  o tardiva denuncia di malattia
professionale, nel caso in cui siano trascorsi significativi periodi di tempo tali da rendere impossibile reperire la documentazione necessaria per la comunicazione, evitando l’irrogazione di sanzioni da 1.290 a 7.745 euro.

L’assicurazione dell’Istituto tutela essenzialmente due tipologie di eventi, ovvero l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale. Scendiamo più nel dettaglio per entrambi al fine di chiarire le posizioni dell’Inail circa le comunicazioni relative:

a) Il primo evento, l’infortunio sul lavoro, riguarda  tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (il
rischio è determinato dallo svolgimento di una certa prestazione lavorativa), da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dall’attività lavorativa per più  di tre giorni. L’obbligo di comunicazione all’Inail (ricordando che una copia deve essere inoltrata anche all’autorità locale di p.s.),  da effettuarsi  entro due giorni dal ricevimento del certificato medico (24 ore nei casi urgenti di infortunio mortale o con pericolo di morte), scatta per qualsiasi infortunio sul lavoro, se prognosticato  non guaribile entro tre giorni; al di sotto di tale termine non costituisce adempimento obbligatorio, salvo il caso in cui una prognosi iniziale inferiore si prolunghi poi oltre il terzo giorno: il datore di lavoro dovrà inoltrare denuncia sempre entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. b) La tutela della  malattia professionale riguarda, invece, le  malattie contratte nell’esercizio e a causa di lavori rientranti nell’ambito di applicazione della tutela contro gli infortuni sul lavoro.

L’adempimento relativo a questa fattispecie è sempre obbligatorio, e il datore di lavoro ha tempo  fino a cinque giorni dal ricevimento del certificato medico attestante la malattia professionale per darne denuncia all’Inail.

È bene ricordare che le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate in forma cartacea o per  via telematica all’Istituto ma,  dal 01/07/2013,
quest’ultima modalità diverrà  esclusiva. Il datore di lavoro che effettui la denuncia di infortunio sul sito Inail è  dispensato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico (da allegare obbligatoriamente per le denunce cartacee).

Come accennato all’inizio della presente circolare, le mancate denunce o le comunicazioni errate sono oggetto di  sanzioni amministrative da parte dell’Inail, in taluni casi anche di entità importante, ovvero: 25,82 euro per mancata/errata indicazione del codice fiscale del
lavoratore per le contestazioni fino al 31/12/2006, elevata a 129 euro per le violazioni dopo tale termine;  penalità da 285 a 1.549 euro per le denunce mancate, tardive, errate o incomplete contestate fino al 31/12/2006, che salgono da 1.290 fino a  7.745 euro per le violazioni contestate dal 01/01/2007.

L’Istituto, comunque, assume una posizione meno “rigida” nell’irrogazione di dette sanzioni qualora, al manifestarsi di una malattia professionale molto dopo l’espletamento di attività lavorativa (che, comunque, non fa assolutamente decadere l’obbligo di comunicazione) non sia possibile reperire la documentazione relativa perché, ad esempio, nel frattempo l’azienda sia cessata oppure sia trascorso il periodo di conservazione dei libri aziendali, a patto di fornire una giustificazione di tale impedimento. L’Inail ribadisce che l’obbligo rimane in capo, nei casi di passaggio da un lavoro ad un altro, a colui che sia stato datore di lavoro in passato al manifestarsi dell’evento. In linea  generale, inoltre, non saranno irrogate sanzioni (comunque sempre commisurate all’entità del comportamento colpevole) qualora il datore di lavoro
fornisca adeguata giustificazione per il ritardo o l’omessa denuncia.