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Tag: detassazione 2013

Oggetto: maglie larghe per la detassazione 2013, ma fino ad un certo punto

Oggetto: maglie larghe per la detassazione 2013, ma fino ad un certo punto

Spett. le Clientela,

con la recentissima circolare n. 15 del 03/04/2013, il Ministero del Lavoro riprende e specifica nel dettaglio le modalità di definizione della retribuzione di produttività per l’accesso alla tassazione agevolata del 10% indicate nel Dpcm del 22/01/2013, già oggetto di una nostra precedente circolare.

Il decreto sopracitato individua due vie per la determinazione della retribuzione di produttività, in termini di:

1. quantità, ovvero fondata su indicatori variabili (es. evoluzione fatturato, soddisfazione del cliente, diminuzione di costi a seguito  dell’introduzione di nuove tecnologie, premi, ecc.) secondo l’andamento aziendale e valorizzati distintamente all’interno della contrattazione, in ottica di efficientamento delle performance d’impresa;

2. flessibilità, attraverso l’adozione di misure nelle quattro aree previste dal decreto ministeriale (orari, gestione ferie/permessi, duttilità a livello
di mansioni/fungibilità e implementazione di nuove tecnologie informatiche), non direttamente misurabile in modo “puntuale” ma dal
demandata alla contrattazione collettiva (es. recepimento alla semplice attivazione dell’accordo di flessibilità).

Il Ministero precisa che dette modalità sono da intendersi come  alternative ma cumulabili tra loro, poiché il tetto massimo del bonus in oggetto – fissato in 2.500 euro – può essere raggiunto anche con la somma di premi derivanti da entrambi i punti indicati nel paragrafo precedente. Inoltre, puntualizza come l’incentivo si applichi alle voci retributive erogate nel 2013 non prima della decorrenza dell’accordo di riferimento (il decreto ministeriale prevede che l’accordo sia depositato alla D.T.L. competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione insieme all’autodichiarazione di conformità alla disciplina).
Cari Clienti, sostanzialmente i premi di risultato ed i premi di produttività sanciti da accordi di 2° livello regolarmente depositati in D.P.L. sono detassabili da subito, mentre la circolare n. 15 non chiarisce ancora se gli straordinari, le maggiorazioni turno, ecc.
possano essere detassati; su questo punto, pertanto, dobbiamo rimanere fermi, per evitare pasticci.

Oggetto: detassazione 2013 al via il 13 maggio

Oggetto: detassazione 2013 al via il 13 maggio

Spett. le Clientela,

il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2013, ha fissato per il 13 maggio il termine ultimo per la presentazione alle D.T.L. competenti dei  contratti sulla produttività sottoscritti entro il 13 aprile (data di entrata in vigore del Dpcm 22/01/2013) e delle autodichiarazioni di conformità alla disciplina del bonus fiscale (i cui requisiti abbiamo già trattato in due nostre precedenti circolari) per l’anno in corso.

Per gli accordi siglati al 13/04 già depositati sarà sufficiente presentare l’autodichiarazione di cui sopra con il richiamo all’intesa cui fa riferimento.
I contratti di produttività sottoscritti dopo il 13/04 andranno depositati entro 30 giorni dalla firma, insieme alla dichiarazione di conformità al Dpcm 22/01/2013).
È bene sottolineare che le intese efficaci per l’agevolazione sono quell aziendali e territoriali (non quelle nazionali), sottoscritte anche dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Nel caso dell’ultima tipologia di accordi, potranno essere presentati alla D.T.L., oltre che dall’azienda interessata, anche da una delle associazioni firmatarie una sola volta, così da non doversi più ripetere per le altre imprese che lo applicano.

Una volta  depositato l’accordo si è autorizzati a fruire della detassazione, con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e mai
retroattiva. Il Ministero precisa, infine, come le  voci retributive annuali, anche se previste da intese siglate durante l’anno, siano in grado di derogare a tale previsione perché corrisposte, appunto, al termine del periodo.

Oggetto: ulteriori precisazioni sulla detassazione 2013

Oggetto: ulteriori precisazioni sulla detassazione 2013

Spett. le Clientela,
per l’anno in corso il Dpcm 22/01/2013 e la circolare del Ministero del Lavoro  n. 15/2013 hanno previsto due modalità (cumulabili tra loro) di accesso all’agevolazione Irpef sulle retribuzioni dei lavoratori (esclusivamente del settore privato, con un reddito di lavoro subordinato nel 2012 non superiore a 40.000 euro e secondo accordi sottoscritti a livello aziendale o territoriale dai sindacati più rappresentativi di rilevanza nazionale), ovvero: incrementi di produttività aziendale;  introduzione di misure di flessibilità.

La detassazione consente di assoggettare una quota di retribuzione di produttività fino a 2.500 euro ad imposta del 10% anziché all’aliquota Irpef ordinaria.

PRODUTTIVITA’ 1, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’

PER QUANTITA’

Il primo  punto sopracitato  comprende voci  retributive,  valorizzate singolarmente all’interno della contrattazione aziendale e in misura variabile ai risultati d’impresa per quantità, rispetto ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Alcuni esempi comprendono: lavoro  straordinario,  completamente  detassabile  (quota  di retribuzione ordinaria più maggiorazione);  lavoro supplementare (part time), detassabile per intero, compresi i compensi per le clausole flessibili e/o elastiche;  lavoro notturno, dove sono detassabili le indennità o le maggiorazioni retributive corrisposte e la retribuzione ordinaria; lavoro festivo, dove è possibile detassare la maggiorazione erogata a coloro che prestano lavoro di domenica e usufruiscono del riposo settimanale in una giornata diversa;  lavoro a turni, con la detassabilità delle indennità o delle maggiorazioni retributive per lavoro normalmente prestato su turni; residui di ferie/permessi/rol non fruiti entro i limiti di legge e di contrattazione collettiva,  premi variabili, come una tantum, provvigioni, ecc.

PRODUTTIVITA’ 2, ESEMPIO DI VOCI RETRIBUTIVE DI PRODUTTIVITA’

PER QUANTITA’

La seconda modalità indicata nel decreto nasce dall’accordo con le parti sociali e prevede, per l’accesso alle agevolazioni in oggetto, che siano quantomeno siglati accordi (perché la valutazione di merito è rimessa alla contrattazione collettiva e non è legata al conseguimento effettivo di risultati) relativi a tre misure nelle quattro aree di intervento previste dalla legge, ovvero:

a) flessibilità oraria (ridefinizione degli orari per rendere più efficiente l’attività lavorativa);

b) distribuzione flessibile delle  ferie  (per garantire l’utilizzo continuativo delle medesime strutture);

c) implementazione e sviluppo dell’utilizzo di  nuove tecnologie informatiche;

d) flessibilità delle mansioni (maggiore fungibilità ed integrazione di competenze del personale).

Oltre alle modalità sopraindicate, non è possibile fruire della detassazione senza avere depositato alla D.T.L. competente l’ accordo – di cui  abbiamo accennato all’inizio della presente circolare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme all’autodichiarazione di adesione alla disciplina del bonus fiscale. Questo perché è proprio all’interno dell’intesa che sono evidenziate le voci agevolate di produttività e/o flessibilità che danno diritto all’agevolazione, tenendo presente che – precisa il Ministero del Lavoro – si è autorizzati a fruire del bonus con efficacia dalla data di sigla dell’accordo e mai retroattiva. Solo le  voci retributive annuali, anche se previste da intese siglate durante l’anno, possono derogare a tale previsione perché corrisposte, appunto, al termine del periodo.