LEGGE DI BILANCIO 2017: DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE
Cari utenti,
anche se si tratta ancora di un disegno di legge, mi vorrei soffermare sulle novità previste dall’art. 23 in fatto di detassazione dei premi di risultato per l’anno 2017. Viene aumentato a 3.000 euro, l’ammontare massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva nella misura del 10% (l’importo fissato per l’anno 2016 è pari a euro 2.000). Il predetto limite è elevabile a 4.000 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (per l’anno 2016, il limite è di euro 2.500). Novità assai rilevante è poi l’innalzamento ad euro 80.000 dell’ammontare massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore nell’anno precedente a quello di percezione del premio per poter accedere al regime fiscale agevolato; ricordiamo che, per l’anno 2016, tale limite è di 50.000 euro. In tema di welfare, è poi assai rilevante, la nuova formulazione dell’art. 51, comma 2, TUIR, in base alla quale non concorrono a formare il reddito, “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza, nel compimento degli atti di vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”. Trattandosi ancora di un disegno di legge attualmente all’esame della Camera, vi terremo aggiornati, con l’approvazione definitiva. Buon lavoro.
MONICA MELANI