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Tag: doppia attività

Oggetto: doppio contributo per due attività

Oggetto: doppio contributo per due attività

Con la circolare n. 78/2013 l’Inps precisa come la validità del principio di attività prevalente (art. 1, comma 208, legge n. 662/1996) sia ammissibile solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti e, di conseguenza, non trovi applicazione qualora un’attività preveda l’iscrizione alla  gestione separata, comportando così l’obbligo di doppia contribuzione.

La questione, largamente dibattuta ed oggetto di numerosi casi di giurisprudenza, riguarda in sostanza quei lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente due attività: una soggetta alla gestione separata e un’altra alla gestione artigiani e commercianti. L’esempio emblematico è stato quello dei soci di società ai quali l’Inps ha sempre chiesto due contributi: come commercianti e come amministratori (gestione separata). I soci hanno sempre sostenuto di dover pagare un solo contributo, invocando il “principio dell’attività prevalente” sopra menzionato; l’istituto ha dapprima rigettato questa tesi, che successivamente è stata accolta dalla Cassazione a sezioni unite (sent. n. 3240/2010). È poi intervenuto il legislatore che, con l’art. 12 comma 11 del Dl n. 78/2010, ha interpretato la norma imponendo la tesi dell’Inps. Infine, la Cassazione (sent. n. 17074/2011 e 17076/2011) è ritornata sulla questione ed ha confermato l’indirizzo a favore dell’Inps.

L’Inps chiarisce la propria posizione ricordando come il principio dell’attività prevalente valga  esclusivamente in relazione agli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e validità dello stesso sia  retroattiva, trovando applicazione ai rapporti previdenziali attivi e ai periodi contributivi ancora recuperabili nei termini di prescrizione. Dunque,deve versare due contributi: per far scattare l’obbligo d’iscrizione  alla gestione commercianti basta la  ricorrenza dei caratteri di “abitualità” e “professionalità”  dell’attività lavorativa, a prescindere dal requisito della prevalenza.

Ancora, segnaliamo che i contrastati orientamenti giurisprudenziali, infine, hanno indotto l’Inps a optare per una  riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi. In particolare, si applica ai periodi contributivi con scadenza fino al 31 luglio 2010, ad eccezione delle fattispecie già definite, quali sentenze passate in giudicato o pagamenti effettuati senza riserva di ripetizione.