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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: LE RISPOSTE AI PRINCIPALI DUBBI INTERPRETATIVI (1a parte)
Riferimenti : Ministero del Lavoro, circolare n. 27 del 10 novembre 2008 A seguito delle novità  introdotte dalla “manovra d’estate” (DL n. 112/2008), il Ministero del Lavoro con circolare n. 27/2008 ha risolto alcuni dubbi interpretativi in materia di apprendistato professionalizzante. Tra i vari argomenti oggetto della circolare, assumono particolare rilievo i seguenti aspetti:
– la formazione esclusivamente aziendale e la responsabilità  del datore di lavoro nell’ambito della formazione,
– la durata del contratto di apprendistato e la trasformazione anticipata del rapporto,
– cumulabilità  di rapporti ed aspetti retributivi.
FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE
Per agevolare ulteriormente la diffusione del contratto di apprendistato professionalizzante, l’articolo 23, comma 2 del DL n. 112/2008, ha apportato significative modifiche alla disciplina dei profili formativi di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 276/2003, introducendo un nuovo comma (5 ter) relativo alla formazione esclusivamente interna.
Con il predetto comma 5 ter il legislatore ha stabilito che:
– nel caso di formazione interamente aziendale,
– non opera quanto previsto dall’articolo 49, comma 5 del D.Lgs n. 276/2003 (disciplina regionale o delle province autonome) ma la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa integralmente:
 ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero
 agli Enti bilaterali.
Si tratta, in sostanza, dell’introduzione di un ulteriore “canale” per stipulare un contratto di apprendistato, affidato integralmente alla contrattazione collettiva, che non apporta alcuna modifica all’impianto normativo preesistente (normativa regionale o, in sostituzione, contrattuale).
La caratteristica principale di tale “canale” consiste nel fatto che è immediatamente operativo, anche con riferimento a quei contratti collettivi che hanno introdotto una nozione di formazione aziendale in virtù del precedente quadro normativo.
Condizione necessaria è che i contratti collettivi o gli Enti bilaterali abbiano disciplinato diversamente la materia. La legge prevede, in particolare, che vengano determinati per ciascun profilo formativo:
– la durata e le modalità  di erogazione della formazione, nel rispetto delle declaratorie e delle qualifiche contrattuali contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro a cui l’apprendistato professionalizzante è finalizzato,
– le modalità  di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, e
– la registrazione nel libretto formativo.
Inoltre, in forza del predetto comma 5 ter, i contratti collettivi, di ogni livello, devono:
– stabilire cosa debba intendersi per “formazione esclusivamente aziendale” (non ci potrà  essere alcun condizionamento da parte delle normative regionali che sono competenti a disciplinare solo i contenuti e le modalità  di accesso all’offerta formativa pubblica di cui al comma 5 del citato articolo 49);
– determinare il monte ore di formazione formale (anche inferiore a 120 ore annuali) necessario per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione, per questo specifico canale, può essere svolta anche “fisicamente” fuori dall’azienda, se così prevedono i contratti collettivi, a condizione che sia l’azienda ad erogare, direttamente o anche solo indirettamente la formazione, e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
Ciò non esclude, tuttavia, che le singole Regioni, nell’ambito della loro autonomia, possano decidere di riservare forme di finanziamento o altre agevolazioni anche alle imprese che attuino formazione esclusivamente aziendale ai sensi di quanto previsto dal comma 5 ter. Nota bene
Preme ricordare che già  la Legge n. 80/2005, per accelerare il processo di messa a regime dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante, ha rimesso alla contrattazione collettiva, fino all’emanazione della normativa regionale, la regolamentazione dei profili formativi (art. 49, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003).
Infatti, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 276/2003 non tutte le Regioni si erano attivate per disciplinare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante e, conseguentemente, molti datori di lavoro si erano trovati nell’impossibilità  di poter assumere apprendisti ai sensi dell’art. 49.
Con l’introduzione di tale disposizione (comma 5 bis), in mancanza della legge regionale o, benchè in sua presenza, in mancanza di determinati profili formativi, è comunque possibile stipulare validamente un contratto di apprendistato sulla base della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Tuttavia, va ribadito che tale possibilità  è ammessa in via transitoria fino a quando non vengano approvate le norme regionali.
Schematizzando:
RIFERIMENTO NORMATIVO DISPOSIZIONE
articolo 49,
comma 5
D.Lgs n. 276/2003
Norma principale La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi tra i quali:
– la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, e
– la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
articolo 49,
comma 5 bis
D.Lgs n. 276/2003
Norma transitoria rispetto al comma 5
(aggiunto dall’art. 13 della Legge n. 80/2005) Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
articolo 49,
comma 5 ter
D.Lgs n. 276/2003
Norma alternativa rispetto al comma 5
(aggiunto dall’art. 23 del DL n. 112/2008) In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5.
In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità  di erogazione della formazione, le modalità  di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo
Alla luce di quanto sopra esposto ne consegue che:
– nelle Regioni in cui è stata emanata un’apposita regolamentazione dei profili formativi, è possibile avviare rapporti di apprendistato professionalizzante sulla base:
 della disciplina regionale (articolo 49, comma 5), oppure
 dei contratti collettivi di qualsiasi livello (articolo 49, comma 5 ter).
Per i profili eventualmente non disciplinati dalla Regione, il datore di lavoro può avvalersi delle disposizioni contenute nel comma 5-bis o comma 5-ter.
– nelle Regioni in cui non è stata emanata un’apposita regolamentazione dei profili formativi, è possibile avviare rapporti di apprendistato professionalizzante sulla base:
 del contratto collettivo nazionale di categoria (articolo 49, comma 5 bis), oppure
 dei contratti collettivi di qualsiasi livello (articolo 49, comma 5 ter).
In mancanza della contrattazione, è comunque possibile avviare rapporti di apprendistato ai sensi della disciplina previgente (Legge n. 196/1997).
Criticità 
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 27/2008 non affronta il problema del regime transitorio; vale a dire la gestione dei rapporti di apprendistato professionalizzante già  avviati alla data di entrata in vigore della norma.
A riguardo, si ritiene che la disposizione non ponga alcun ostacolo affinché un datore di lavoro, per la formazione residua relativa ai contratti in corso, si possa avvalere nella nuova previsione di cui al comma 5-ter. Peraltro, la norma non prevede specifiche comunicazioni, anche se appare opportuno mettere a conoscenza il lavoratore mediante la modifica del piano individuale o di dettaglio.
RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE
Un importante aspetto correlato all’erogazione della formazione, concerne la responsabilità  del datore di lavoro nell’ambito della formazione ed i relativi profili sanzionatori.
Responsabilità  diretta del datore
Ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs n. 251/2004:
– qualora per responsabilità  diretta del datore di lavoro, venga rilevato un inadempimento nell’erogazione della formazione tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista,
– il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Tale maggiorazione esclude qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
L’accertamento dell’inadempimento nell’erogazione della formazione sarà  valutato in base al percorso di formazione previsto all’interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale.
I criteri per individuare l’inadempimento dell’obbligo formativo sono:
– quantità  di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale;
– mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo.
Qualora si accerti l’inadempimento dell’obbligo formativo, al datore di lavoro sarà  inoltre preclusa la possibilità  di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.
Carenza dell’offerta pubblica
Qualora, invece, la formazione dell’apprendista non possa realizzarsi per una carenza dell’offerta formativa pubblica non si può attribuire alcuna responsabilità  al datore di lavoro.
Ciò significa, in altre parole, che il datore di lavoro non perde le agevolazioni contributive relative all’apprendista qualora la Regione non offra una sufficiente offerta formativa.
Formazione esclusivamente aziendale
Tuttavia, qualora il datore di lavoro si avvalga del “canale parallelo” di cui al comma 5 ter (erogazione di formazione in ambito esclusivamente aziendale) e si verifichi un inadempimento nell’erogazione di tale formazione, non potrà  essere indicata come giustificazione l’assenza di una offerta formativa pubblica in ambito regionale.

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