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Collocamnento obbligatorio – compensazione territoriale

Collocamnento obbligatorio – compensazione territoriale

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE
RIFERIMENTI : NOTA 17 NOVEMBRE 2008 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Con la Nota del 17 novembre 2008, il Ministero del Lavoro interviene per chiarire le modalità  di presentazione della richiesta di compensazione territoriale interregionale. I datori di lavoro privati con unità  produttive in più province possono, infatti, chiedere l’autorizzazione ad assumere in alcune province un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, compensando le eccedenze con minori assunzioni in altre province.
Come noto, ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della Legge n. 68/1999, i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, possono essere autorizzati ad assumere in un’unità  produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto: a condizione che compensino con un minor numero di lavoratori disabili assunti in un’altra unità  produttiva della medesima regione o anche di altre regioni.
Con la nota in esame il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità  di presentazione della domanda di compensazione territoriale per i datori di lavoro che hanno sedi ed unità  produttive in più regioni.
Alla base dell’Istanza si ricorda debbano sussistere motivazioni organizzative aziendali tali da giustificare la richiesta di spostamento degli obblighi occupazionali, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 333 del 2000.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del DPR n. 333/2000, l’istanza in bollo del valore di euro 14,62 ogni quattro facciate, deve essere indirizzata a:
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Mercato del Lavoro – Divisione III
Via Cesare de Lollis 12, 00185 ROMA
Copia di tale istanza deve, inoltre, essere trasmessa al Servizio Provinciale della sede legale del datore di lavoro richiedente, nonché a ciascun Servizio Provinciale interessato alla richiesta di compensazione.
Tale chiarimento rileva soprattutto per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti: infatti, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 36 del 6 giugno 2000, afferma che la valutazione sull’opportunità  di assumere disabili in eccedenza in alcune sedi e di non assumerne in altre, nelle grandi aziende, compete:
– obbligatoriamente agli organismi deputati a rilasciare le relative autorizzazioni, mentre
– nelle aziende con organico da 15 a 50 dipendenti la scelta della sede è rimessa all’autonomia del datore di lavoro.
Contenuti dell’istanza
La nota ministeriale in oggetto elenca la tipologia di dati che la domanda deve obbligatoriamente contenere e che di seguito elenchiamo.
Società 
In tale sezione vanno evidenziati gli elementi conoscitivi quali:
– denominazione sociale;
– indirizzo della sede legale;
– codice fiscale e/o partita IVA,
– attività  e settore economico di appartenenza;
– numero di fax, telefono e nominativo del referente aziendale.
Personale in servizio
Oltre ad evidenziare l’organico complessivo aziendale aggiornato alla data dell’istanza, andranno inoltre elencati:
– il numero dei lavoratori su cui si calcola la quota di riserva a livello nazionale e per singola provincia interessata alla compensazione;
– il numero dei soggetti assunti tramite il collocamento obbligatorio distinti tra lavoratori disabili e lavoratori appartenenti alle categorie protette, sia a livello nazionale sia per singola provincia interessata alla compensazioni.
Obblighi di assunzione
I dati conoscitivi di questa sezione sono relativi al numero, espresso in unità  e aggiornato alla data dell’istanza, dei lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette ancora da assumere in ciascuna delle province interessate alla compensazione territoriale (qualora gli obblighi delle singole province consistano in frazioni percentuali inferiori allo 0,50, queste vanno sommate e parimenti espresse in unità ).
Province interessate alla compensazione territoriale
In tale sezione andrà  indicata la provincia interessata alle maggiori assunzioni dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, nonché la provincia interessata alle minori assunzioni.
Qualora la società  individui più province come destinatarie delle maggiori assunzioni di soggetti protetti, per ciascuna provincia dalla quale si chiede lo spostamento degli obblighi, deve essere indicata la provincia destinataria.
Titolarità  di altri provvedimenti
All’istanza dovrà  inoltre essere allegata copia della seguente documentazione:
– precedente provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, di cui all’art. 5, comma 5, della Legge n.68/99;
– provvedimento di sospensione degli obblighi occupazionali di cui all’art. 3, comma 5, della Legge n. 68 del 1999, per le province interessate alla compensazione territoriale;
– provvedimento di esonero parziale per le province interessate alla compensazione territoriale, concesso ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 68/99, con l’ indicazione degli estremi, la data di scadenza e la misura percentuale concessa.
Richieste presentate
Andrà  inoltre allegata copia dell’eventuali richieste di:
– di compensazione territoriale a carattere regionale;
– di sospensione degli obblighi occupazionali;
– di esonero parziale;
– di convenzioni.
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla compensazione
Come si ricorderà  con il Decreto del 24 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2007, il Ministero del Lavoro era intervenuto per determinare nuovi criteri e nuove modalità  per il rilascio dell’autorizzazione alla compensazione territoriale, ponendo dei vincoli alla concessione della stessa.
In particolare l’Italia è stata suddivisa in due macroaree:
– Centro-Nord comprendente le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria;
– Centro-Sud e Isole ricomprendente le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Preme evidenziare come l’autorizzazione ad assumere soggetti di cui agli articoli 1 e 18 della Legge n. 68/1999, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla legge non è concessa quando:
– indipendentemente dal numero delle unità  da assumere, le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-Sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-Nord;
– per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima società , ha presentato istanza di esonero parziale ovvero è titolare del relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale (articolo. 5, comma 3, della Legge n. 68/1999).
L’accoglimento dell’istanza in oggetto avverrà  con l’adozione di un provvedimento finale di approvazione che verrà  adottato (art. 5 del DPR 333/2000), entro il termine di 150 giorni: trascorso tale termine la domanda dovrà  intendersi accolta (principio del silenzio assenso).

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