Sgravio contributivo per contratt. II liv.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO – MODALITÀ OPERATIVE
Riferimenti : Circolare INPS n. 110 del 12 dicembre 2008. L’INPS, con la Circolare n. 110 del 12 dicembre 2008, ha fornito le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 in favore delle somme previste dalla contrattazione di secondo livello, la cui erogazione è legata al raggiungimento di obiettivi connessi alla produttività .
Con il Messaggio n. 27274 del 5 dicembre 2008 l’INPS ha comunicato la graduatoria relativa alle domande di sgravio contributivo, dandone avviso tramite posta elettronica ai datori di lavoro interessati. Ora con la Circolare n. 110 del 12 dicembre 2008 l’Istituto fissa le regole operative relative al conguaglio.
CAMPO D’APPLICAZIONE
Come si ricorderà , la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 di attuazione del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007, ha radicalmente modificato le regole in materia di decontribuzione delle somme previste dalla contrattazione di secondo livello, la cui erogazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi connessi alla produttività .
Ora l’INPS con la Circolare n. 110 del 12 dicembre 2008 ha fornito le istruzioni operative in merito alle modalità di conguaglio dello sgravio in parola, che trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale e/o territoriale, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua.
Numerose sono le novità rispetto al “vecchio” regime di decontribuzione previsto dal Decreto Legge n. 67/1997 e abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2008. Innanzitutto il “contingentamento delle risorse”: l’articolo 1, comma 67 della Legge n. 247/2007
– ha fissato un limite alle risorse disponibili al neo-istituito Fondo per il finanziamento degli sgravi
– e ha introdotto la procedura a domanda da parte delle imprese ai fini del monitoraggio della spesa.
In secondo luogo è cambiata l’entità dello sgravio: si è passati infatti dal “vecchio sistema” di esclusione dello somme soggette a decontribuzione dalla retribuzione imponibile e pensionabile (con l’unico vincolo dell’assoggettamento alla contribuzione di solidarietà del 10%), all’attuale regime agevolativo che prevede in sintesi:
– la riduzione sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro nella misura di 25 punti percentuali;
– l’esonero totale sulla quota del lavoratore.
Con la novità che le somme “sgravate” rientrano oggi nella retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione.
L’INPS, nella circolare in esame, tiene conto di due situazioni che possono essersi verificate, nelle fase transitoria dal vecchio sistema di decontribuzione al nuovo regime agevolativo:
– datori che hanno continuato ad operare la decontribuzione con il vecchio sistema;
– datori di lavoro che non hanno operato alcun sgravio contributivo.
DATORI DI LAVORO CHE NON HANNO OPERATO SGRAVI
L’Istituto fornisce i codici da utilizzare nel modello DM10 per il recupero degli sgravi contributivi. In sede di conguaglio infatti i datori di lavoro interessati dovranno:
– determinare l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate,
– riportare il relativo importo nel quadro “D” del modello DM10 utilizzando i codici di nuova istituzione distinti in ragione della tipologia contrattuale ossia aziendale o territoriale.
I codici da utilizzare sono i seguenti:
– L934 – Sgravio aziendale ex L.247/2007 (quota a favore del datore di lavoro);
– L936 – Sgravio territoriale ex. L.247/2007 (quota a favore del datore di lavoro);
– L935 – Sgravio aziendale ex L.247/2007 (quota a favore del lavoratore);
– L937 – Sgravio territoriale ex L.247/2007 (quota a favore del lavoratore).
In sede di conguaglio del beneficio il datore di lavoro restituirà al lavoratore la quota parte di sgravio di sua competenza.
Alle aziende autorizzate dall’INPS allo sgravio contributivo l’Istituto assegnerà d’ufficio il codice “9D”, che avrà decorrenza dal periodo di paga “gennaio 2008” fino alla scadenza del termine per le operazioni di conguaglio e cioè “febbraio 2009”.
DATORI DI LAVORO CHE HANNO CONTINUATO A OPERARE LA DECONTRIBUZIONE
Come si ricorderà , l’art. 5 del Decreto 7 maggio 2008, prevede che i datori di lavoro che abbiano continuato a operare sulla base delle disposizioni del regime di decontribuzione (Decreto Legge n. 67/1997) possano regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi, mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti.
In tale situazione dunque i datori di lavoro dovranno, nello stesso mese:
– aumentare l’imponibile del mese dell’ammontare delle retribuzioni non assoggettate a contribuzione;
– portare a conguaglio lo sgravio spettante;
– recuperare il contributo di solidarietà del 10% già versato sulle somme decontribuite utilizzando i seguenti codici:
– L931 – recupero contributo di solidarietà del 10% per la generalità dei lavoratori;
– L933 – recupero contributo di solidarietà del 10% per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31 dicembre 2002.
L’INPS chiarisce che se le predette operazioni di conguaglio avvengono entro l’anno (quindi con il cedolino di dicembre) non è necessario apportare alcuna variazione ai modelli DM10 ed EMens.
Se, invece, la regolarizzazione viene effettuata a gennaio o a febbraio, è necessario che la quota di retribuzione che si aggiunge all’imponibile mensile venga inserita tra le variabili in aumento sia sul DM10, sia sull’EMens.
La circolare, al punto 6 afferma infatti che “sul DM10 di gennaio/febbraio 2009, l’importo che – a seguito della regolarizzazione della decontribuzione – avrà aumentato la retribuzione del mese – deve essere esposto sul quadro “B-C”, preceduto dal codice”A000″ .
Sulla corrispondente denuncia EMens, nell’elemento , va riportato il valore della retribuzione complessivamente assoggettata nel mese a contribuzione, mentre nell’elemento
CASI PARTICOLARI
L’INPS conferma che la misura massima dell’agevolazione sia quella comunicata ufficialmente dall’Istituto, per cui nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, il limite del 3% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore sia superiore, lo sgravio dovrà limitarsi all’importo autorizzato dall’Istituto (nel limite del massimale contributivo di 88.669,00 Euro per gli iscritti per la prima volta a una forma pensionistica successivamente al 31 dicembre 1995).
Nel caso in cui la stessa azienda sia stata autorizzata allo sgravio contributivo, sia in ordine a somme erogate a titolo di contrattazione aziendale (ad esempio premio di risultato), sia a titolo di contrattazione territoriale (ad esempio l’Elemento Economico Territoriale nell’edilizia), l’INPS chiarisce la modalità di ripartizione dello sgravio con il seguente esempio:
– Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a 30.000;
– Premio contrattazione aziendale: 700,00;
– Premio contrattazione territoriale: 500,00;
– Misura massima dell’agevolazione: 900,00 ( 30.000 *3%);
– Sgravio azienda: 225,00 ( 900*25%);
– Sgravio lavoratore: 82,71 ( 900*9,19%).
Proporzionalità :
– sgravio sul premio contratto aziendale ( 700/( 700+ 500)= 58%
– sgravio sul premio contratto territoriale ( 500/( 700+ 500)= 42%
Ripartizione:
– – sgravio azienda sul premio contratto aziendale = 130,50;
– – sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = 48,25;
– – sgravio azienda sul premio contratto territoriale = 94,50;
– – sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = 34,4.
Nell’ipotesi in cui la decontribuzione interessi altri enti previdenziali quali ad esempio INPS, INPGI, IPOST, o ENPALS, (l’INPS funge infatti da collettore anche per le domande di sgravio presso altri enti), fermo restando che gli Enti in parola dovranno a loro volta fornire le indicazioni operative, l’Istituto permette il recupero dello sgravio sulle “contribuzioni minori” a esso dovute, limitatamente a tali somme (si pensi ad esempio ai lavoratori dello spettacolo che versano la contribuzione ai fini pensionistici all’ENPALS e ad alcune contribuzioni minori, tra cui la malattia, all’INPS).
Un ulteriore chiarimento riguarda l’individuazione dell’aliquota da applicare: si pensi ad esempio all’ex apprendista che in corso d’anno esaurisce il periodo agevolato per cui l’aliquota contributiva a suo carico passa dal 5,84% al 9,19%. In questo caso l’Istituto chiarisce che l’aliquota contributiva da considerare sia quella in vigore nel mese di corresponsione del premio.
In base a questo criterio anche l’erogazione mensile dell’Elemento Economico Territoriale, definito dai contratti integrativi provinciali in edilizia, andrà “sgravata” mese per mese. Alla fine dell’anno si dovrà procedere al conguaglio confrontando lo sgravio operato durante l’anno con la misura massima dell’agevolazione utilizzabile.
In caso di operazioni societarie l’azienda subentrante dovrà conguagliare il premio complessivamente corrisposto al lavoratore, anche se in parte erogato dal precedente datore di lavoro, premunendosi di documentare all’Istituto la rinuncia allo sgravio da parte dell’azienda cedente. Mentre, per quanto riguarda le aziende cessate, che abbiano ottenuto l’autorizzazione allo sgravio contributivo, ai fini della fruizione del beneficio dovranno compilare e presentare il modello DM10V.
Si ricorda infine che, in base alla Circolare INPS n. 82 del 6 agosto 2008, la concreta fruizione dello sgravio contributivo è subordinata alla verifica da parte dell’Istituto del possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.