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Chi scegli il RLS?

Chi scegli il RLS?

RLS, NON E’ IL DATORE A DECIDERE
L’elezione o la designazione è una facoltà dei dipendenti

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? È solo una facoltà dei lavoratori, non un obbligo per i datori di lavoro. Ciò che va garantito in azienda, infatti è la “rappresentanza dei lavoratori”. Pertanto il datore di lavoro non ha più titoli decisionali, una volta che ha richiesto l’elezione o la designazione del rappresentante ai lavoratori.

LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Tra i principi della disciplina della sicurezza in azienda emerge quello del maggiore coinvolgimento dei lavoratori. Questa maggiore partecipazione del lavoratori, è affidata al “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, figura che il T.u. ha aggiornato e diviso in tre tipologie:
1. il Rappresentante Aziendale, è la figura prevista in tutte le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori. Viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali; in mancanza di queste ultime, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero (c’è un minimo che va rispettato), le modalità di designazione o elezione nonché il tempo di lavoro retributivo e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni vengonostabiliti in sede di contrattazione collettiva.

2. il Rappresentante Territoriali, esercita le competenze proprie del rappresentante per la sicurezza con la particolarità di essere impegnato in più aziende o unità produttive (con meno di 16 lavoratori). La sua designazione o elezione avviene con le modalità che saranno fissate con accordi collettivi o, in via sostitutiva, con un decreto ministeriale.

Tutte le aziende, o le unità produttive, nel cui ambito non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono tenute a partecipare (finanziarie) al nuovo fondo di sostegno delle pmi.
3. il Rappresentante di sito, è la figura obbligatoria, che si aggiunge al rappresentante aziendale o territoriale, in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri. È individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori della aziende operanti nel sito produttivo.

LA NOMINA.
Le disposizioni ministeriali (articolo 47 del dlgs n. 81/2008, il T.u. sicurezza) stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche nei casi in cui l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore. Alla luce di tale disposizione il ministero evidenzia che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Quindi, aggiunge il ministero, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 48 del T.u., in virtù delle quali nell’azienda o nell’unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza, sarà un rappresenta ai fini della sicurezza, sarà un rappresentante “esterno”, nel rispetto delle previsioni di contratto collettivo che regolamenteranno l’elezione o designazione, una volta che saranno emanate (al momento non risultano predisposte).

UNA “TASSA” SULLE PICCOLE AZIENDE.
Il T.u. prevede l’istituzione presso l’Inail di uno specifico fondo a sostegno delle pmi, dei rappresentanti per la sicurezza e della pariteticità, con lo scopo di favorire e finanziare, tra l’altro, le attività dei rappresentanti, la formazione dei datori di lavoro, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori autonomi, infine le attività degli organismi paritetici. Il fondo è previsto che venga finanziato, tra l’altro, da un contributo a carico delle aziende (quelle con meno di 16 lavoratori) che, non avendone l’obbligo, non avranno eletto né designato il rappresentante per la sicurezza.. costerà due ore lavorative annue per lavoratore. Al riguardo, sempre il ministero del lavoro ha precisato che, in caso assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”, il datore di lavoro è tenuto a versare questa somma al fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità, ma non prima dell’entrata in vigore del previsto decreto (al momento in fase di preparazione).

DOTT.SSA MONICA MELANI

LA MISURA
Il rappresentante dei lavoratori aziendale
È alternativo al rappresentante territoriale nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori.
È obbligatorio in tutte le aziende con almeno 16 lavoratori.
Il numero minimo dei rappresentanti è:
· 1 nelle aziende ovvero unità produttive fino a 200 lavoratori
· 3 nelle aziende ovvero unità produttive da 201 fino a 1.000 lavoratori
· 6 nelle aziende ovvero unità produttive oltre 1.000 lavoratori (misura fissata con accordi interconfederali o contrattazione collettiva)
Il rappresentante dei lavoratori territoriale
È la figura alternativa al rappresentante aziendale nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori
Il rappresentante dei lavoratori di sito
È obbligatorio, ed è individuato tra i rappresentanti delle aziende che operano in un sito produttivo, nei seguenti contesti in cui vi sia compresenza di aziende o cantieri: porti, centri intermodali di trasporto; impianti siderurgici; cantieri con almeno 30 mila uomini-giorno; contesti con problematiche di interferenza delle lavorazioni e con oltre 500 addetti

IL NOMINATIVO VA COMUNICATO ALL’INAIL
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a comunicare all’Inail (all’Ipsema per il settore marittimo) i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Rientrano nell’obbligo i datori di lavoro (ovvero i dirigenti, se delegati) di qualsiasi settore privato o pubblico. Sono escluse le amministrazioni, gli istituti e le organizzazioni individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3-bis (forze armate, vigili del fuoco, cooperative sociali) del T.u. L’adempimento è dovuto in occasione di nomina di uno o più Rls. In sede di prima applicazione (l’adempimento è stato riscritto dal DLgs n. 103/2009), riguarda i nominativi dei Rls già eletti o designati. L’Inail spiega che nessun obbligo ricade sulle aziende che hanno Rls eletti; in tal caso, l’obbligo scatterà alla prima nomina o designazione. Per le aziende o unità produttive in cui già sia presente un Rls, invece, l’adempimento va osservato se non già adempiuto per essere poi ripetuto in occasione di modifiche (per chi ha già fatto la denuncia, le modifiche rilevano dal 1° gennaio 2009, poiché il vecchio adempimento riguardava la situazione in essere al 31 dicembre 2008). La denuncia va fatta sul sito dell’Inail, al quale occorre essere registrati. Eccezionalmente, è consentito la denuncia anche via fax (numero 800657657)
STESSE TUTELE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
Il T.u. sicurezza prevede le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando quando stabilito in sede di contrattazione collettiva. Compiti del Rls dunque, sono la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; il diritto:
· a essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e alla verifica delle prevenzione nella azienda o unità produttiva;
· a essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
· a essere consultato in merito all’organizzazione della formazione;
Ancora riceve:
· le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
· una formazione adeguata.
Infine:
· promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
· formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, delle quali è, di norma, sentito, partecipa alla riunione periodica; fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
· avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
· può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Ai fini dello svolgimento di queste attività, i rappresentante dei lavoratori dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Ultima nota, l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione o protezione.

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