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Stock option senza contributi

Stock option senza contributi

LE STOCK OPTION SENZA CONTRIBUTI
Esenzione totale per le azioni assegnate dal 25 giugno 2008

L’abolizione del regime fiscale agevolato per le stock option non riguarda anche l’imponibile contributivo dei lavoratori dipendenti. Per cui, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente è escluso dalla base imponibile contributiva. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 123/2009.

LA NORMATIVA.
Il dl n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008), in vigore dal 25 giugno 2008, ha abrogato la lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir, disposizione che prevedeva un regime fiscale agevolato in materia di imponibilità delle stock option. Detto regime, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, previsto dal dlgs n. 314/1997 (art. 6), ha trovato applicazione anche ai fini contributivi. Inoltre il comma 24-bis del predetto articolo 82, inserito in sede di conversione dalla legge n. 133/2008, ha previsto l’esenzione contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.

REGIME CONTRIBUTIVO.
Il nuovo regime fiscale delle stock option, si legge nella circolare, avrebbe dovuto trovare applicazione anche ai fini previdenziali.
Tuttavia, il comma 24-bis dell’art. 82 del dl n. 112/2008, mediante l’aggiunta della lettera g-bis) al comma 4 dell’art. 27 del dpr n. 797/1955 (T.u. sugli assegni familiari) ha inserito tra le tassative fattispecie di esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi, una nuova esclusione per i “redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option”. Tale previsione costituisce una deroga al predetto principio dell’armonizzazione delle basi imponibili dettato da ragioni di politica previdenziale. La norma, precisa la nota dell’Inps, non subordina ad alcuna condizione l’esclusione dell’imponibile contributivo dei redditi derivanti dall’esercizio di piani di stock option; pertanto, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente è escluso dalla base imponibile contributiva.

DECORRENZA.
Il nuovo regime contributivo si applica alle azioni assegnate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 25 giugno 2008. ciò che rivela ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina è, in base al disposto normativo, la data di assegnazione delle azioni. Il nuovo regime contributivo, pertanto, si applica anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto con riferimento alle azioni assegnate a decorrere dal 25 giugno 2008.

ASSEGNAZIONI DI AZIONI EFFETTUATE DAL 5 LUGLIO 2006 AL 2 OTTOBRE 2006.
Le azioni assegnate in questo periodo sono soggette al regime previsto dall’art. 51 comma 2 lett. g-bis) del Tuir come modificato dall’art. 36, comma 25, del dl n. 223/2006.

La norma predetta subordinava l’applicabilità del regime fiscale e contributivo agevolato al verificarsi di due ulteriori condizioni ovvero:
· Il possesso di azioni da parte del dipendente per un periodo minimo (cinque anni), nell’ambito del quale non è possibile procedere alla dismissione dei titoli;
· Il valore delle azioni acquistate che non deve superare quello della retribuzione lorda annua percepita dal dipendente nel periodo di imposta precedente a quello di assegnazione.
Pertanto laddove non siano soddisfatti i “vecchi” (lettera g-bis dell’art. 51 nel testo previgente al dl 223/2006) e i predetti “nuovi” requisiti previsti in materia la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente concorre interamente alla formazione del reddito imponibile. Inoltre ai sensi di quanto previsto dal comma 25-bis del predetto atr. 36, del dl 223/2006, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il reddito derivante dal comma 25 rileva anche ai fini contributivi, con esclusivo riferimento alle assegnazioni di azioni effettuate in virtù di piani deliberati successivamente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del dl n. 223/2006), e, ai fini del calcolo delle prestazioni con esclusivo riferimento alle anzianità maturate successivamente alla predetta data (dal 5 luglio 2006). Da ciò consegue che per i piani di stock option deliberati anteriormente al 5 luglio indipendentemente dalla data di esercizio dell’opzione, trovano applicazione le originarie previsioni dell’art. 51, comma 2 lett. g-bis) del Tuir contenute nel testo previgente al dl 223/2006.

ASSEGNAZIONI DI AZIONI EFFETTUATE DAL 3 OTTOBRE 2006 AL 24 GIUGNO 2008.
Tali assegnazioni ricadono nell’ambito del dl n. 262/006, convertito in legge n. 286/2006 che ha modificato le condizioni dell’applicazione del regime agevolato, ovvero:
· L’opzione deve essere esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

· Al momento in cui l’opzione è esercitata la società deve risultare quotata in mercati regolamentati;
· Il beneficiario deve mantenere per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

REGOLARIZZAZIONI.
Le aziende che in relazione alle assegnazioni in esame hanno assolto gli obblighi contributivi in difformità di quanto stabilito con la nuova circolare possono regolarizzare la propria posizione contributiva utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (Dm 10/V). Inoltre, ove dalla stessa scaturisca una somma a debito, detta regolarizzazione potrà essere effettuata, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 marzo 2010.

DOTT.SSA MONICA MELANI

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