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Basta doppia contribuzione

Basta doppia contribuzione

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 3240/2010: BASTA DOPPIA CONTRIBUZIONE PER L’AMMINISTRATORE LAVORATORE.

La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3240 del 12 febbraio 2010 ha stabilito l’illegittimità della doppia contribuzione (gestione commercianti e gestione separata) per l’amministratore di srl anche socio lavoratore. La contribuzione deve essere unica e rapportata all’attività prevalente tra le due. L’Inps sino ad oggi, nonostante il medesimo principio fosse stato conformemente affermato da precedenti e chiare sentenze del 2007 e del 2008, con nota del 4 dicembre 2007, comunicava che avrebbe aderito a tale interpretazione solo in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, per il momento continuava a considerare obbligatoria la doppia iscrizione.

Adesso, la ns. categoria (consulenti del lavoro), si aspetta una risposta da parte dall’Inps, che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, deve rivedere le sue posizioni.
Speriamo che, adesso, la risposta dell’Inps, non sia quella di aspettare una sentenza della Corte di giustizia UE, bensì sia quella di prendere atto dell’indirizzo della giurisprudenza prevalente.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010 hanno stabilito che:
· La regola dettata dall’art. 1 comma 208 della Legge 23.12.1996 n. 662, in base alla quale i soggetti che esercitino contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di contribuzione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) sono iscritti esclusivamente nella Gestione previdenziale prevista per l’attività alla quale si dedichino in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata (srl) che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e che, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico;
· In tal caso, la scelta della gestione previdenziale presso cui deve avvenire l’iscrizione spetta all’Inps, secondo il criterio della prevalenza;
· L’ammontare della contribuzione dovuta si determina esclusivamente sulla base dei redditi derivanti dall’attività prevalente e con le regole vigenti nella Gestione di competenza.

Deve quindi ritenersi definitivamente superato l’orientamento dell’Inps in base al quale, se il socio di una srl commerciale partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e, nel contempo, svolge anche funzioni di amministratore, percependo un apposito compenso, era tenuto all’iscrizione ed al versamento della relativa contribuzione:
· Sia presso la gestione commercianti, in relazione all’attività lavorativa svolta nella società;
· Sia presso la gestione separata, ai sensi dell’art. 2 comma 26 della Legge 8.8.1995 n. 335, in relazione all’incarico amministrativo.
Nel caso di imprese commerciali, l’art. 1 comma 208 della Legge 662/1996 ha introdotto una deroga alla regola generale in base alla quale a ciascuna attività lavorativa deve corrispondere il relativo obbligo contributivo, stabilendo invece il principio dell’iscrizione alla sola Gestione previdenziale relativa all’attività prevalente.
In base alla sentenza 3240/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il criterio della “prevalenza” si applica anche al socio lavoratore di una SRL COMMERCIALE il quale svolga anche l’attività di amministratore.
Pertanto, una volta individuata l’attività prevalente e individuata la Gestione previdenziale cui effettuare l’iscrizione, la medesima sarà l’unica cui sono dovuti i contributi.
La sentenza ribadisce che sarà l’Inps a decidere sull’iscrizione nella Gestione previdenziale corrispondente all’attività prevalente, secondo i seguenti criteri:
· Nel caso in cui si ravvisino i requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti (partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura prevalente rispetto agli altri fattori produttivi), per l’attività di amministratore non occorrerà iscriversi alla Gestione separata;
· Nel caso in cui non si ravvisino i requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti, per l’attività di amministratore occorrerà iscriversi alla Gestione separata.

DOTT.SSA MONICA MELANI

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