Lavoro e Cig vanno a braccetto
LAVORO E CIG VANNO A BRACCETTO
Non è necessario rinunciare all’assegno erogato dall’Inps
Non sempre lo svolgimento di una attività lavorativa è incompatibile con la cassa integrazione. Lo ribadisce l’Inps nella circolare n. 107/20010, nella quale esamina alcune situazioni di incompatibilità parziale o totale.
LA NORMATIVA.
L’incompatibilità dell’attività lavorativa con la Cig è stabilita da due norme fondamentali: il d.lgs n. 788/1945 e la legge n. 86 del 1988. Per un consolidato orientamento della Corte di cassazione, l’articolo 3 del suddetto d.lgs si interpreta “nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa”.
INCOMPATIBILITA’ DEL NUOVO RAPPORTO.
Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Infatti, il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e quindi la perdita al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento”.
CUMULABILITA’ TOTALE.
Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro e integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.
Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.
LAVORO ACCESSORIO.
Come già indicato nella circolare n. 75/2009, le nuove disposizioni sul lavoro accessorio prevedono che, in via sperimentale per il 2009, l’attività posso essere resa, nel limite massimo di 3 mila euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. In questi casi, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. L’art. 2, comma 148, lett. g), della legge 191/2009, ha esteso la portata di tale disposizione anche all’anno 2010.
CUMULABILITA’ PARZIALE.
In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dediche ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale.
In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nelle quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazione salariale stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito.
Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale.
Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante.
ATTIVITA’ AUTONOMA.
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprenda una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.
Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
DOTT.SSA MONICA MELANI
TRATTO DA “ITALIAOGGI” DEL 06.08.2010