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Lavoratori ultracinquantenni come gli apprendisti

Lavoratori ultracinquantenni come gli apprendisti

NUOVA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA
LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI COME GLI APPRENDISTI
Contributi ridotti al 10% alle aziende che assumono disoccupati

Via libera alla riduzione contributiva per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni disoccupati o in mobilità. I datori di lavoro, comprese le cooperative, possono fruire di una riduzione degli oneri sociali versando all’Inps, dalla data di assunzione fino al 31 dicembre 2010, l’aliquota prevista per gli apprendisti (10%). Per accedere al beneficio, serve presentare domanda all’istituto previdenziale. Lo stabilisce il decreto 26 luglio 2010, registrato giovedì alla Corte dei conti e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che dà attuazione alle misure della Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009).
La legge n. 191/2009 ha previsto alcune agevolazioni a favore dei datori di lavoro e finalizzate al reimpiego dei soggetti che hanno perso il lavoro per colpa della crisi. Due di queste, entrambe nella specie di riduzione contributiva e operative per il 2010, vengono disciplinate dal recente decreto interministeriale: la prima, nel caso di assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno 50 anni di età; la seconda consistente nel prolungamento della riduzione contributiva fino alla data di maturazione in capo al lavoratore del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, nel caso di assunzione di lavoratori in mobilità o beneficiari d’indennità di disoccupazione non agricola e almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Le due agevolazioni sono cumulabili con l’ulteriore incentivo economico previsto sempre dalla Finanziaria 2010 concesso in caso di assunzione di soggetti in mobilità, pari all’indennità che ancora sarebbe spettata al lavoratore.

Il decreto stabilisce che possono fruire della riduzione contributiva i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con almeno 50 anni di età. L’incentivo spetta anche alle società cooperative per il socio che (disoccupato e con 50 e più anno) instauri un rapporto di lavoro subordinato. Non spetta, invece, se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante da legge o contratti; se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, se tra il datore di lavoro che assume e quello da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari. Per avvalersi dell’incentivo occorre presentare domanda all’Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, con le modalità che saranno definitive dallo steso Inps. Per le assunzioni già effettuate, la domanda andrà presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione delle istruzioni Inps.

Il beneficio, consistente nella riduzione contributiva (aliquota pari a quello degli apprendisti: 10%), spetta per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate nell’anno 2010 di lavoratori in mobilità o beneficiari di indennità di disoccupazione non agricola che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva.

LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA CONTRIBUTI PARI A QUELLI DEGLI APPRENDISTI
assunzioni a termine di lavoratore con 50 anni d’età beneficiario d’indennità di disoccupazione non agricola la riduzione contributiva spetta per la durata del contratto e, comunque, fino al 31 dicembre 2010
trasformazione del contratto a termine stipulato con lavoratore con 50 anni d’età beneficiario di indennità di disoccupazione non agricola la riduzione contributiva è estesa fino al 31 dicembre 2010, e consiste nel pagamento dei contributi pari a quelli degli apprendisti
assunzioni a tempo indeterminato di lavoratore con 50 anni d’età beneficiario d’indennità di disoccupazione non agricola la riduzione contributiva spetta fino al 31 dicembre 2010, e consiste nel pagamento dei contributi pari a quelli degli apprendisti

DOTT.SA MONICA MELANI

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