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Tassazione agevolata lavoro notturno

Tassazione agevolata lavoro notturno

TASSAZIONE AGEVOLATA LAVORO NOTTURNO

Con la Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate ha reso nota una consulenza giuridica in merito alla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, applicabile sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato (valida anche per le retribuzioni degli anni passati) per quanto concerne le indennità, le maggiorazioni e il compenso ordinario corrisposti per la prestazione di lavoro notturno.
I lavoratori, ai quali non è stata applicata la tassazione agevolata nelle retribuzioni del lavoro notturno degli anni passati, potranno far valere la tassazione più favorevole presentando: una dichiarazione integrativa (UNICO) se per l’anno interessato avevano fatto la dichiarazione dei redditi o una istanza di rimborso se non avevano fatto la dichiarazione dei redditi.
A tale fine il datore di lavoro dovrà certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
Di seguito sono riportate le soluzioni diverse a seconda dell’anno in cui sono state percepite le somme e a seconda del fatto che per quell’anno il lavoratore abbia presentato oppure NO la dichiarazione dei redditi:
· Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 e UNICO): è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
· Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
· Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730: è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.
· Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e fare valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione. Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per il territorio di residenza del lavoratore.

DOTT.SSA MONICA MELANI

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