ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

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CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Speciale detassazione

Speciale detassazione

SPECIALE DETASSAZIONE

Il beneficio spetta per tutte le prestazioni finalizzate alla produttività

Tutto ciò che i dipendenti incassano per rafforzare la competitività e produttività dell’azienda è fiscalmente agevolabile. Su queste quote di retribuzione, cioè, si paga il 10% a titolo d’imposta, sostitutiva dell’Irpef ordinaria (come minimo, quindi, al 23%). Tutto agevolabile, inclusi straordinari e lavoro notturno. A precisarlo sono agenzia delle entrate e ministero del lavoro nella circolare congiunta n. 47/2010, chiarendo il campo applicativo dell’incentivo cosiddetto della “detassazione” che, nato nel 2008 per straordinari e premi di produttività, è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 limitatamente alle retribuzioni erogate per la produttività.

SOGGETTI INTERESSATI:
Beneficiari dell’agevolazione sono soltanto i lavoratori del settore privato e, di questi, solamente quelli che sono i titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò in quanto sono gli unici soggetti a essere “titolari di reddito di lavoro dipendente”, che è il tipo di reddito che misura il limite (adesso 35 mila euro) per l’accesso all’agevolazione.
Restano fuori, dunque, gli altri lavoratori, tipo co.co.co. e lavoratori a progetto, perché sono titolari di reddito “assimilato” a quello di lavoro dipendente. Sono esclusi dall’agevolazione, inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (dlgs n. 165/2001).

LIMITI DI REDDITO.
L’agevolazione fiscale è riservata ai lavoratori subordinati (lavoratori dipendenti) alla fondamentale condizione che abbiano percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente non superiore un certo ammontare.
Questi limiti: euro 30 mila lordi nel 2007 per l’agevolazione nell’anno 2008; euro 35 mila lordi (incluse le somme assoggettate nel 2008 a imposta sostitutiva) nel 2008 e 2009 rispettivamente per l’agevolazione negli anni 2009 e 2010.
Per la verifica di tale soglia reddituale si deve considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria. Pertanto, dal tale operazione, restano esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente che, pur se percepiti nell’anno di verifica (2007, 2008 e 2009), siano assoggettati a tassazione separata (tfr, arretrati ecc). Il limite inoltre va inteso come ammontare complessivo riferito a “tutti” i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno di verifica, anche in relazione a più rapporti di lavoro.
La verifica comprende inoltre i redditi derivanti da pensioni e da assegni a esse equiparate. E va effettuata, infine, con riferimento all’anno di verifica (2007, 2008 e 2009), a nulla rilevando l’eventuale circostanza che, nell’anno d’applicazione dell’incentivo (rispettivamente 2008, 2009 o 2010), il reddito di lavoro dipendente superi i limiti (30 o 35 mila euro).

IMPORTI AGEVOLATI E I LIMITI ALL’INCENTIVO.
La detassazione è applicabile alle seguenti somme erogate a livello aziendale:
a) Per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008;
b) Per le prestazioni di lavoro supplementare o per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo agevolato (1° luglio – 31 dicembre 2008) e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del dl n. 93/2008);
c) In relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficacia organizzativa nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa erogate nel periodo tra il 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2010.
La normativa succedutasi nel tempo, in particolare, ha previsto tutte le (tre) ipotesi agevolabili per il periodo relativo al secondo semestre 2008, mentre per gli anni 2009 e 2010 ha limitato l’incentivo all’ipotesi c), ossia alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività. L’agevolazione, inoltre, spetta per un importo massimo di 3 mila euro all’anno 2008 e di 6 mila euro negli anni 2009 e 2010.

LE RETRIBUZIONI DETASSABILI
Tipologia di retribuzioni Condizioni
Straordinario “puro” Le prestazioni agevolabili sono esclusivamente quelle effettuate nel periodo agevolato, ossia dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, per tali intendendosi le prestazioni di lavoro rese oltre l’orario normale di lavoro
Straordinario correlato alla produttività Negli anni 2009 e 2010, in via di principio, non sono agevolabili le prestazioni di straordinario “puro”. Mentre sono agevolabili le prestazioni di straordinario correlate a parametri di produttività.
Per prestazioni di lavoro supplementare in part – time Sono agevolabili le prestazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 da parte di lavoratori titolari di contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008. negli anni 2009 e 2010, le prestazioni sono agevolabili se e in quanto correlate a parametri di produttività.
Per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche nel part – time Sono agevolabili le prestazioni effettuate nel periodo del 1° luglio al 31dicembre 2008 da parte di lavoratori titolari di contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008. Negli anni 2009 e 2010, le prestazioni sono agevolabili se e in quanto correlate a parametri di produttività
Per incrementi di prodttività Le somme devono essere legate alla redditività e all’andamento economico dell’impresa

CONDIZIONI DA RISPETTARE, AFFINCHE’ LO STRAORDINARIO SIA AGEVOLABILE
La proroga parziale dell’incentivo per gli anni 2009 e 2010, con esclusione cioè degli “straordinari”, ha ingenerato dubbi sull’applicabilità dell’incentivo sugli straordinari, non più previsti “ex lege”. A ciò hanno fatto seguito i chiarimenti dell’agenzia delle entrate e del ministero del lavoro, prima con risoluzione n. 83/2010 e poi con circolare n. 47/2010.
In particolare, con la risoluzione 83/2010, l’Agenzia delle entrate ha precisato, tra l’altro, che il regime agevolato consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Nella circolare n. 47/2010, poi, la stessa agenzia delle entrate ha precisato che quanto affermato che la risoluzione non intendeva “ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale”, ma intendeva chiarire che risulta agevolabile il lavoro straordinario se è in quanto correlato a parametri di produttività.
In sostanza, mentre per l’anno 2008 le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro (cioè lo straordinario puro) sono state agevolabili senza ulteriori condizioni, per gli anni 2009 e 2010 è previsto che la detassazione degli straordinari possa avvenire soltanto laddove sia possibile ricondurre tali prestazioni (straordinari) tra i premi di produttività. Attualmente, quindi, lo straordinario agevolabile è soltanto quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato”, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio vale anche per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o rese sulla base di clausole elastiche.
In merito alla “prova” della correlazione tra straordinario e parametri di produttività, l’agenzia ha spiegato che essa deve essere documentata dall’impresa, a esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta. È necessario, quindi, che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività, trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa che può consistere in una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa.

IN PARTICOLARE, SOTTOLINEIAMO, CHE IL NS. STUDIO PER TENERE CONTO DELLA DETASSAZIONE NELL’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA, CHIEDERA’ A CIASCUNA AZIENDA, LA SUDDETTA DICHIARAZIONE.
ATTENDIAMO LE DICHIARAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE P.V. PER POTER EFFETTUARE DEI CORRETTI CONGUAGLI DI FINE ANNO!!!

IL RECUPERO DELL’ARRETRATO NEL CUD 2011

IL RECUPERO DEL BONUS.
Nella risoluzione n. 83/2010, l’agenzia delle entrate spiegava che, con riferimento alle retribuzioni degli anni passati sulle quali non fosse stata pienamente applicata la detassazione, i lavoratori avrebbero potuto ricorrere a una dichiarazione dei redditi integrativa o a un’istanza di rimborso per recuperare il bonus fiscale. A tal fine, obbligava i datori di lavoro a fornire apposita dichiarazione ai lavoratori circa gli importi erogati a titolo di incremento di produttività su cui non risultava applicata la detassazione. Con la circolare n. 48/2010, però, l’Agenzia delle entrate ha formulato una nuova via per il recupero del bonus, una via più semplice per imprese e lavoratori.
In considerazione delle difficoltà prospettate dalle associazioni dei datori di lavoro (questi ultimi sono tenuti a consegnare ai lavoratori la certificazione comprovante le somme erogate e soggette a detassazione), dai sindacati e Caf, l’agenzia delle entrate ha adottato una procedura che consente di richiedere, unitariamente per gli anni 2008 e 2009, il rimborso del bonus (differenza tra Irpef già pagata e 10% dovuto) in occasione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno (nel corso cioè del 2011).

In sostanza, i datori di lavoro indicheranno nel Cud/2011 (quello da consegnare ai propri dipendenti entro il mese di febbraio 2011) le somme erogate sia nel 2008 che nel 2009 soggette a detassazione e i lavoratori potranno in tal modo recuperare l’incentivo presentando la dichiarazione dei redditi (730 o unico).

COME RECUPERARE L’INCENTIVO
Somme percepite nell’anno 2008
Il lavoratore ha presentato la dichiarazione dei redditi (il 730 o Unico) nel 2009 Il lavoratore poteva presentare una dichiarazione integrativa con modello “Unico” entro il 30 settembre 2010 per far così valere il maggior credito (lo sconto Irpef). Adesso resta il termine del 29 dicembre entro il quale può ancora presentare la dichiarazione dei redditi pagando la sanzione per “tardiva presentazione”. Il prossimo anno, sul modello Cud/2011, il lavoratore troverà specificati gli importi di retribuzioni agevolabili negli anni 2008 e 2009 ma non assoggettati ad incentivo. Il lavoratore, pertanto, potrà presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) per far così valere il credito Irpef. In alternativa, il lavoratore può presentare un’istanza di rimborso all’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate
Il lavoratore non ha presentato la dichiarazione dei redditi (il 730 o Unico) nel 2009 Il prossimo anno, sul modello Cud/2011, il lavoratore troverà specificati gli importi di retribuzione agevolabili negli anni 2008 e 2009 ma non assoggettati ad incentivo. Il lavoratore, pertanto, potrà presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) per far così valere il credito Irpef. In alternativa, il lavoratore può presentare un’istanza di rimborso all’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate
Somme percepite nell’anno 2009
Il lavoratore ha presentato la dichiarazione dei redditi (il 730 o Unico) nel 2009 Il lavoratore poteva presentare una dichiarazione correttiva nei termini con modello “Unico” entro il 30 settembre a far valere il maggior credito (sconto Irpef). Il prossimo anno, sul modello Cud/2011, il lavoratore troverà specificati gli importi di retribuzioni agevolabili negli anni 2008 e 2009 ma non assoggettati ad incentivo. Il lavoratore, pertanto, potrà presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) per far così valere i credito Irpef. Il lavoratore potrà presentare una dichiarazione integrativa con modello “Unico” entro il 30 settembre 2011 e far così valere il maggior credito (sconto Irpef). In alternativa, il lavoratore può presentare un’istanza di rimborso all’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate.
Dichiarazione dei redditi non presentata nel 2010 Il lavoratore poteva presentare la dichiarazione dei redditi con modello “Unico” entro il 30 settembre e far valere il maggior credito (sconto Irpef). Adesso resta il termine del 29 dicembre entro il quale può ancora presentare la dichiarazione dei redditi pagando la sanzione per “tardiva presentazione”. Il prossimo anno, sul modello Cud/2011, il lavoratore troverà specificati gli importi di retribuzioni agevolabili negli anni 2008 e 2009 ma non assoggettati ad incentivo. Il lavoratore, pertanto, potrà presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) per far così valere il credito Irpef. In alternativa, il lavoratore può presentare un’istanza di rimborso all’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate.

LAVORO A TURNI
Una disparità di trattamento colpisce chi lavora a turni. Ai turnisti di notte, infatti, la detassazione si applica sull’intera paga, sia sulla quota di retribuzione ordinaria che su quelle di maggiorazione; a quelli diurni invece si applica solo sulle maggiorazioni (sulla retribuzione ordinaria, dunque, si paga l’Irpef piena).
Secondo l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 83/2010), rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario su turni, stante il fatto che “l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”. Infatti, nell’individuare l’ambito applicativo dell’agevolazione, l’Agenzia delle entrate fa riferimento alle somme erogate per prestazioni di lavoro notturno, riprendendo la medesima locuzione utilizzata per le somme erogate a fronte delle prestazioni di lavoro straordinario per le quali viene specificato che sono soggette all’imposta sostitutiva le “…somme complessivamente erogate a questo titolo (per esempio l’intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione)”. Di conseguenza, il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di detassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno.
Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di detassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno. Infine, l’agenzia ha precisato che lo stesso speciale regime di detassazione (riferito sia a compensi ordinari che a maggiorazioni) si deve applicare, per coerenza logico-sistematica, anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrino nella nozione di lavoro notturno.
Questa soluzione appare discriminatoria. La ratio del bonus, infatti, è quella di incentivare la produttività. Allora, se la turnazione “costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa” che consente di applicare l’incentivo, risulta successivamente discriminatorio tratt

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