Collegato lavoro “assistenza disabili”
INIZIAMO L’ESAME DELLE NOVITA’ PREVISTE DAL COLLEGATO LAVORO “ASSISTENZA DISABILI”
Il diritto ai permessi solo ai parenti entro il secondo grado
Il Collegato lavoro modifica la disciplina in materia di permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap. Il Collegato prevede che il diritto, va riconosciuto ai dipendenti parenti o affini del disabile entro il secondo e non più il terzo grado. Il terzo grado di parentela resta valido, invece, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbia compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il diritto ai permessi, infine, non può più essere riconosciuto a più di un dipendente per l’assistenza alla stessa persona. Salvo che si tratti di un figlio con handicap in situazione di gravità, nel qual caso spetta a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. A stabilirlo, tra l’altro, il collegato lavoro attualmente alla registrazione presso la corte dei conti, prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale.
I PERMESSI PER I LAVORATORI CHE ASSISTONO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.
Le novità riguardano la disciplina dettata dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 sui permessi dal lavoro a favore di chi assista soggetti con handicap. Disciplina che prevede, in particolare, il diritto a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità di fruire, in alternativa al prolungamento a 3 anni dell’astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino e, successivamente (al terzo anno), a 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa e retribuiti, anche in maniera continuativa.
Il diritto a 3 giorni mensili spetta, inoltre, ai soggetti che assistano una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che il genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato hanno diritto a scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e che gli stessi lavoratori non possono essere trasferiti senza il proprio personale consenso presso un’altra sede.
LE NOVITA’ PREVISTE DAL COLLEGATO LAVORO:
1. il diritto alla fruizione dei permessi viene riconosciuto al lavoratore dipendente nel caso in cui sia parente o affine entro il secondo grado, e non più entro il terzo grado. Il riconoscimento, invece, resta a favore di parenti o affini entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età o siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancati.
2. viene soppresso il riferimento alla convivenza come condizione per la fruizione dei permessi;
3. il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Se l’assistenza riguarda lo stesso figlio, allora il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Relativamente al diritto alla scelta della sede di lavoro, il collegato sopprime il riferimento alla continuità dell’assistenza e il diritto alla scelta di una diversa sede di lavoro viene vincolata al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.
4. Per quanto riguarda il diritto ai permessi mensili dopo il terzo anno di vita del bambino, il collegato introduce le seguenti modifiche: dispone che la fruizione dei richiamati permessi sia riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente e in maniera continuativa nell’ambito del mese; che il diritto non è più riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno da parte del figlio con handicap.
LE COMUNICAZIONI.
Il Collegato introduce alcuni obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni:
1. il nuovo obbligo di comunicare, a carico delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del dipartimento della funzione pubblica, alcuni dati relativi ai dipendenti cui sono concordati permessi mensili retribuiti, compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando altresì se tali permessi siano fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o a parenti o affini;
2. in relazione ai permessi fruiti per la persona portatrice di handicap, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica, e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;
3. il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente titolare dei permessi e la persona assistita;
4. per i permessi fruiti dai genitori, la specificazione dell’età maggiore o minore di 3 anni del figlio; il contingente complessivo di giorni ed ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.
La funzione pubblica, con tali informazioni, dovrà provvedere alla costituzione di una specifica banca dati.
LE NOVITA’ IN SINTESI | |
La parentela/1 | Il diritto ai permessi spetta al dipendente, parente o affine entro il secondo grado (non più entro al terzo grado) del soggetto disabile che necessita di assistenza |
La parentela/2 | Il diritto ai permessi spetta al dipendente, parente o affine entro il terzo grado qualora si tratti di genitori o del coniuge del disabile che abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da altrettanta patologia invalidante o siano deceduti o mancanti. |
La convivenza | Soppressa la condizione di convivenza ai fini del diritto ai permessi |
La sede di lavoro | La scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore che assiste un disabile è vincolata al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore |
DOTT.SSA MONICA MELANI