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Trattamento fiscale e previdenziale delle azioni

Trattamento fiscale e previdenziale delle azioni

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE AZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI

Le stock options non pagano contributi all’Inps né premi all’Inail. Infatti, sono completamente esenti le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008, indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari. Le azioni offerte a tutti i dipendenti, invece (cosiddette stock granting), possono scontare l’esenzione solo per un valore non superiore ai 2.065,83 euro (oltre la soglia, diventa imponibile solo l’eccedenza). A precisarlo sono l’Inail nella circolare n. 39/2010 e l’Inps nel messaggio n. 25602/2010.

UN DOPPIO REGIME.
In materia di stock option vige, oggi, una doppia disciplina: una fiscale (senza agevolazioni) e un’altra contributiva (con agevolazione piena).
Si tratta di una vera e propria eccezione, in quanto il reddito di lavoro dipendente, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva (previsto dal dlgs n. 314/1997), implica sempre lo stesso trattamento delle spettanze dei lavoratori dipendenti, cioè medesimo trattamento sia ai fini fiscali che previdenziali.
La novità è arrivata dal dl n. 112/2008 che, modificando il Tuir, ha abrogato il regime fiscale agevolato in tema di imponibilità (fiscale) delle stock option.
Una modifica che, in virtù del predetto principio di armonizzazione, avrebbe dovuto trovare piena applicazione anche ai fini contributivi.

Invece, in sede di conversione del dl n. 112/2008, la legge n. 133/2008 ha fatto la distinzione, prevedendo dunque l’esenzione contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.
Nasce così il doppio regime che trova applicazione dal 25 giugno 2008, ossia in relazione alle azioni assegnate a partire da tale data (si veda lo schema più avanti). In sostanza, venendo meno il regime fiscale agevolato, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente concorre sempre a formare reddito di lavoro dipendente soggetto a Irpef. In materia contributiva e assicurativa l’Inps e l’Inail, rispettivamente, hanno fornito gli ultimi chiarimenti con il messaggio n. 25602/2010 e la circolare n. 39/2010.

CIRCOLARE N. 39/2010.
A proposito dell’azionariato ai dipendenti, l’Inail distingue tra:
§ Azioni offerte alla generalità dei dipendenti (cosiddette stock granting);
§ Azioni offerte a determinati dipendenti (cosiddette stock option).

Nel primo caso (azioni offerte ai dipendenti), l’Inail intende tutte le azioni di nuova emissione sottoscritte dai dipendenti anche se emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Il valore di tali azioni, spiega l’Inail, è escluso dalla base imponibile a condizione che:
1. le azioni siano offerte alla generalità dei dipendenti;
2. le azioni abbiano valore non superiore a euro 2.065,83 per ciascun periodo di imposta (superata tale soglia, rientra nella base imponibile la sola eccedenza);
3. le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione. Qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
Nel secondo caso (stock option), spiega l’Inail, la disciplina ha l’obbiettivo di premiare solo alcuni dipendenti che si ritiene vestano un ruolo chiave nell’azienda.
Il regime fiscale agevolato, in tal caso, consiste nell’esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito di natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o altra società del gruppo.
Il reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta e che le partecipazioni possedute dal dipendente rappresentino una percentuale del diritto di voto a di partecipazione al capitale della società non superiore al 10%.
Tuttavia, precisa l’Inail, tale regime fiscale agevolato è stato abolito dal 25 giugno 2008 (come già detto, peraltro). Di conseguenza, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente ai fini previdenziali. Il nuovo regime fiscale, in vigore dal 25 giugno 2008, tuttavia, trova applicazione solo ai fini fiscali, ma non anche ai fini previdenziali. Pertanto, a decorrere dal 25 giugno 2008, è applicabile il solo esonero dalla base imponibile ai fini contributivi.
SCHEMA RIASSUNTIVO

IL REGIME DELLE STOCK OPTION
Riferimenti temporali Esenzione contributiva Condizioni per l’esenzione contributiva
Deliberazione piano:
fino al 4 luglio 2006
Assegnazione azioni:
entro il 24 giugno 2008
Differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente §acquisizione azioni mediante un prezzo pari o maggiore al valore delle azioni alla data dell’offerta
§possesso da parte del dipendente assegnatario delle azioni di una partecipazione nella società non superiore al 10%
Deliberazione piano:
da 5 luglio al 2 ottobre 2006
Assegnazione azioni:
entro il 2 ottobre 2006
Differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente §periodo minimo di 5 anni del possesso delle azioni
§valore delle azioni non superiore alla retribuzione lorda annua percepita dal dipendente
In aggiunta alle vecchie condizioni (lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir)
Deliberazione piano:
dal 5 luglio 2006 al 24 giugno 2008
Assegnazione azione:
dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
Differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il prezzo pagato dal dipendente §periodo minimo per l’esercizio dell’opzione 3 anni
§all’atto dell’opzione la società deve essere quotata in mercati regolamentati
§possesso quinquennale da parte del dipendente di un numero di azioni di valore non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni all’atto dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente
In aggiunta alle vecchie condizioni (lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir)
Deliberazione piano:
qualunque data
Assegnazione azioni:
dal 25 giugno 2008
Esenzione contributiva totale Nessuna

APPLICAZIONE ESTESA ALLE AZIONI GRATUITE
Di recente (nota n. 25602/2010) pure l’Inps è intervenuto nuovamente sul regime contributivo delle stock option che si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del dl n. 112/2008), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.
Con particolare riferimento alle tipologie di azionariato destinatarie del predetto regime esonerativo l’istituto a voluto chiarire, ad integrazione di quanto già affermato nelle precedenti circolari, che in assenza di una definizione legale di stock option il regime di esenzione possa trovare applicazione non soltanto ai piani che prevedono l’attribuzione di diritti di opzione ma anche quelli che, in un ottica di fidelizzazione dei dipendenti, prevedano, nel rispetto delle condizioni stabilite dai piani stessi, un’assegnazione di azioni anche a titolo gratuito. Ai fini dell’applicabilità di questo regime esonerativo è necessario che i piani di azionariato che prevedano l’assegnazione di azioni abbiano le seguenti caratteristiche:
§ il piano azionario non deve essere generalizzato; ciò vuol dire che il regime di esenzione contributiva non si applica ai piani rivolti alla generalità dei dipendenti ( le cosiddette stock granting, come sostenuto anche dall’Inail), ma soltanto a quelli riferiti a categorie di dipendenti o singoli dipendenti;
§ l’attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste; anche i piani di azionariato che prevedono l’assegnazione di azioni, al pari di quelle che hanno per oggetto l’attribuzione di diritti di opzione, non solo devono costituire uno strumento di integrazione retributiva, ma devono anche avere l’obbiettivo di fidelizzare i lavoratori dipendenti. Da ciò consegue che il diritto all’assegnazione e/o alla piena disponibilità delle azioni deve essere soggetto al verificarsi di una o più condizioni. Rientrano tra queste ultime, ad esempio, la previsione di un periodo minimo decorso il quale i dipendenti maturano il diritto di ricevere le azioni (vesting period), la permanenza in servizio dei dipendenti alla scadenza del periodo di vesting, il raggiungimento di determinati risultati aziendali prefissati dal piano, la previsione di un termine minimo per la cessione delle azioni assegnate.
Il piano deve prevedere esclusivamente l’assegnazione di titoli azionari; il regime di esenzione contributiva, pertanto, non si applica ai piani di incentivazione che prevedono la corresponsione in denaro del valore delle azioni. Detti emolumenti concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, sono assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.

DOTT.SSA MONICA MELANI

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