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Detassazione anno 2011

Detassazione anno 2011

SPETT. CLIENTELA

OGGETTO: detassazione anno 2011, alla luce delle circolari Agenzie delle entrate che si sono ripetute nel tempo, con riferimento alla circolare n.3/E del 14/02/2011

Premessa:

La detassazione sui premi è in vigore da luglio del 2008, ed è un incentivo finalizzato a migliorare la contrattazione aziendale, tra aziende e lavoratori, necessaria per aumentare la produttività.

  1. Chi ne beneficia:

Coloro che possono beneficiare di questo istituto sono i lavoratori subordinati che lavorano nel settore privato, mentre i collaboratori e i lavoratori a progetto non possono usufruire di questa agevolazione; la differenza tra questi soggetti è che i lavoratori subordinati sono titolari di reddito di lavoro dipendente, mentre i lavoratori a progetto e i co.co.co. non sono lavoratori subordinati, producono un reddito assimilato non utilizzabile come base di calcolo per la fruizione della detassazione sui premi.

  1. Limite di reddito anno 2011:

Il limite di reddito per accedere alla detassazione è di 40 mila euro per l’anno 2011.

  1. Reddito imponibile:

Questa soglia comprende tutti i redditi, prodotti durante l’anno di verifica, di lavoro dipendente, redditi di pensioni e assegni che si possono paragonare a redditi pensionistici. Per esempio se una persona produce più redditi di lavoro dipendente, attraverso più rapporti di lavoro subordinato, allora questi andranno a sommarsi e produrranno un’unica fonte di calcolo.

  1. Limite dell’importo detassabile per l’anno 2011:

L’agenzia delle entrare ha indicato 6000€ lordi come soglia sulla quale è possibile beneficiare del bonus fiscale, dunque, entro questo limite di “premio”, verrà calcolata l’aliquota ridotta del 10%.
Esiste la possibilità, anche per il periodo d’imposta 2011, che il dipendente rinunci a sfruttare la tassazione sostitutiva; in questo caso l’importo che doveva essere utilizzato per usufruire della agevolazione diventerà parte del reddito complessivo e verrà calcolata la tassazione ordinaria sull’intero importo.

  1. Conditio sine qua non:

Il punto di fondamentale importanza è che questi premi siano previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali; sono esclusi dal beneficio fiscale, i premi corrisposti sulla base di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore.

  1. Cud:

Il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud del dipendente le somme su cui è stata applicata l’Irpef ridotta del 10%; inoltre deve specificare che il premio è rapportato a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad altri elementi rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

  1. Straordinari:

Con la Risoluzione 83/2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime agevolativo consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista dall’art.2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficacia organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Con la circolare n.47/E del 27/09/2010, l’Agenzia delle Entrate precisa che la Risoluzione 83/2010 non ha inteso ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale, ma solo in quanto correlato a parametri di produttività.

Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate, dunque l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività.

  1. Lavoro a tempo parziale:

E’ detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale); purché collegato e riconducibile ad incrementi di produttività

  1. Lavoro notturno:

Sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno; purché collegato e riconducibile ad incrementi di produttività.

  1. Lavoro festivo:

E’ detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica ( con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica; purché collegato e riconducibile ad incrementi di produttività.

La correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentata dall’azienda al
dipendente con, ad esempio, una comunicazione scritta nella quale motivare l’erogazione o una
dichiarazione attestante che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme per lavoro straordinario e supplementare del 2009 assoggettabili a imposta sostitutiva: il dipendente potrà così recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011, anziché mediante la presentazione di dichiarazione integrativa per l’anno 2009 o specifica istanza di rimborso.
Per i dipendenti cessati nel corso del 2010 prima delle nuove istruzioni, le somme del 2009 e 2010 assoggettabili a imposta sostitutiva dovranno essere comunque certificate nel CUD/2011.

Ribadiamo come già indicato in precedenti circolari, che, in ogni caso, lo Studio, per l’anno 2011, come per gli anni precedenti, non applicherà alcuna detassazione, se non verrà compilata e firmata dal legale rappresentante aziendale, la dichiarazione che si allega alla presente.

DICHIARAZIONE DELL’INCIDENZA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO
STRAORDINARIO DI LAVORO NOTTURNO E DI LAVORO IN TURNI
(INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI) SULLA REDDITIVITA’ AZIENDALE)

La società……………………………………………………………………………………………..

Con sede legale a………………… in (via/Piazza)……………………………………………………

Città…………………….. avente P.iva/Codice Fiscale………………………………………………

Con riferimento alla agevolazione fiscale prevista dal D.L. 93/2008 e successivamente proroghe e in applicazione di quanto contenuto nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 83/E del 17 agosto 2010 d nella Circolare Ministeriale n° 47/E del 27 settembre.

DICHIARA PER L’ANNO 2011
Che le prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro organizzato in turni e di lavoro notturno svolte nella propria azienda

o Sono state funzionali alla realizzazione di risultati di produttività e competitività
o Non sono state funzionali alla realizzazione di risultati di produttività e competitività

Nel caso di risposta affermativa
CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLA DETASSAZIONE
o Su tutte le voci retribuite correlate

Solo nel caso in cui solo alcuni elementi previsti dalla normativa in vigore, concorrano ad un incremento di produttività e competitività, indicare gli elementi dosttostanti:
o Lavoro straordinario
o Lavoro notturno
o Indennità e maggiorazioni di turno.

In fede

Porgiamo distinti saluti.

Dott. MONICA MELANI

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