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Maternità difficile

Maternità difficile

MATERNITA’ DIFFICILE
DECIDE IL MEDICO
Sulla maternità difficile l’ultima parola spetta al medico.
L’accertamento effettuato dall’Asl, infatti, costituendo un giudizio di carattere tecnico è vincolante per la direzione provinciale del lavoro che deve emettere il provvedimento di interdizione anticipata o posticipata dal lavoro.
Il Ministero del Lavoro attraverso la nota n 6165/2001 ha precisato questo punto.
I chiarimentia tutela della lavoratrice e del nascituro, riguardano, l’astensione anticipata e l’astensione prorogata.
ASTENSIONE ANTICIPATA:
La lavoratrice in gravidanza può ottenere l’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro, prima che inizi il periodo di astensione obbligatoria.
Questa eccezione è possibile, solo nei casi, previsti dalla normativa, che sono:
· Quando la gravidanza sia particolarmente complicata e siano state diagnosticate delle malattie che possono aggravarsi durante la gestazione;
la salute della donna e del bambino;
· Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Per ottenere l’autorizzazione alla maternità anticipata, la lavoratrice deve inviare una domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente sul territorio, allegando il certificatomedico che attesti l’esistenza di uno di problemi previsti dalla legge. Il certificato deve essere rilasciato da una struttura pubblica – Asl, ospedale, consultorio. In caso di certificato redatto da un medico privato, quest’ultimo deve convalidarlo presso la struttura pubblica.
ASTENSIONE POSTICIPATA:

L’ art. 6 del d.lgs. 151/2001 prevede “.. la tutela della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato…”
Nell’assegnazione del lavoro, al rientro dalla gravidanza, deve essere escluso il lavoro notturno e le reperibilità notturne fino al compimento di un anno del bambino (art. 53 d.lgs. 151/2001). Fino all’età di tre anni del bambino, il lavoro notturno può essere svolto solo con il consenso della lavoratrice, (art 53 d.lgs. 151/2001).

L’orario di lavoro potrà essere ridotto nella misura prevista dall’art. 39 del d.lgs. 151/2001 (2 ore al giorno per orari uguali o superiori a 6 ore, 1 ora al giorno per orario inferiore a 6 ore), per la durata di un anno.

Procedura, fino al 7° mese post-parto e durante l’allattamento.

Se la lavoratrice è inserita nelle mansioni che le erano attribuite precedentemente all’astensione di maternità, al termine del medesimo, se non è un’attività a rischio, non vi è necessità di ulteriori visite da parte del Medico Competente, a meno che la lavoratrice non lo richieda espressamente per iscritto, per problemi di salute sopravvenuti o se sia in scadenza la precedente visita periodica.

Se la lavoratrice è inserita con mansione diversa rispetto a quella svolta precedentemente al congedo di maternità, il Direttore, qualora l’attività in questione risulti a rischio, deve valutare la possibilità di riorganizzare il lavoro della lavoratrice, in modo tale, da renderlo compatibile con il suo stato e con l’allattamento se è certificato, oppure sposterà la lavoratrice in un luogo di lavoro che non presenti rischi per il suo stato e l’allattamento.
Per la valutazione si avvale della consulenza di Medico Competente, del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzionee Protezione), emettendo un ordine scritto, in cui vengono definite le attività e i compiti che la lavoratrice deve o non deve svolgere.
L’ordine scritto è messo a conoscenza del responsabile del Modulo e del Medico competente

Nell’eventualità che la riorganizzazione dell’attività o lo spostamento non siano praticabili, il Direttore comunicherà per iscritto, alla Direzione Provinciale del Lavoro, che non sono praticabili soluzioni che permettano la permanenza al lavoro della lavoratrice fino al settimo mese, mandandone copia per conoscenza al Medico Competente e all’Ufficio delPersonale. La lavoratrice sarà inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro per ratificare il congedo di maternità posticipato per esposizione a rischio.

In caso di patologia insorta durante il periodo di gravidanza, il Medico Competente è a disposizione della lavoratrice che lo richiedesse per una valutazione clinica e l’aggiornamento della cartella sanitaria prima dell’eventuale rientro al lavoro.

Rientro dopo 7 mesi dal parto o in tempi successivi:

Se la lavoratrice viene inserita nel lavoro precedente alla maternità, non vi è necessità di ulteriori visite da parte del Medico Competente, a meno che la lavoratrice non la richieda espressamente per iscritto, per problemi di salute sopravvenuti o se sia in scadenza la precedente visita periodica.

Se la lavoratrice è inserita con mansione diversa rispetto a quella svolta precedentemente alla maternità, deve essere inviata alla visita dal Medico Competente, sempre che per tale mansione sia inserita nel programma di sorveglianza sanitaria aziendale

In caso di patologia insorta durante il periodo di gravidanza, il Medico Competente è a di-sposizione della lavoratrice che lo richiedesse per una valutazione clinica e l’aggiornamento della cartella sanitaria prima dell’eventuale rientro al lavoro.

Il Medico Competente, nel caso in cui la mansione nella quale viene inserita la lavoratrice fosse a rischio per l’allattamento e fossero passati i 7 mesi dal parto, dovrà comunque registrare l’esistenza dei rischi per l’allattamento, specificandoli singolarmente, valutando altresì la possibilità di prescrizioni nell’espressione del giudizio di idoneità

PRECISAZIONI
Il Ministero del Lavoro spiega che, nelle ipotesi di interdizione dal lavoro, la Direzione Provinciale del Lavoro, nel disporre l’astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro, può anche prescindere dall’acquisizione del parere medico, che nel caso fosse richiesto, dovrebbe provenire dalla Asl.
In questo modo, si puòevidenzino l’esistenza di condizioni che danno luogo all’astensione.

Nel momento in cui, venga chiesto l’accertamento della Asl, questo diventa vincolante per la Direzione Provinciale del Lavoro, per l’emanazione del provvedimento di interdizione.

Infatti, l’accertamento medico effettuato dalla Asl, costituendo un giudizio di carattere tecnico, è vincolante per la DPL.

Il Ministero del Lavoro, rafforza questo concetto, citando l’art.17 della legge 241/1990:
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,

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