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Riforma disciplina tirocini

Riforma disciplina tirocini

Milano,24.10.11 Spett.le clientela

Oggetto: Riforma disciplina dei tirocini secondo il d.lgs 138/2011 convertito in L.148/2011 in vigore dal 13.08.11

I tirocini si qualificano quali momenti di alternanza studio lavoro nell’ambito di processi formativi per agevolare le scelte professionali, volti alla conoscenza diretta del mondo del lavoro (L.196/1997).

Si suddividono in curriculari legati a promossi da scuole e università e che vengono svolti all’interno del percorso di studi o corso di formazione e in non curriculari: tirocini formativi e di orientamento legati a percorsi di transizione dalla scuola o dall’università al mondo del lavoro
I tirocini possono essere promossi da tutti i datori di lavoro pubblici e privati a favore di soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico (non curriculari). Si possono attivare per cittadini comunitari ed extracomunitari. I rapporti tra datori di lavoro e stagisti non costituiscono rapporti di lavoro.

L’articolo 11 del d.lgs 138/2011 convertito in L. 148/2011 del 13.08.11 ha riformato la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e disponendo che da tale data:

– non possono avere durata superiore a sei mesi, proroghe comprese
– possono essere promossi unicamente a favore dei neodiplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio.

I tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, laureandi, masterizzandi e dottorandi purchè attivati da scuole e università e svolti all’interno del percorso di studi o corso di formazione.
Le disposizioni introdotte dal d.lgs 138/2011 non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o approvati prima del 13.08.11 che potranno proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel progetto formativo, ciò vale per l’attivazione del tirocinio e non per eventuali proroghe a cui si applicherà la nuova normativa

Con la circolare Ministeriale n. 24, del 12 Settembre 2011 vengono elencate le tipologie di tirocinio non rientranti nella nuova normativa:

– tirocini di reinserimento/inserimento lavorativo, svolti principalmente a favore di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e gli inoccupati, anche se in questo caso la regolamentazione resta interamente affidata alla legislazione regionale
– tirocini a favore di particolari categorie disagiate (per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall’articolo 11, comma 2, L. 68/99): soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione
– tirocini promossi a favore degli immigrati, nell’ambito del decreto flussi, richiedenti di asilo e titolari di protezione internazionale

Il tirocinio formativo e di orientamento di distingue dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati dalle specifiche normative di settore (articolo 3, comma 5 del d.lgs 138/2011) da effettuarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il personale ispettivo è tenuto a verificare la tipologia del tirocinio se di formazione/orientamento o se di reinserimento/inserimento, a valutarne la legittimità anche alla luce della normativa regionale vigente. Qualora non risulti conforme alla disciplina, il personale ispettivo provvederà alla conversione del rapporto come subordinato con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili (come ad esempio in tema di Libro unico del lavoro, prospetto di paga a dichiarazione di assunzione). Il mancato rispetto delle regole in materia di tirocini dovra’, inoltre, portare al recupero del credito retributivo maturato dal tirocinante a fronte dell’utilizzo abusivo del tirocinio.
Si precisa che i tirocini sottostanno alla normativa regionale di riferimento e che in assenza di disposizioni regionali, continuano a trovare applicazioni i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall’articolo 18 della legge 196/97.

Chi può promuovere i tirocini (Enti Promotori):

– agenzie per l’impiego, sezioni circoscrizionali per l’impiego ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali
– università e istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
– provveditorati agli Studi
– istituzioni scolastiche statali e non che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento
– centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati
– comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti
– servizi d’inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione

Requisiti e procedure richieste per l’attivazione di tirocini:

I datori di lavoro pubblici e privati possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda e al numero di dipendenti assunti a t. indeterminato: fino a 5 dipendenti possono ospitare un tirocinante, tra i 6 e i 19 dipendenti possono ospitarne due contemporaneamente e oltre i 20 è possibile ospitare un numero di tirocinanti che rappresenti massimo il 10% dei dipendenti assunti.

I tirocini si svolgono sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. E’ possibile stipulare convenzioni quadro a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza
i nominativi del tutor tecnico, individuato dall’azienda ospitante che svolge un ruolo di supporto nella realizzazione del programma previsto nel progetto di tirocinio e accompagna il tirocinante durante il percorso formativo all’interno dell’azienda e del tutor didattico-organizzativo designato dal soggetto promotore
– gli estremi identificativi delle assicurazioni
– durata e periodo di svolgimento del tirocinio
– settore aziendale d’inserimento

I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in tema d’ispezione (direzione provinciale del lavoro) nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I tirocini formativi non costituiscono un rapporto di lavoro, pertanto il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione ne contribuzione al tirocinante. Può decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (per esempio le spese di trasporto). Non è prevista la possibilità di versare contributi volontari per il periodo di tirocinio.
Per le imprese che impegnano giovani provenienti del Sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro pagando il relativo premio all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) come disciplinato dall’articolo 3 del dm n. 142/1998 nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa Inail.

Si segnala, inoltre, che per l’attivazione di un tirocinio è necessario l’invio della comunicazione obbligatoria al Centro per L’Impiego della Provincia di competenza entro e non oltre il giorno prima dell’inizio del tirocinio.

Porgiamo cordiali saluti.

DOTT. MONICA MELANI

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