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Flessibilità part-time

Flessibilità part-time

Milano, 22 febbraio 2012

 

Legge 183/2011

Oggetto: Flessibilità part-time.

Dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, il ministero del lavoro, in riferimento alle

clausole flessibili ed elastiche del part-time, ritiene che non occorra necessariamente l’intervento

del CCNL, ma che, in assenza di regolamentazione, basti l’accordo tra le parti.

Le novità in materia di contratto a tempo parziale sono contenute all’articolo 22, comma 4, della

legge 183/2011: la norma prevede che siano le parti del contratto a tempo parziale e non più

i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, a concordare

le clausole di flessibilità (collocazione temporale della prestazione lavorativa) e di elasticità

(richiesta di maggiore prestazione nei contratti di tipo verticale e misto); ciò permetterà una

migliore gestione della prestazione lavorativa; infatti sarà sufficiente la richiesta del solo datore

di lavoro per attivare l’applicazione delle clausole, in quanto il lavoratore avrà già concesso

l’applicazione delle clausole, in occasione della stipula del contratto.

Occorre puntualizzare che la possibilità di stipulare le clausole (flessibili ed elastiche) a livello

individuale riguarda i casi in cui i contratti collettivi non le abbiano già regolamentate.

 

Cordiali saluti

(Dott.ssa Monica Melani)

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